Saturday 14 December 2013 07:39:29

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Abolito il finanziamento pubblico ai partiti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.2013

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. In particolare si aboliscono il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento. A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico che si sia dotato di statuto. Sempre a decorrere dal 2014 dall’imposta lorda sul reddito si potranno detrarre le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici per una quota del 37 per cento per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui e del 26 per cento per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Dall’imposta sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti (tetto massimo di 750 euro annui). Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società, si potrà detrarre un importo pari al 26% dell’onere per le erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 50 e 100.000 euro. I partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto legge devono dotarsi di statuto che sarà trasmesso in copia al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che a loro volta li inoltreranno alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. La Commissione avrà anche il compito di controllare regolarità e conformità della rendicontazione, trasparenza e pubblicità di partiti. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi la Commissione applicherà una sanzione pecuniaria pari all’importo non dichiarato o difforme dal vero. I partiti, proprio nell’ottica di una maggiore trasparenza e per facilitare l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, dovranno avere un sito internet che assicuri accessibilità anche alle persone disabili. Relativamente ai partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata e limiti alla contribuzione si statuisce che i partiti politici iscritti nell’apposito elenco depositato alla Commissione possono essere ammessi, a richiesta: - al finanziamento privato in regime fiscale agevolato se hanno almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera, il Parlamento europeo o in uno dei consigli regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano o abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per il rinnovo della Camera, tre regioni per il rinnovo del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in almeno una circoscrizione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettante all’Italia; - Alla ripartizione annuale del 2 per mille se hanno conseguito nell’ultima elezione almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera o per il Parlamento europeo. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi in favore di un singolo partito politico per un valore complessivo superiore a 300.000 euro né comunque oltre il limite del 5 per cento dell’importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito. Il limite per i soggetti diversi dalle persone fisiche il limite annuo è di 200.000 euro. Per quanto riguarda la parità di accesso alle cariche elettive, il testo stabilisce che se nelle liste alle elezioni di Camera, Senato o Parlamento europeo, uno dei due sessi è rappresentato in misura inferiore al 40% le risorse spettanti al partito sono ridotte dello 0.5 per cento per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato (limite massimo complessivo del 10%). Sanzioni anche per quei partiti che non destinano il 10 per cento delle somme ad essi spettanti (destinazione volontario del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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