Thursday 13 May 2021 09:34:29

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Procedure di gara: il decreto di rinvio a giudizio e la citazione a giudizio rientrano tra gli obblighi dichiarativi gravanti sui concorrenti se riguardanti precedenti contratti di appalto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13.5.2021

In tema di obblighi dichiarativi gravanti sui concorrenti di una procedura di gara, il Consiglio di Stato con la sentenza del 13 maggio 2021 richiama la giurisprudenza che ha innanzitutto affermato che oggetto dell’obbligo dichiarativo è anche un decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso, come quello odierno, di citazione a giudizio) a condizione, però, che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca vicenda professionale suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purchè sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615).

E’ stato poi definito puntualmente il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta potenzialmente suscettibile di integrare un “grave illecito professionale” incidente sulla affidabilità e integrità del concorrente (priva di portata escludente automatica come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in adesione alle indicazioni dell’Adunanza plenaria 20 agosto 2020, n. 16). In particolare (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307) è stato precisato che:

- la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara;

- da quest’ultimo punto di vista, il giudizio della stazione appaltante “non può che investire il fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola valutazione e il trattamento datogli in sede penale”, considerato che l’apprezzamento del medesimo fatto in sede penale e da parte dell’amministrazione ex art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici è ben distinto proprio per le diverse finalità istituzionali della valutazione e gli inerenti parametri normativi;

- non occorre un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni di inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione (e cioè che il fatto sia stato accertato in sede penale con sentenza definitiva), poiché l’amministrazione è investita di un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara;

- in definitiva l’amministrazione è chiamata a svolgere “un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli, dalla cui integrazione discende la complessiva verifica del grave illecito professionale a effetto escludente: da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione; dall'altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell'affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d'inaffidabilità e assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata”. Per continuare la lettura scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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