Tuesday 20 December 2011 07:27:10

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Solo 15 giorni per depositare il ricorso in ottemperanza presso la cancelleria del Tribunale

Consiglio di Stato

Dispone l’art. 94 c.p.a. che “nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’ articolo 45 …”. Il dimezzamento di detto termine, previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, comma 3, c.p.a., comporta che in tali giudizi (così come per tutti gli altri procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, con esclusione di quelli cautelari) il termine, entro il quale, ai sensi dell’art. 94 cit., dev’essere effettuato il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adìto, è di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario e il tardivo deposito dà luogo alla non valida instaurazione del rapporto processuale e pertanto alla irricevibilità del ricorso (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. ).Va osservato, infine, che l’irricevibilità prevista dall’art. 35 cit. può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto ("a pena di decadenza”: art. 94 c.p.a.).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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