Saturday 05 January 2013 10:38:25

Provvedimenti Regionali  Unione Europea e Cooperazione Internazionale

Vicenda "Quote latte": il calcolo degli interessi deve avvenire dal momento della comunicazione ai produttori ed ai primi acquirenti da parte di AIMA del prelievo dovuto per le annate di riferimento

TAR Lazio

Torna all'esame del giudice capitolìno la questione già risolta con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”. Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze (le cui argomentazioni sono state anche integrate nell’ambito di altre pronunce: vgs, tra le tante, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, n. 3805/2012, 4426/2012 e 4718/2012 e, ancora più di recente, 26 maggio 2012, n. 4786, 29 maggio 2012, n. 4866, 27 giugno 2012, nn. 5906 e 5907), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si è richiamato integralmente alle argomentazioni ivi contenute respingendo le censure proposte con il ricorso in esame tranne quella relativa alla imputazione degli interessi che va invece accolta, richiamando integralmente, anche in questo caso, le numerose sentenze pronunciate al riguardo (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975 e le altre dello stesso tenore, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221, 6224 e, più di recente, 16 maggio 2012, n. 4426 e 11 giugno 2012, n. 5279), dalle quali non si ha motivo per discostarsi. È noto, invero, che i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97) quando, invece, le comunicazioni del calcolo della compensazione nazionale sono state inviate dapprima nel luglio 1999 e, poi, nel mese di ottobre 1999 (sostitutive delle precedenti) e che, pertanto, in assenza di un obbligo di trattenuta da parte dei primi acquirenti, il calcolo degli interessi non può che avvenire dal momento della comunicazione ai produttori ed ai primi acquirenti da parte di AIMA del prelievo dovuto per le annate di riferimento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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