Monday 17 September 2018 08:36:37
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 14.9.2018
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della statuizione del TAR laddove ha ritenuto che “il provvedimento di annullamento, motivato anche per relationem sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio tecnico, non necessitava di una compendiosa motivazione sull’interesse pubblico in quanto adottato a seguito della constatata falsa o erronea prospettazione dei fatti che avevano determinato a suo tempo il rilascio della concessione.
Per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV: 8 gennaio 2013, n. 39; 6 maggio 2014, n. 4300; 14 dicembre 2016, n. 5262), allorquando una concessione edilizia sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Infatti, l’insegnamento giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2885 del 14 giugno 2017).
Quanto, infine, all’ultimo profilo di appello con il quale il ricorrente censura l’assenza di un interesse pubblico anche in relazione al fatto che la destinazione della particella era comunque coerente con la realizzazione dell’immobile di cui è causa, va rilevato che non sussiste un obbligo per l’Amministrazione di darne conto, non potendosi ritenere rilevante, contrariamente a quanto affermato, la previsione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di una norma inapplicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento di annullamento della concessione (l’art. 21 nonies è entrato in vigore nel febbraio 2005 mentre il provvedimento di annullamento è stato adottato nell’ottobre 2003).
In ogni caso la norma in esame, anche nell’ultima versione seguente alla novella del 2015, legittima l’esercizio sine die dell’autotutela in presenza di provvedimenti basati su una falsa rappresentazione della realtà o, in alternativa, su dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà la cui falsità è stata assodata da un giudicato penale.”
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