Friday 12 April 2013 17:57:34
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Secondo consolidata giurisprudenza (v., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Sic., 2.7.2010, n. 968; Cons. Stato, sez. V, 26.1.2001, n. 275), con la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e l’istituzione delle Aziende U.S.L., non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime in quanto, mediante l’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono stati chiaramente individuati nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL, mediante apposite “gestioni stralcio”, rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate in “gestioni liquidatorie” e affidate ai Direttori generali delle Aziende USL. In seguito alla costituzione delle così dette “gestioni stralcio”, e poi delle “gestioni liquidatorie”, si è in tal modo distinta, mediante un espediente contabile, l’attività di accertamento delle obbligazioni degli Enti soppressi da quella relativa alle Aziende di nuova istituzione. Le Regioni hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle Aziende U.S.L. Questi, tra l’altro, amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle U.S.L. esistenti alla data di subentro delle nuove Aziende. Fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l’estinzione delle gestioni liquidatorie, già gestioni stralcio, la legittimazione processuale spetta soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica e agendo nell’interesse e per conto dell’Ente regionale, hanno un’autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione (v., sul punto, Cass. 19 maggio 1999, n. 4847; Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2001, n. 184). Detta giurisprudenza, inoltre, in merito al dibattuto problema concernente i rapporti fra le soppresse “Unità Sanitarie Locali” e le nuove strutture denominate “Aziende Unità Sanitarie Locali”, ha avuto modo di ribadire che, in virtù dell’art., 6 comma 1, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall’art. 2 comma 14 della l. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse unità sanitarie locali (U.S.L.) non sono stati trasferiti alla responsabilità delle neoistituite aziende di unità sanitaria locale (A.U.S.L.), ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le Regioni, con la conseguenza che nessuna legittimazione passiva può spettare alle AUSL per debiti contratti di una soppressa USL, ancorché confluita nella struttura della nuova azienda (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 484). Tali principi, costituenti ormai ius receptum, sono stati ribaditi anche da questa sezione nella sentenza del 13.7.2011, n. 4223. Ne discende che nel caso di specie l’appello, notificato alla Azienda Sanitaria Locale Caserta 1, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato invece proposto nei confronti della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 12.
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