Sunday 19 January 2014 20:24:44

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Condanna per lite temeraria della Pubblica Amministrazione solo se le ragioni opposte sono pretestuose e/o vessatorie

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

L’istituto della condanna per lite temeraria, ad avviso del Consiglio di Stato, non appare nella specie applicabile, per l’assenza, allo stato, delle condizioni richieste dal citato art.112, 3° comma c.p.a., in quanto le ragioni opposte dal Comune, ancorché illegittime, non appaiono assolutamente pretestuose e/o vessatorie e comunque non è ravvisabile in capo all’Amministrazione un comportamento di colpevole negligenza tale da far insorgere una responsabilità idonea a produrre un pregiudizio suscettibile del risarcimento che quella disposizione autorizza. Ovviamente se la condotta “negativa” del Comune dovesse continuare, ogni futura decisione su eventuali giudizi in prosecuzione di ottemperanza non troverebbe alcuna preclusione per effetto della presente decisione sul punto.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale ** del 2012, proposto da:

Bruno Russello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivone Cacciavillani, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via F. Confalonieri, 5;

 

contro

Comune di Montagnana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Balbinot, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35B.; 

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 01520/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire - ris.danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montagnana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi e Roberto Colagrande (quest’ultimo su delega dell'avvocato Chiara Balbinot);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

All’esito vittorioso di un giudizio civile, conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Venezia n.3/93,inerente alla ritenuta illecita apertura di due finestre al pian terreno e al primo piano di un immobile posto a confine della sua proprietà, l’avv. Bruno Russello attivava, ai sensi dell’art.612 c.p.c., innanzi al Tribunale civile di Padova il giudizio di esecuzione per ottenere la chiusura di detti fori e in quella sede il nominato CTU chiedeva al Comune di Montagnana il rilascio del titolo abilitativo per porre in essere l’attività edilizia necessaria alla chiusura di dette finestre.

L’Amministrazione comunale, con provvedimento del 5/10/2010, denegava la chiesta autorizzazione, opponendo l’esistenza di previsioni urbanistiche, di cui alla variante del PRG adottata nel 1998 e approvata nel 2000, che vietavano la modifica prospettica degli edifici del genere di quello per cui è causa.

L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al Tar del Veneto, sostenendo l’obbligo del Comune di rilasciare l’autorizzazione de qua in conformità alle prescrizioni rese col giudicato civile formatosi inter partes e l’adito Tar con sentenza n.1681/2011 rigettava il ricorso, giudicandolo infondato.

La suindicata sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato; e questa Sezione, con decisione n.1520/2012, accoglieva l’appello, statuendo, in sostanza, la non applicabilità della sopravvenuta normativa urbanistico-edilizia opposta dal Comune ad un rapporto la cui regolazione era stata cristallizzata da un giudicato del giudice civile.

Il Comune, alla luce delle statuizioni rese da questo giudice di appello, avviava il procedimento di riesame della richiesta di permesso di costruire e, all’esito dell’attività istruttoria svolta, emanava il provvedimento prot. n.15656 del 26 settembre 2012 di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/90; quindi, il giudice civile per l’esecuzione del giudicato rilevava la pregiudiziale amministrativa sollevata dal Comune.

L’avv. Russello ha così proposto ricorso ai sensi dell’art.114 c.p.a., affinchè questo Consiglio di Stato ordini l’ottemperanza alla sua precedente sentenza e condanni altresì il Comune al risarcimento del danno da abuso del procedimento ai sensi dell’art.112, 3° comma, c.p.a., “stante la temerarietà della prosecuzione dell’azione ostacolativa del giudicato civile”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montagnana, che ha difeso la legittimità del suo operato, perché , ad avviso della sua difesa, all’accoglimento del chiesto permesso di costruire si opponeva la normativa urbanistico-edilizia vigente nel 1993, anno del passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile d’appello.

Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso all’esame, nella parte volta a conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 1520/12, si appalesa fondato.

Con la predetta sentenza è stata statuita l’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire, non ostando al riguardo le sopravvenute previsioni urbanistiche, posto che le stesse non possono incidere sulla certezza della disciplina del rapporto giuridico in contestazione già dettata specificatamente dal giudice civile con sentenza passata in cosa giudicata.

In tal modo la Sezione ha definito la consistenza dell’obbligo di conformarsi da parte dell’Amministrazione comunale, che peraltro ha preannunciato un nuovo diniego, risultando, in sostanza, inottemperante al giudicato formatosi sulla decisione di merito n.1520/12.

La sostanziale opposizione del Comune è del tutto ingiustificata; e inconsistente si rivela la tesi di parte resistente secondo cui la richiesta di assenso all’attività edilizia di chiusura delle due finestre sarebbe in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al 1993 (momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.3/93): la circostanza è stata apoditticamente affermata, senza l’indicazione di quali siano in concreto le norme di tipo ostativo vigenti a quella data, sicché quanto nuovamente opposto non ha fondamento alcuno.

Ne deriva che va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione comunale intimata a porre in essere, per la parte di sua competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative idonee a dare compiuta esecuzione alle statuizioni recate dalla decisione di merito di questa Sezione n.1520/12.

Il ricorso all’esame va peraltro disatteso con riferimento al capo di domanda costituito dalla richiesta di condanna del Comune al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell’art.112, 3° comma c.p.a.

L’istituto della condanna per lite temeraria non appare nella specie applicabile, per l’assenza, allo stato, delle condizioni richieste dal citato art.112, 3° comma c.p.a., in quanto le ragioni opposte dal Comune, ancorché illegittime, non appaiono assolutamente pretestuose e/o vessatorie e comunque non è ravvisabile in capo all’Amministrazione un comportamento di colpevole negligenza tale da far insorgere una responsabilità idonea a produrre un pregiudizio suscettibile del risarcimento che quella disposizione autorizza. Ovviamente se la condotta “negativa” del Comune dovesse continuare, ogni futura decisione su eventuali giudizi in prosecuzione di ottemperanza non troverebbe alcuna preclusione per effetto della presente decisione sul punto.

Le spese e competenze del presente giudizio seguono, in ogni caso, la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Montagnana di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n.1520/2012.

Condanna il suindicato Comune al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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