Wednesday 17 May 2017 21:10:40
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12.5.2017
La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, confermato che le formule devono essere tali da rendere possibile l'attribuzione dell'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando: le formule previste nel Regolamento, pur non obbligatorie, garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo lineare che garantiscono l'equilibrio tra i criteri di valutazione. In sostanza, la derivata prima della funzione ribasso deve essere costante e, di conseguenza, deve essere una retta: se, ad esempio, all'elemento economico (ribasso o prezzo) fosse assegnata una funzione che a grandi oscillazioni dello stesso elemento comportasse una variazione molto piccola del coefficiente, per quest'elemento di valutazione tutti i concorrenti si troverebbero praticamente sullo stesso piano e, ai fini della scelta, l'elemento sarebbe ininfluente e la scelta verrebbe compiuta sugli elementi qualitativi che, per definizione, sono discrezionali. Stabilito che tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto che per determinare una retta è sufficiente stabilirne due punti, la vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del fatto che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno. Quindi, anche sotto il profilo generale, le formule paraboliche, come quella in oggetto, non assicurano affatto il rapporto ponderale tra i vari elementi di valutazione fissati dal committente, specie se tale formula riguarda il prezzo, perché distorcendone la linearità sotto il profilo matematico, finisce per dare massimo valore ai criteri qualitativi che sono quelli più discrezionali e, quindi, potenzialmente più manipolabili dalla commissione di gara, in contrasto con i principi di trasparenza che permeano le gare pubbliche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5583). Pertanto, nelle gare rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ciò che conta è che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto dal bando per la voce in considerazione, al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente tecnica o di quella del prezzo. Per approfondire scarica la sentenza
Pubblicato il 12/05/2017
N. 02221/2017REG.PROV.COLL.
N. 01235/2016 REG.RIC.
N. 01453/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1235 del 2016, proposto da:
Comune di Miradolo Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Versaci e Cristina Carnielli, con domicilio eletto presso lo studio Giulia Ceratti in Roma, via Famiano Nardini, n. 1/C;
contro
ASM Pavia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Adavastro e Paolo Re, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
nei confronti di
Teknoservice Srl, non costituita in giudizio;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1453 del 2016, proposto da:
Teknoservice Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso lo Studio S.N.C. Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
ASM Pavia S.p.A. in proprio e quale mandataria ATI Broni Stradella S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Re e Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
Comune di Miradolo Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio eletto presso lo studio Giulia Ceratti in Roma, via Famiano Nardini, n. 1/C;
Comune di Santa Cristina e Bissone, Comune di Gerenzago, Comune di Monticelli Pavese, Comune di Spessa Po, Comune di Inverno e Monteleone, Comune di Costa de' Nobili, Comune di Pieve Porto Morone, Comune di Badia Pavese, Comune di Zerbo e Comune di San Zenone al Po, ognuno in persona dei propri rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione IV n. 02386/2015, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASM Pavia Spa, in proprio e nella qualità in epigrafe, e del Comune di Miradolo Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Cristina Carnielli, Francesco Adavastro e Giuseppe Orofino;
FATTO
1.Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sez. IV, con la sentenza 12 novembre 2015, n. 2386, ha accolto il ricorso della Asm Pavia S.p.a., annullando la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Miradolo n. 71 del 22.7.2015, pubblicata all'Albo Pretorio dal 4.8.2015, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del “Servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo la modalità porta a porta e gestione centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato (Area ecologica)” (CIG 618635774) alla concorrente TeknoService S.r.l. per un corrispettivo di €. 4.318.164,40, oltre IVA ed oneri della sicurezza, per un totale complessivo di €. 4.768.240,84 ripartito tra lo stesso Comune di Miradolo, ente capofila, e gli altri Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione associata ex art. 30 d.lgs. n. 267-2000 del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
2. Il TAR ha in sintesi rilevato che:
- il ricorso incidentale era infondato poiché nessuna disposizione della lex specialis imponeva ai concorrenti di indicare le unità di personale impiegate per ogni servizio, i tempi di intervento di ogni singolo operatore, ed i mezzi che di volta in volta sarebbero stati adoperati per l’effettuazione delle varie tipologie di raccolta;
- i provvedimenti dell’assemblea non costituivano una condicio sine qua non ai fini della partecipazione, avendo invece la finalità di dettare le linee di indirizzo che la società era tenuta ad osservare, non incidendo pertanto sulla legittimazione a prendervi parte;
- l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per omessa impugnazione della lex specialis entro il termine decadenziale doveva essere rigettata poiché, in base alla giurisprudenza consolidata, l’onere di immediata impugnazione del bando è infatti circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione, o al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva;
- la ricorrente non intendeva subentrare nella posizione dell’aggiudicataria, deducendo vizi dal cui accoglimento deriverebbe il travolgimento dell’intera procedura, con conseguente irrilevanza dell’eccezione di mancato superamento della prova di resistenza;
- il motivo della mancata applicazione della formula prevista all’allegato P al D.P.R. n. 207/2010 ai fini del calcolo del punteggio economico da parte della stazione appaltante doveva essere accolto atteso che, in primo luogo, il disciplinare, rinviava tout court a detto allegato, affermando che “si procederà per la valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa con la seguente formula di cui all’Allegato P D.P.R. n. 207-2010”, laddove la formula concretamente utilizzata era differente;
- il primo motivo di ricorso era fondato sotto l’ulteriore profilo dedotto, attinente il difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi relativi al criterio di valutazione n. 4 “proposte migliorative del servizio a base di gara senza oneri aggiuntivi”;
- ugualmente fondato era il secondo motivo, con cui la ricorrente aveva censurato la scelta della stazione appaltante di attribuire un punteggio ai servizi analoghi a quelli di gara prestati dai concorrenti in almeno uno degli anni 2010, 2011 e 2012, con esclusione quindi di quelli effettuati nell’ambito del triennio precedente l’indizione della gara, e in particolare, negli anni 2013 e 2014, posto che la scelta della stazione appaltante di conferire rilievo, ai fini dell’attribuzione di un punteggio correlato all’esecuzione di un servizio, ad un arco temporale distante da quello di indizione della gara, escludendo invece quello immediatamente anteriore, era irragionevole.
3. Il Comune di Miradolo Terme ha contestato tale sentenza, deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:
- erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Insussistenza della (presunta) violazione dell'allegato p), lett. b) del d.P.R. n. 207-2010; della (presunta) violazione dei principi di concorsualità e trasparenza; del (presunto) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta; del (presunto) eccesso di potere e della (presunta) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione; della (presunta) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Insussistenza della (presunta) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 41, 42 e ss., 70, 71 e 83 del d.lgs. n. 163-2006; del (presunto) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta; della (presunta) violazione dei principi di concorsualità, buona fede, buona amministrazione e diligenza.
4. Ha interposto appello anche la controinteressata Teknoservice s.r.l., sollevando gli stessi motivi di gravame e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso incidentale di primo grado disattesi dal TAR.
5. Ha resistito al gravame la ASM Pavia S.p.a., chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., le censure già dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma non esaminate dalla sentenza impugnata.
6. Con ordinanza n. 3286 del 20 luglio 2016 la Sezione ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ponendo al consulente i seguenti quesiti:
- se la modalità di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa descritta nel disciplinare consenta di utilizzare l’intero range di punti disponibili;
- se la modalità di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa descritta nel disciplinare comporti una sottovalutazione della componente dell’offerta economica;
- nel caso in cui si applicasse anche per la componente prezzo la formula prevista dall’allegato P, lett. b), d.P.R. n. 207-2010, come si collocherebbe in graduatoria l’offerta dell’originaria ricorrente e dell’odierna appellante in graduatoria.
7. Depositava la relazione di consulenza, le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive.
8. All’udienza pubblica del 23 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Preliminarmente devono essere riuniti gli appelli in oggetto, ex art. 96, comma 1, c.p.a., essendo rivolti avverso la medesima sentenza.
10. Osserva la Sezione che la gara oggetto del presente giudizio, alla quale ha partecipato l’appellante Teknoservice s.r.l. e la costituenda A.T.I. con mandataria ASM Pavia S.p.a. e mandante Broni Stradella S.p.a., ha ad oggetto l'affidamento dell'appalto del "Servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo la modalità «Porta a Porta» e gestione centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato (Area ecologica)" (CIG 618635774) da espletarsi nel territorio degli enti locali di cui è capofila il Comune appellante, per una durata quinquennale ed un importo complessivo a base d'asta di € 4.427.846,00, da aggiudicarsi secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara, per un peso complessivo del 60% attribuito al progetto tecnico e del 40% al ribasso offerto.
In considerazione del metodo di aggiudicazione prescelto il Disciplinare di gara ha previsto che all'individuazione della miglior offerta tecnico-organizzativa si sarebbe dovuto procedere con la formula di cui all'Allegato P d.P.R. n. 207-2010 con riferimento a determinati elementi di valutazione dettagliatamente indicati.
Secondo la ricorrente in primo grado, vittoriosa davanti al TAR, le prescrizioni dell'Allegato P del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici non sarebbero state recepite dalla disciplina di gara con riguardo alla modalità di attribuzione dei punteggi inerenti le offerte economiche, avendo la stazione appaltante prescritto l'utilizzo di una formula differente che, contrariamente a quelle contenute nella suddetta disciplina regolamentare di settore, non è in grado di restituire valori numerici proporzionali agli sconti proposti dalle concorrenti.
Poiché è questo il motivo centrale e più pregnante del ricorso e dell’appello, ritiene la Sezione di doverlo esaminar per primo.
3. Il Disciplinare di gara ha previsto che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell'offerta tecnico-organizzativa con la formula di cui all'Allegato P del d.P.R. n. 207-2010.
Peraltro, con riguardo all'elemento prezzo, la stessa lex specialis si è discostata dalle prescrizioni contenute nel medesimo Allegato P, e non ha previsto l'uso delle formule in esso individuate, mediante le quali il punteggio stabilito nei bandi di gara è attribuito (i) secondo regole di proporzionalità e (ii) mediante la declinazione in tutti i valori, da quello massimo (40 nel caso in esame) a quello minimo (0), previsti dalla disciplina di gara.
Al contrario il Disciplinare di gara ha previsto altra formula, non codificata, che assegna al più elevato sconto il massimo punteggio disponibile, pari al peso ponderale attribuito all'offerta economica (40 punti) e attribuisce agli sconti offerti dalle concorrenti punteggi non proporzionali, con l'effetto che alla diminuzione dello sconto corrisponde uno scostamento di punteggio inferiore.
Tale metodo di calcolo ha consentito di assegnare, anche a fronte di sconti minimi, punteggi numerici estremamente ravvicinati: a fronte di una differenza, fra il maggiore sconto e l'inferiore, di 18,5 punti percentuali (A.T.I. ASM Pavia: 20,55% - Il Trasporto: 2,05%), lo scostamento in termini di punteggio è di soli 7,55 punti.
La formula in questione non consente quindi l'utilizzo dell'intero range di punti disponibili (e cioè da un minimo di zero al massimo di 40) e comprime, all'aumentare dello sconto, la performance dei punteggi via via assegnati, che vengono così attribuiti in modo meno che proporzionale.
In concreto, essa ha dunque determinato un’illogica ed irragionevole sottovalutazione della componente economica dell'offerta, assegnando un peso determinante al merito tecnico delle offerte concorrenti, ben oltre il 60% nominalmente previsto dalla disciplina di gara.
Ciò ha trovato conferma nella Relazione finale del CTU il quale, riguardo la formula in questione, ha confermato che "per l'elemento di natura quantitativa (offerta economica) non si può utilizzare l'intero range di punti disponibile (40 punti)" e che "si ha una sottovalutazione della componente offerta economica così come si evince dalla tabella elaborata a titolo esemplificativo” (cfr. pag. 18 Relazione).
La questione oggetto del quesito, si deve precisare, non è quella se la formula attribuisca la possibilità di assegnare 40 punti alla migliore offerta economica (possibile interpretazione opzionale fornita dal CTU sul quesito II), bensì se detta formula premi in modo abnorme gli altri inferiori sconti, anche se minimi, offerti dalle altre concorrenti, elidendo così l'effettivo divario fra le varie offerte in gara e svilendo il miglior sconto generato dal confronto competitivo, con l'effetto di assegnare un peso preponderante alla componente tecnica, oggetto di valutazione discrezionale dei commissari di gara.
A tale riguardo, ad avviso della Sezione, il CTU ha dimostrato, con lo sviluppo dei calcoli illustrati della propria tabella, come la formula attribuisca al ribasso minimo un punteggio sproporzionato e non corrispondente all'effettivo scarto fra gli sconti proposti.
La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, confermato che le formule devono essere tali da rendere possibile l'attribuzione dell'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando: le formule previste nel Regolamento, pur non obbligatorie, garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo lineare che garantiscono l'equilibrio tra i criteri di valutazione.
In sostanza, la derivata prima della funzione ribasso deve essere costante e, di conseguenza, deve essere una retta: se, ad esempio, all'elemento economico (ribasso o prezzo) fosse assegnata una funzione che a grandi oscillazioni dello stesso elemento comportasse una variazione molto piccola del coefficiente, per quest'elemento di valutazione tutti i concorrenti si troverebbero praticamente sullo stesso piano e, ai fini della scelta, l'elemento sarebbe ininfluente e la scelta verrebbe compiuta sugli elementi qualitativi che, per definizione, sono discrezionali. Stabilito che tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto che per determinare una retta è sufficiente stabilirne due punti, la vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del fatto che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno.
Quindi, anche sotto il profilo generale, le formule paraboliche, come quella in oggetto, non assicurano affatto il rapporto ponderale tra i vari elementi di valutazione fissati dal committente, specie se tale formula riguarda il prezzo, perché distorcendone la linearità sotto il profilo matematico, finisce per dare massimo valore ai criteri qualitativi che sono quelli più discrezionali e, quindi, potenzialmente più manipolabili dalla commissione di gara, in contrasto con i principi di trasparenza che permeano le gare pubbliche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5583).
Pertanto, nelle gare rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ciò che conta è che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto dal bando per la voce in considerazione, al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente tecnica o di quella del prezzo.
L’illegittimità riscontrata dal TAR è, dunque, confermata dalla relazione di CTU, avendo la Stazione Appaltante predeterminato, per la valutazione della componente economica dell'offerta, una formula irrazionale e configgente con la stessa modulazione del peso di quest'ultima, abbondantemente svilito rispetto a quello nominalmente attribuito (40%) in rapporto a quello assegnato al merito tecnico (60%), come più sopra evidenziato.
11. Né può ritenersi decisiva, in senso opposto, la circostanza, dedotta dal Comune appellante, secondo cui la formula utilizzata sarebbe stata mutuata dalla metodologia utilizzata negli appalti aggiudicati mediante la piattaforma di e-procurement regionale SINTEL.
In realtà anche il "Manuale di supporto all'utilizzo della piattaforma Sintel" prodotto dall'appellante (doc. 10 fasc. di primo grado del Comune di Miradolo), recante la guida alle formule di aggiudicazione, dopo aver illustrato le varie tipologie individuabili sul piano scientifico, sottolinea, nel par. 3.3 “Considerazioni finali”, che "come regola generale è ottimale l'utilizzo della formula lineare, facendo tutte le opportune valutazioni sulla scelta dell'eventuale prezzo soglia e del suo impatto sugli aspetti qualitativi premiati in gara".
Peraltro, SINTEL è unicamente una piattaforma per l'espletamento telematico delle procedure ad evidenza pubblica, e dalle regole che ne presiedono l'uso non può essere desunta alcuna previsione, tantomeno a contenuto regolamentare, che possa incidere sulla disciplina di settore delineata dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento attuativo.
12. Infine, contrariamente sostenuto dall’appellante Teknoservice S.r.l., la formula indicata dall'All. P del D.P.R. n. 207-2010, e quella opzionale applicata in una delle possibili declinazioni individuate (applicazione del coefficiente X=0,80; X=0,85; X=0,90), conducono a risultati notevolmente differenti rispetto a quello ricavabile dal metodo di calcolo utilizzato nella procedura di gara per cui è contenzioso e non avrebbero mai consentito alla medesima Teknoservice S.r.l. di raggiungere il primo posto in graduatoria.
I calcoli svolti dal CTU, infatti, evidenziano che, rispetto all'impugnata formula individuata nella lex specialis di gara, l'applicazione delle formule contenute nell'All. P del D.P.R. cit. avrebbero sempre collocato Tecknoservice S.r.l. al 5° posto in graduatoria su 7 (sette) concorrenti, coerente con il modestissimo sconto percentuale offerto (2,11%).
13. Con i primi due motivi di appello Tecknoservice S.r.l. lamenta il mancato accoglimento delle censure dedotte in via incidentale, volte a contestare, da un lato, l’inammissibilità dell'offerta presentata dalla stessa A.T.I e, dall'altro, l’incapacità della compagine ricorrente a concorrere alla gara, e pertanto la sua mancata esclusione.
A prescindere dalla questione dell'esame prioritario del ricorso incidentale escludente, rispetto a quello principale (che, comunque, nell'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, anche dell'Adunanza Plenaria e della Corte di Giustizia UE - Grande Camera, sentenza 5 aprile 2016, C-689-13, non può essere invocato dalla controinteressata nel caso di specie, poiché nel ricorso di primo grado l’ASM ha impugnato in primis la clausola del disciplinare di gara che prevede la formula per il calcolo dei punteggi da assegnare agli sconti offerti delle concorrenti, implicando inevitabilmente la demolizione dell'intera espletata procedura), tali motivi di appello sono infondati.
14. Infatti il progetto gestionale offerto dalla concorrente, munito di tutti i contenuti idonei a descrivere dettagliatamente le modalità tecniche con le quali, in caso di aggiudicazione, la compagine avrebbe svolto le proprie prestazioni volte alla realizzazione di un efficace ed efficiente servizio di raccolta differenziata con modalità c.d. "porta a porta spinto", rispetta le puntuali prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base della procedura sui contenti indefettibili del servizio che avrebbe dovuto essere reso.
Difatti il Capitolato Speciale d'appalto già determina puntualmente l'oggetto delle prestazioni del servizio messo a gara, sul quale le concorrenti sono chiamate ad offrire contenuti migliorativi: esso consta di 11 schede recanti, per ciascuna tipologia dei servizi (Raccolta porta a porta rifiuti solidi urbani frazione secca; Raccolta porta a porta rifiuti solidi urbani frazione umida; Raccolta differenziata porta a porta della plastica, ecc.), la frequenza e le modalità in cui essi devono essere resi.
Lo stesso Capitolato Speciale d'Appalto dedica inoltre, a ciascun Comune, una apposita tabella descrittiva della quantità di prestazioni da rendersi per ciascuna attività (Raccolta verde, Raccolta frazione organica, ecc.), con l'indicazione delle ore giornaliere di lavoro, il numero e la tipologia dei mezzi impiegati e del personale applicato.
Inoltre, gli aspetti del progetto dei quali la controinteressata contesta la lacunosità o la pretesa omessa indicazione (unità di personale impiegate, tempi di intervento di ogni singolo operatore, mezzi adoperati) ineriscono non già ai contenuti del servizio offerto, bensì attengono alla capacità auto-organizzativa delle stesse (e qualificate) imprese riunite nella costituenda A.T.I., il cui scrutinio e le correlate valutazioni non competono alla Stazione Appaltante in sede di apprezzamento del merito tecnico dell'offerta.
15. Anche il reiterato motivo del ricorso incidentale di primo grado relativo alla pretesa incapacità delle imprese costituenti il promesso raggruppamento a partecipare alla procedura per la "mancanza dei necessari atti autorizzativi" promananti dai rispettivi organi deliberanti è infondato.
Infatti la doglianza inerisce ai rapporti interorganici della società, in ordine ai quali difetta la giurisdizione del G.A.
In ogni caso, vige il principio secondo il quale il contenuto legale generale di tale rappresentanza non è derogabile dall'autonomia privata (cfr. art. 2384 c.c.), con conseguente infondatezza delle censure avversarie sotto tale profilo.
Peraltro, l'art. 4, comma 4, dello statuto di ASM Pavia S.p.a., ai sensi della quale la società può partecipare a gare di appalto "sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici" attiene al solo quomodo, e cioè alla determinazione dei contenuti d'offerta, ma in alcun modo all'an della partecipazione.
16. Parimenti, alcun contenuto ostativo alla partecipazione a gare senza una previa deliberazione dell'organo amministrativo può essere dedotto nello statuto della promessa mandataria Broni — Stradella S.p.a.
17. Sono infondati anche i restanti motivi di appello, che potrebbero comunque essere assorbiti dalla censura relativa l’erronea applicazione della formula per la valutazione delle offerte, di cui si è già detto, che già di per sé comporta la necessaria reiterazione della gara.
In ogni caso:
- il Disciplinare di gara, tra le diverse possibilità individuate dall'Allegato P, ha prescritto che i commissari attribuissero i coefficienti discrezionalmente (come previsto in alternativa al metodo del "confronto a coppie" all'All. P, lett. a), punto 4). Nel caso di specie, l'attribuzione dei coefficienti non risulta assistita da alcun contributo motivazionale, doveroso qualora la stazione appaltante abbia deciso di non utilizzare le note tabelle triangolari recanti l'espressione, mediante punteggi numerici, del gradimento espresso dai commissari da ciascun elemento di offerta espresso da ciascuna delle concorrenti in rapporto alle altre in concorso. Motivazione ancor più necessaria in presenza di elementi di valutazione generici e non precisati in sub criteri, come prescritto dall'art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163-2006;
- la stazione sppaltante ha individuato, tra gli elementi valutabili dell'offerta tecnica, quello dell'esperienza precedentemente maturata dalle ditte concorrenti nella gestione "di servizi analoghi, relativi ad una utenza servita maggiore di 14.000 abitanti residenti presso i quali è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata maggiore del 55% in almeno uno degli anni 2010, 2011, 2012"; tale criterio ha privato di rilevanza, in modo macroscopicamente irragionevole, gli anni immediatamente antecedenti quello di pubblicazione dei Bando, attribuendo un peso ponderale di 10 punti sui 60 complessivamente riservati ai profili tecnici dell'offerta.
- l’incondizionato interesse della ASM appellata alla caducazione dell'intera procedura di gara rende superflua ogni prova di resistenza.
18. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, gli appelli devono essere respinti, in quanto infondati.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono tuttavia essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione degli appelli come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sugli stessi, li respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti | Carlo Saltelli | |
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