Monday 25 October 2021 12:55:29
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 22.10.2021
Il Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata ha evidenziato che rispetto del termine dettato per l’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza del provvedimento rilasciato dal dirigente comunale va richiamato "il consolidato orientamento a mente del quale i sessanta giorni di cui all'art. 151 del d. lgs. n. 490 del 1999 ed alla normativa analoga sopravvenuta, decorrono dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base l'autorizzazione è stata emanata e nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, il termine decorre dal momento in cui la Soprintendenza riceve la documentazione completa (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1387 e 29 gennaio 2016, n. 356);
- in proposito, il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento è pacificamente inteso come perentorio, ossia come limite temporale decadenziale che decorre dalla ricezione — da parte della competente Soprintendenza — dell'autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa documentazione tecnico/amministrativa;
- detto termine, benché perentorio, ben può venire interrotto in caso di manifestate esigenze istruttorie o per incompletezza della documentazione trasmessa, con nuova decorrenza dall'acquisizione completa dei chiarimenti richiesti (…)
la giurisprudenza, anche della sezione, ha già più volte evidenziato come il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale - disciplinato, dapprima, dall' art. 1, l. n. 431/1985 , indi, dall'art. 151 d.lgs. n. 490/1999 e, infine, limitatamente al periodo transitorio, dall' art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio , approvato con d.lgs. n. 42 del 2004 - non comporti un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione o da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, estrinsecandosi in una verifica di legittimità, che, tuttavia, si estende a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3913);
- in tale ottica, pertanto, se la Soprintendenza ha il potere di annullare il nulla osta paesaggistico comunale per qualsiasi vizio di legittimità della valutazione formulata dall'ente territoriale, compreso l'eccesso di potere, sussiste il divieto di procedere ad un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente, tale da comportare la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2989).
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