Sunday 31 January 2021 09:08:52
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.1.2021
Con la sentenza del 29 gennaio 2021 la Terza Sezione del Consiglio di Stato risolve la problematica relativa all'incertezza o l’imprecisione nell’indicazione del candidato che nella vicenda attenzionata si è ritenuto dipesa da un’inesatta memoria del nome “Ugo Pio” o dall'abitudine di identificare quella persona direttamente con il nome “Ugo”. Più precisamente il Consiglio di Stato ha affermato che “non si ravvisano, di contro, elementi dimostrativi in maniera inoppugnabile della volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Cons. Stato, Sez. V, n. 4474/2013). Vale in proposito il principio per cui l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause alternative e diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (cfr. in ultimo, Cons. Stato, Sez. III, nn. 6749 e 4689/2020, n. 5053/2019). Ebbene, tra le spiegazioni alternative tradizionalmente ammesse dalla giurisprudenza vi è anche quella - pertinente al caso di specie - che riconduce l’anomala modalità compilativa della scheda all’individuazione del candidato mediante impiego del diminuitivo (v., per una fattispecie analoga, Cons. Stato, Sez. III, n. 4689/2020, § 14.3)”. Inoltre altra problematica affrontata dal Consiglio di Stato è stata quella dell’ erronea o parziale indicazione del nome di battesimo del candidato risolta richiamando Il principio più volte affermato in giurisprudenza secondo cui "l’erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto" (Cons. Stato, Sez. V, n. 1020/2001 e n. 5720/2013 e n. 5652/2015).
Una volta esclusa la sussistenza del segno di riconoscimento, prende quota il concorrente principio del “favor voti”, in forza del quale è sempre possibile ritenere valida la preferenza accordata al candidato Sindaco - e alla relativa lista - nel caso di erronea indicazione, nella medesima scheda, della preferenza accordata al candidato di lista individuato con un nome errato. Esaminando fattispecie raffrontabili a quella qui in esame ai fini che qui rilevano, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire che “nel caso di voto espresso per una lista e preferenza per un candidato di lista diversa o non esistente, è valido il voto di lista e nullo il voto di preferenza” (Cons. Stato, Sez. V, n. 6309/2004); e che “le schede recanti il voto per il candidato alla carica di sindaco ed un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista devono essere considerate valide per il sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci relativamente al voto di preferenza” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3360/2004 e n. 1477/2016).
(……). Si veda in tal senso quanto sostenuto da Cons. Stato, Sez. V, n. 4014/2008, secondo cui “va ricondotta a nullità la scheda che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di alcun candidato, costituendo tale erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto; tale conclusione si deve ritenere maggiormente rafforzata qualora il nominativo indicato dal votante risulti coincidere con quello di un elettore/elettrice della sezione”.
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