Thursday 21 June 2018 14:59:21

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

La delibera di approvazione del rendiconto: l’impugnazione dei consiglieri comunali per violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 giugno 2018

La vicenda controversa giunta all’attenzione del Consiglio di Stato vede  in il Comune di Francavilla Marittima appellante per ottenere la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2016 e la deliberazione con cui è stato adottato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria 2016.

Il T.a.r., in particolare, ha riscontrato la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., in quanto la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.  la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 21 giugno 2018 ha ritenuto l’appello non meritevole di accoglimento.

In particolare, il collegio ha rilevato che “La legittimazione degli originari ricorrenti trova nel caso di specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Si dolgono, infatti, che la relazione dell’organo contabile non è stata depositata nei termini di legge, precludendo così una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.

Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta (senza manifestare il proprio dissenso o chiedere il differimento della seduta). La scelta di allontanarsi, in quanto determinata proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma di acquiescenza al provvedimento.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell'organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza.

L’appello è infondato anche nel merito.

La violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica. La relazione dell’organo contabile è stata resa disponibile ai consiglieri comunali solo in data 5 giugno 2017, soltanto due giorni prima della seduta consiliare del 7 giugno 2017 che ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.

Ne consegue la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., dell’art. 39 dello Statuo comunale e dell’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., infatti, “il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”.

L’art. 39 dello Statuto comunale specifica che il revisore “collabora con il Consiglio nella sua funzione d’indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto del bilancio, nella quale esprime rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.

L’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità ribadisce ulteriormente che almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente:

- la proposta di deliberazione;

- lo schema di rendiconto;

- la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del T.U.E.L. approvata dalla Giunta;

- la relazione dell’organo di revisione.

Non vi è dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art.39 dello Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare....”

Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 19 December 2025 07:14:58

AREA FUNZIONI LOCALI: Patrocinio legale

Qual è la tutela prevista dai contratti, in materia di patrocinio legale, n...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 19 December 2025 07:13:40

COMPARTO SANITA’: Trattamento economico distaccati sindacali

A seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto sanità sottoscritto il...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Giustizia e Affari Interni - Thursday 18 December 2025 15:19:22

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai soggetti che non mantengano una “buona condotta”

Nel giudizio giunto dinanzi al Consiglio di Stato si controverte della legittimità del provvedimento con il quale la Questura ha negato all&...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Roberto Prossomariti, n. 10007

Giustizia e Affari Interni - Thursday 18 December 2025 15:04:51

Sospensione del giudizio amministrativo: il termine perentorio per la prosecuzione

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 17 dicembre 2025 ha ribadito che “L’art. 80, comma 1, c.p.a.,...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Roberto Prossomariti, n. 10008

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 18 December 2025 11:52:57

Porto d’armi: chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno

Come recentemente chiarito da questa Sezione (cfr. sentenza 6 giugno 2024, n. 5072), anche superando eventuali pronunce di segno diverso e decisame...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Ezio Fedullo, n. 10006

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 18 December 2025 11:27:11

Abusi edilizi: il sequestro penale dell’immobile non é ostativo alla sua demolizione

Ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo, la più recente giurisprudenza amministrativa (da ult...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 17/12/2025 Pres. Est. Fabio Franconiero, n. 10010

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 December 2025 15:59:47

Distanze tra edifici: il calcolo dei balconi e degli sporti

In linea generale, la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Silvia Martino- Est. Emanuela Loria, n. 9935

Giustizia e Affari Interni - Wednesday 17 December 2025 14:56:48

Cessata materia del contendere: l’improcedibilitá del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione

Nel giudizio giunto innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato l’appellante ha rappresentato che “la ricorrente non ha pi&ugrav...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Luca Lamberti - Est. Michele Conforti, n. 9939

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 December 2025 14:30:49

Impianti fotovoltaici: il Consiglio di Stato ricostruisce la normativa in materia di interventi edilizi

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 16 dicembre 2025 ha richiamato i precedenti giurisprudenziali della med...

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 16/12/2025 Pres. Giulio Castriota Scanderbeg - Est. Stefano Filippini, n. 9954

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 22:21:28

Abusi edilizi: il carattere vincolato dell’ordinanza di demolizione non esige una specifica motivazione o di tenere conto del lasso di tempo intercorso

La Settima Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ribadisce che con riferimento al tempo intercorso...

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 21/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Marco Morgantini, n. 9128

Top