Monday 04 February 2013 14:14:39
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sulla base delle disposizioni dell’art. 29, primo e secondo comma, del D.P.R. n.761/1998, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendente di unità sanitaria locale, spetta al dipendente incaricato di svolgere mansioni superiori per sostituzione in un posto “vacante” e “disponibile”, oltre il termine di sessanta giorni nell’anno solare, il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta, non rilevando i limiti stabiliti dal comma primo dell’art. 29 ne’ quelli dettati dai commi 6,7 e 8 dell’art.121 del DPR n.384 del 1990, che valgono per l’Amministrazione, ma non per il personale da essa incaricato di svolgere mansioni superiori in violazione di tali limiti. Questi principi in tema di riconoscimento di mansioni superiori a fini retributivi richiedono quindi non solo lo svolgimento di mansioni superiori, ma anche che esso avvenga attraverso un incarico che faccia riferimento alla copertura di un determinato posto in organico, che risulti vacante e disponibile. Non è sufficiente che si dimostri la esistenza di posti scoperti in organico di una determinata categoria, ma occorre anche dimostrare che tali posti corrispondono alle mansioni superiori attribuite. La giurisprudenza infatti parla di “sostituzione” e precisa anche le condizioni e i limiti in cui la sostituzione comporta il diritto alle differenze retributive. Esse non spettano qualora si tratti di supplenza di assenti per congedo ordinario o malattia e quindi il relativo posto non sia vacante e disponibile (CdS, Adunanza plenaria, n. 2/1991). L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito in termini generali, con la nota decisione 24 marzo 2006, n. 3, che, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 387 del 1998 e salva diversa disposizione di legge specifica, nel settore del pubblico impiego le mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica ricoperta formalmente erano del tutto ininfluenti sul piano giuridico e su quello economico e non consentivano, perciò, il pagamento delle differenze retributive eventualmente pretese dal pubblico dipendente. Per quanto riguarda il personale del sistema sanitario gli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza a partire dall’art. 29 del DPR 761/1979 vanno dunque applicati con rigore come deroghe ad una generale diversa disciplina. Il Collegio fa a tal fine riferimento alla giurisprudenza più recente della Sezione che ha confermato ed elaborato i precisi limiti nei quali il riconoscimento delle mansioni superiori può avvenire nelle diverse circostanze (CdS, III, n. 4420/2012; n. 3945/2012; n. 2569/2012; n.1868/2012; n. 4890/2011 etc). Questa consolidata e costante giurisprudenza ribadisce in diverse circostanze che, per dar luogo al diritto a differenze retributive, l’attribuzione di mansioni superiori deve avvenire con un atto formale di conferimento dell’incarico e con riferimento ad un determinato posto, che risulti vacante e disponibile, con i requisiti positivi e negativi che ne conseguono.
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