Wednesday 21 December 2011 10:18:17
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
Non v’è uniformità di vedute, in giurisprudenza, in ordine ai soggetti che devono essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, laddove l’amministrazione disponga la revoca, in autotutela, del bando di gara. Secondo la tesi tradizionale, maggioritaria in giurisprudenza, detto avviso è dovuto unicamente al soggetto aggiudicatario (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 31 marzo 2006 , n. 129); secondo altra più recente opzione ermeneutica esso dovrebbe essere inoltrato a tutti i partecipanti (“Ciò perché, con la presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica e, ancor più, con la predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, è necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del bando di gara, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione.”-Consiglio Stato , sez. V, 29 marzo 2011 , n. 1922-).In primo grado il giudice amministrativo ha aderito alla prima delle tesi esposte ed ha chiarito che, in considerazione della circostanza che l’odierna appellata non si era aggiudicata la gara, secondo le coordinate ermeneutiche in premessa indicate essa non avrebbe avuto diritto a ricevere l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela. Ad avviso del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ha però ritenuto che la circostanza che prima della revoca della procedura di gara era intervenuta una sentenza che accogliendo il gravame proposto dall' appellata avverso gli atti del procedimento relativo alla vecchia procedura di gara, aveva annullato il precedente bando nella parte in cui prevedeva un criterio di aggiudicazione penalizzante in assenza del quale la medesima si sarebbe aggiudicata, la gara cristallizzava una “particolare situazione di fatto, tale da produrre in capo all’appellata una posizione di particolare affidamento meritevole di tutela e che quindi la decisione di porre nel nulla la procedura di gara già attivata avrebbe richiesto la comunicazione alla stessa dell’ avviso di avvio del procedimento”. Il Consiglio di Stato non ha condiviso tale ragionamento e ciò sul presupposto che se anche si dovesse affermare che l’appellata aveva diritto, in virtù della propria “articolare posizione” a ricevere l’avviso ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, essa non avrebbe avuto alcun titolo ad interloquire in ordine alla formulazione delle clausole del “nuovo” bando di gara, ma unicamente in ordine alla scelta di revocare – o meno- quello parzialmente annullato. Da ciò discende che – al contrario di quanto affermato dal primo giudice- è proprio la particolare posizione dell’appellata che rendeva l’inoltro del prescritto avviso assolutamente superfluo.
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