Wednesday 17 February 2021 14:52:52
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Corte di Cassazione Civile Sez. VI del 16.2.2021
nel "processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato. (Cass 24899/18;Cass 14746/17 ;Cass - 9330/17 ;Cass 23323/13)
In particolare, in fattispecie analoga alla presente è stato affermato da questa Corte che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.( Cass 5946/17)
Nel caso di specie la società (…) si era costituita nel giudizio di primo grado cui aveva attivamente partecipato onde era suo onere verificare la data di avvenuto deposito della sentenza di primo grado dalla quale decorre il termine per proporre impugnazione non potendosi addebitare al mancato invio della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, che , come rilevato correttamente dal giudice di seconde cure , riveste natura puramente dichiarativa- informativa , un esonero del proprio onere di parte di verificare l'avvenuto deposito della sentenza e di proporre tempestivamente l' impugnazione” (…)
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