Tuesday 26 February 2013 08:49:51
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame viene impugnata la deliberazione con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera aveva disposto il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di II livello nella disciplina di Chirurgia Toracica, con direzione della relativa Unità operativa. Il T.A.R. ha dichiarato sulla questione il proprio difetto di giurisdizione, sentenza che è' stata confermata dal Consiglio di Stato in quanto sono pacificamente attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni riguardanti la scelta fiduciaria dei medici ai quali sono affidate funzioni dirigenziali di II livello e quindi i provvedimenti assunti dal Direttore Generale, nell'ambito delle procedure svolte ai sensi dell'art. 15-ter del d. lgs. n. 502/1992, quale introdotto dal d. lgs. n. 229/1999, per il conferimento del relativo incarico (Cassazione civile, Sez. Un. 16 aprile 2007 n. 8950). La scelta del sanitario cui conferire l'incarico viene effettuata all'interno di una rosa individuata da una Commissione, la quale però non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità. L'incarico viene, dunque, conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ricercando non il migliore in senso assoluto ma il migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce allo specifico incarico da ricoprire. Si deve, in particolare, escludere che la procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 ter, commi 2 e 3, «abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi soggetti che, seppure medici del servizio sanitario nazionale, sono dipendenti di enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, ed altresì soggetti dipendenti di strutture private, estranei al servizio sanitario nazionale… Tale conclusione è giustificata con il rilievo che, nella disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente medico del secondo livello, non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: nel sistema del d. lgs. n. 502 del 1992 e del D.P.R. n. 484 del 1997, viene demandato ad un'apposita commissione il compito di verificare i requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell'incarico da conferire, elenco che viene sottoposto al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, il quale, nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (d. lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 quater). Né può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura di cui si tratta, alla circostanza che del conferimento dell'incarico debba essere dato preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra i quali si deve operare la scelta» (Cassazione civile, Sez. un. 16 aprile 2007 n. 8950 cit.).
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