Sunday 24 March 2019 21:19:57
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.3.2019
Ll’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, enuclea l’ambito della “verifica facoltativa”, in forza della quale «la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
“A questo riguardo, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che l’Amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (in termini, da ultimo, Cons. Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 604, nonché V, 25 maggio 2017, n. 2460).
La richiesta di giustificazioni non appare peraltro priva di riferimento ad elementi specifici (ribasso del 23,85 per cento sul 40 per cento di aggio sugli incassi da bigliettazione; ribasso del 10,42 per cento sul costo orario forfettario per servizi aggiuntivi sul prezzo orario di euro 17,54; ribasso del 14 per cento sul prezzo orario forfettario di euro 23,77 per i servizi di vigilanza armata; ribasso del 3 per cento sul costo orario forfettario per servizi aggiuntivi sia diurni che notturni sul prezzo orario di euro 19,45), ed in particolare a forti ribassi interessanti sia i servizi museali che i servizi di vigilanza, concernenti in particolare modo il costo del lavoro in un servizio ad alta intensità di manodopera ed in un sistema che non ammette deroghe ai minimi salariali stabiliti dalla legge. E ciò è quanto richiede la norma, che non impone una motivazione del ricorso alla verifica facoltativa, peraltro ben difficilmente postulabile in relazione all’ampiezza (o sostanziale indeterminatezza) del suo presupposto (ove si fa mero riferimento ad elementi specifici), a sua volta correlato al semplice sospetto di anomalia dell’offerta, ancora da accertare. Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici può dunque dirsi che la disciplina sulla verifica facoltativa costituisca una sorta di norma di chiusura, applicabile alle offerte “di confine” (così Cons. Stato, V, 7 dicembre 2017, n. 5771).
Tale circostanza giustifica anche il contraddittorio parcellizzato o prolungato, in quanto fondato su valutazioni di carattere provvisorio e su di un quadro probatorio incompleto, motivo per cui non può ritenersi illegittimo il fatto che le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a procedere alla verifica di anomalia siano esternate nel corso od anche alla fine del relativo sub-procedimento. Del resto, siffatta situazione non ha determinato un reale vulnus al contraddittorio, in quanto l’impresa sottoposta alla verifica è comunque in grado di comprendere le ragioni sottese alla scelta dell’Amministrazione sulla base delle iniziali richieste di giustificativi, come pure nel corso di tutto il sub-procedimento, attraverso gli ulteriori chiarimenti richiesti.”
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