Friday 18 January 2013 08:05:33
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
Nel rapporto di pubblico impiego, la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento di tali prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’ufficio. Essa svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 Cost., dev’esser improntata l’azione della P.A. In particolare, la previa autorizzazione implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. Anzi, la formale previa autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire, per la P.A., anche lo strumento per la valutazione delle concrete esigenze di funzionamento delle proprie strutture quanto alla loro reale capacità di perseguire i compiti d’istituto, nonché all’organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro. L’autorizzazione è altresì lo strumento per evitare che, mercè incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, siano superati i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici. Per altro verso ancora, la normativa intende escludere che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le citate esigenze della P.A. ed il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente, possano creare per l’impiegato nocumento alla sua salute ed alla sua dignità personale. Sulla scorta di tali consolidati principi, non sembra sussistere il denunciato inadempimento da parte dell’USL, perché non consta che l’appellante abbia ottenuto un’autorizzazione né previa, né postuma allo svolgimento di dette presentazione. Neppure è certo che ella abbia dovuto effettuarle per evidenti e serie ragioni d’istituto, indifferibili ed urgenti, tali, dunque, da non esser disconosciute come tali dalla P.A. datrice di lavoro. Il principio della indispensabilità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione, invero, quando l’attività sia svolta sì per obbligo d’ufficio, ma, nel rispetto dei principi costituzionali testé evidenziati, con la precisazione che tale lavoro sia compiuto a fronte di esigenze indifferibili ed urgenti. Poiché, nondimeno, l’autorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile, allora anche nel caso dell’indifferibilità dall’autorizzazione non si può prescindere, sia pure ex post ed a sanatoria (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 9 novembre 2010 n. 8626; id., III, 15 febbraio 2012 n. 783).
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