Thursday 30 August 2018 20:09:27
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.8.2018
“l’art 64, comma 2, n. 2, del DPR n.570/1960 commina la nullità per i voti che " presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".
Deve trattarsi, quindi, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, di segni oggettivamente ed ontologicamente estranei al contenuto della scheda ed alla manifestazione di volontà dell’elettore (vedi ex multis Consiglio di Stato, Sezione Terza n.275/2017 e n.4523/2016, nonché Sezione Quinta n.245/2016, n.142/2016, n.3368/2015 e n.2934/2015).
2.6. Pertanto, applicando tale orientamento al caso di specie, va condiviso l’iter logico seguito dal giudice di primo grado secondo il quale la circostanza che il nome del candidato non sia stato scritto sulla apposita riga posta sotto il simbolo della lista n.2 (regolarmente contrassegnata) non costituisce un quid pluris non necessario rispetto alla espressione del voto al candidato prescelto e che, quindi, configuri un segno di riconoscimento, che rende invalido il voto stesso.
Infatti, nel caso in controversia, il Collegio deve tener conto del fatto che il nominativo del candidato, comunque, è stato scritto in corrispondenza del riquadro, in cui è rappresentato il simbolo della lista scelta, e che, quindi, la mancata apposizione della preferenza sulla apposita riga non risulta idonea, di per se stessa, né a rendere riconoscibile il voto né a generare alcuna confusione in ordine alla consapevolezza dell’elettore che il candidato faccia parte della lista votata.
2.7. Né la sentenza risulta censurabile per violazione della legge n.56/2014, art.1, comma 76, nonché delle direttive impartite dal Ministero dello Interno con la circolare n.32/2014.
Infatti, pur considerando che il richiamato comma 76 dell’art.1 della legge n.56/2014 dispone che ciascun elettore può esprimere “nella apposita riga della scheda” un voto di preferenza (per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista), tuttavia dalla interpretazione sistematica della suddetta disposizione, anche alla luce del principio del “favor voti”, è ragionevole ritenere che la indicazione di collocare la preferenza sulla riga posta sotto il simbolo trova la sua ragione essenziale nella esigenza del legislatore di far esprimere il voto con modalità coerenti alla impostazione grafica della scheda, piuttosto che nella esigenza di fissare una modalità di espressione della preferenza stessa a pena di nullità; e comunque la indicazione sembra ragionevolmente volta a limitare i casi di voti di incerta assegnazione più che a dettare una modalità la cui mancata osservanza di per se stessa configuri oggettivamente una fattispecie di voto riconoscibile.
2.7.1.Conforta tale iter logico anche la circostanza che (come rileva l’appellato) il DPR n.570/1960, all’art. 57, dopo aver previsto che i voti di preferenza si esprimono scrivendo nominativi dei candidati “nelle apposite righe” tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, poi dispone che “sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata”.
Quindi il legislatore, in chiara applicazione del principio del “favor voti” quale contemperamento del principio della formalità e segretezza della espressione del voto, ha previsto che l’elettore possa esprimere le preferenze nominativamente anche in uno “spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato”, purché da tale modalità non derivi incertezza sulla volontà di voto in tal modo espressa.
2.7.2.Ma nel nostro caso tale rischio di incertezza non sussiste in quanto, come abbiamo detto, il nome del candidato, comunque, è stato scritto al lato destro del riquadro della lista 2 (pur se nella parte esterna del riquadro stesso), mentre diversa si presenta la situazione nel caso di schede in cui sono riportate più colonne di liste, per cui una preferenza apposta fuori del riquadro della lista votata potrebbe generare incertezze circa la individuazione della lista cui assegnare la preferenza.
2.7.3.Invece nessuna indicazione specifica si trae dalla richiamata circolare ministeriale, che si riferisce a voti nulli a causa di scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto stesso, visto che tale situazione (ad avviso del Collegio) non ricorre nel caso in controversia.
2.8.Né la modalità anomala, in cui e stato scritto il nome del candidato, può essere valutata come elemento sufficiente per comminare la invalidità del voto per il solo fatto che la preferenza contestata sia stata espressa in una scheda elettorale (di colore rosso) predisposta per la fascia demografica D (cioè quella relativa ai Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti).
Infatti, pur considerando che nella Regione Molise solo i Comuni di Isernia o Venafro rientrano in questa classe demografica, tuttavia egualmente non sussistono le ragioni per considerare riconoscibile il voto in controversia, atteso che la segretezza del voto è garantita dal fatto che l’elettore non è identificabile, esistendo, comunque, due distinti soggetti che in quella competizione elettorale potevano esercitare il diritto di elettorato attivo per Comuni di fascia demografica D.…per continuare la lettura vai alla sentenza.
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