Thursday 24 July 2014 22:16:13

Normativa  Giustizia e Affari Interni

Reato di depistaggio: concluso l'esame della Commissione Giustizia per l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie di reato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Camera dei Deputati del 24.7.2014

La Commissione Giustizia ha concluso l'esame di una proposta di legge (A.C. 559) diretta a introdurre nel nostro ordinamento il delitto di depistaggio e inquinamento processuale. L'Assemblea avvierà l'esame del provvedimento a partire dal 28 luglio 2014. L'articolo unico dell'A.C. 559-A introduce nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di "depistaggio e inquinamento processuale", riscrivendo l'art. 375 del codice. Ad oggi, infatti, il nostro ordinamento penale non prevede questo reato specifico ma una serie di altre disposizioni che puniscono in vario modo la condotta di colui che intralcia la giustizia, indirizzando su una falsa pista le indagini penali svolte dall'autorità giudiziaria: si pensi alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale. Il nuovo delitto (art. 375 c.p.) Il nuovo delitto di depistaggio e inquinamento processuale è inserito all'art. 375 del codice penale. La fattispecie punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; distruggere, sopprimere, occultare o rendere inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento; formare o alterare artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento. Per questo delitto i termini di prescrizione del reato sono raddoppiati. Inoltre, la condanna per depistaggio alla reclusione superiore a 3 anni comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. A seguito dell'introduzione del delitto di depistaggio il provvedimento approvato dalla Commissione abroga il reato di frode processuale penale (art. 374, secondo comma), ritenendo tale previsione in qualche modo assorbita dal nuovo art. 375 c.p. Le aggravanti (art. 387-ter c.p.) L'A.C. 559-A introduce nel codice penale l'art. 384-ter, dedicato alle circostanze che aggravano la pena non solo per il nuovo delitto di depistaggio ma anche per alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia. In particolare, il primo comma prevede un aggravio di pena quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (art. 371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373) e depistaggio (nuovo art. 375) comporta la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione a danno di un terzo. La pena alla reclusione da applicare al colpevole di uno dei delitti contro l'amministrazione della giustizia è tanto più severa quanto più alta è stata la condanna inflitta al terzo "vittima" dell'inquinamento dell'indagine e del processo. Il secondo comma prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia - segnatamente simulazione di reato (art. 367 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), frode processuale (art. 374), depistaggio (nuovo art. 375), intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e induzione a rendere dichiarazioni mendaci allautorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - sono commessi: da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni; in relazione a procedimenti penali relativi ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico internazionale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico. Se le circostanze concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio. A mero titolo di esempio, il delitto di calunnia commesso da un pubblico ufficiale in relazione a un procedimento penale per associazione mafiosa, la cui pena base è la reclusione da 2 a 6 anni, con l'applicazione di quest'ultima aggravante potrebbe essere punito con la reclusione fino a 18 anni (pena massima base aumentata del doppio).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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