Friday 12 April 2013 17:44:04
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Con riferimento allo svolgimento di mansioni superiori all’originario inquadramento in ambito sanitario, in applicazione dell’art. 36 della Cost. e con riguardo ad una specifica norma (l’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979), la Corte Costituzionale abbia a suo tempo riconosciuto spettare il trattamento economico superiore ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale qualora svolgano mansioni superiori per un periodo eccedente i sessanta giorni dell’anno solare (cfr., sul punto, Corte Cost., 23.2.1989 n. 57 e 19.6.1990 n. 296). La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio ritiene, peraltro, che il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all’art. 36 della Cost., invocato anche dal ricorrente, debba essere posto in correlazione con altri principi (tratti dagli artt. 97 e 98 Cost.) di pari rilevanza costituzionale per cui, anche laddove trovi applicazione l’art. 29 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, che accorda nel settore sanitario effetti giuridici ed economici allo svolgimento di mansioni superiori, l’attuazione del sopra enunciato precetto, al quale si è richiamata la Corte Costituzionale, trova limitazioni e temperamenti. È richiesta, in particolare, la presenza di altre due condizioni (oltre quella di una specifica previsione normativa): - che l’interessato abbia coperto un posto vacante di livello immediatamente superiore a quello assegnato in base ai provvedimenti di nomina o di inquadramento; - che il soggetto sia stato incaricato di ricoprire uno specifico posto sulla base di una determinazione formale illegittimamente assunta ma non illecita, avuto riguardo alla causa dell’atto (Cons. St., sez. III, 31.5.2011, n. 3265). Il riconoscimento del diritto retributivo dei dipendenti delle unità sanitarie locali, in seguito allo svolgimento di mansioni superiori, sussiste solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita. Nei casi come quello di specie, cioè di svolgimento per saltum di mansioni superiori, dato che l’appellante, inquadrato all’epoca nella posizione di veterinario collaboratore, chiede il riconoscimento di retribuzione di prima qualifica dirigenziale, non è consentita tale l’attribuzione di differenze retributive superiori a quelle corrispondenti alla qualifica immediatamente superiore, in quanto il principio di equa retribuzione sancito dall’art. 36 della Costituzione e sulla cui base la giurisprudenza è pervenuta al riconoscimento al lavoratore del diritto ad un poziore trattamento economico, va contemperato con altri principi costituzionali e, in specie, con quello del buon andamento dei pubblici uffici sancito dall’art. 97 della Costituzione. Tale principio, infatti, risulterebbe compromesso ove, nell’ambito del pubblico impiego, fosse consentita un’acritica e indiscriminata valorizzazione, sia pure ai soli fini retributivi ex art. 2126 del codice civile, delle prestazioni svolte dal dipendente con l’astratta possibilità di pervenire all’inaccettabile conseguenza che non potrebbe, in ipotesi, negarsi l’adeguamento del trattamento economico a un dipendente di modesto profilo funzionale che sia stato chiamato a svolgere mansioni di qualifica apicale. La destinazione del dipendente a mansioni superiori alla sua qualifica è stata sempre concepita in realtà, proprio in omaggio al surricordato principio costituzionale di buon andamento dei servizi pubblici, come episodio del tutto eccezionale, connotato dal duplice limite della temporaneità dell’utilizzazione del dipendente nelle più elevate funzioni e dell’idoneità professionale del medesimo a svolgere mansioni eccedenti la qualifica rivestita. La Sezione ha già avuto modo di chiarire, quanto a tale ultima condizione, che “la capacità professionale per le superiori mansioni è stata presuntivamente riconosciuta al dipendente di qualifica funzionale immediatamente inferiore in base alla comune regola d’esperienza che il titolare di una determinata qualifica sia, di norma, in possesso di sufficiente preparazione tecnica per svolgere compiti propri della qualifica immediatamente superiore, mentre uguale valutazione non può essere fatta per dipendenti inquadrati in livelli inferiori” (Cons. St., sez. III, 29.3.2012, n. 1872). Nel bilanciamento tra i due opposti valori, quello dell’art. 36 Cost. e quello dell’art. 97 Cost., deve quindi prevalere quest’ultimo, dovendosi scongiurare il rischio che, attraverso il riconoscimento di differenze retributive per saltum, venga ad essere compromesso, anche indirettamente, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, soprattutto in riferimento, come accade nel caso di specie, all’assunzione di compiti apicali che competono alla figura del dirigente.
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