Friday 26 October 2012 14:11:39

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

L'assenza in conferenza di servizi di una amministrazione regolarmente invitata non le consente di esprimere il proprio assenso o dissenso

TAR Campania

Nella controversia in esame il Collegio osserva che il comma 1 dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 prevede che “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale … a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi”. Tale disposizione reca il principio dell'acquisizione del “dissenso in conferenza”. Il Collegio, pur consapevole di un diverso orientamento in materia, ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, 1° marzo 2005, n. 978) secondo cui “occorre convenire che è stato sancito l’obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta fisicamente presente alla adunanza”. Ratio dell’istituto è dunque anche quella di mediare e contemperare “de visu” le diverse posizioni e discrezionalità amministrative, così garantendo la contestuale valutazione di tutti gli interessi in gioco e del confronto reciproco. Obiettivi questi che sono utilmente perseguibili – si ribadisce –soltanto attraverso la necessaria presenza fisica di tutti i rappresentanti delle amministrazioni convocate. A siffatta conclusione si perviene altresì mediante la lettura di altre due disposizioni contenute nell’art. 14-ter: a) al comma 1 ove si afferma che “la conferenza di servizi … può svolgersi per via telematica”. E ciò al fine di consentire a tutte le amministrazione di partecipare in ogni caso, dunque anche ove risulti impossibile la presenza fisica dei relativi rappresentanti; b) al comma 2 ove si afferma che “i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali”. Ciò proprio al fine di garantire la presenza fisica di una amministrazione, quella dei beni culturali, che viene spesso coinvolta in siffatte conferenze e per cui il legislatore ha ritenuto di predisporre uno specifico calendario di attività. Da quanto detto deriva che la posizione dell’autorità di bacino doveva essere “riscontrata” in conferenza, e non fuori di essa mediante fax. Di qui la legittimità dell’operato della amministrazione comunale intimata, la quale ha correttamente ritenuto in prima istanza inammissibile il diniego opposto dall’autorità di bacino in quanto espresso in modo irrituale, ossia al di fuori del lavori della conferenza, sede naturale come già detto di mediazione e confronto.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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