Saturday 30 March 2019 16:28:47

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Ammonimento orale: in mancanza di ragioni di urgenza, la Questura deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.3.2019

Nella sentenza del 29.3.2014 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha innanzitutto rammentato che, “alla stregua della disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis c.p.

Ai fini della sua emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che siano in grado di recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, n. 4127/2015).

Anche all’ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che, come la Sezione ha ribadito di recente (Cons. Stato, sez. III, nn. 758/2019 e 1085/2019), informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.

Tale logica preventiva non consente tuttavia di sottrarre detti provvedimenti al complesso di principi di garanzia procedimentale posti a presidio del corretto esercizio del potere amministrativo, primi tra questi l’obbligo della motivazione (Cons. Stato, sez. III, n. 1085/2019) e del contraddittorio procedimentale (Cons. Stato, sez. III, n. 4187/2018). Trattandosi, infatti, di misura discrezionale, adottabile sulla base di una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker in funzione preventiva e dissuasiva, deve evitarsi che essa, pur fondandosi su fattispecie di pericolo, giunga a sanzionare, arbitrariamente, una colpa d’autore e a configurarsi come una ingiusta “pena del sospetto” (così, testualmente, Cons. Stato, sez. III, nn. 758/2019).

Peraltro, se la motivazione del provvedimento costituisce un indefettibile presidio di legalità sostanziale, in quanto punto di esplicazione ed elemento di riscontro del legittimo esercizio del potere amministrativo - è di intuitiva evidenza la complementarietà che avvince la fase del contraddittorio procedimentale e quella della successiva elaborazione ed ostensione delle relative risultanze, trattandosi di momenti dell’azione amministrativa strettamente funzionali l’uno all’altro.

Con più specifico riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241 del 1990, la giurisprudenza di questo Consiglio è dunque orientata nel senso che ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza da indicare nell'atto, l'Amministrazione deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto destinatario dell'ammonimento e ciò in quanto, pur presentando il procedimento de quo dei tratti di specialità, in assenza di espressa deroga, devono trovare applicazione le garanzie di partecipazione procedimentale e deve essere concessa la possibilità all'interessato di palesare il proprio punto di vista (v. Cons. Stato. sez. III, n. 5676/2011; n. 1069/2012; 4127/2015; 4187/2018; 1085/2019).

 Nel caso di specie, specifiche e concrete ragioni di urgenza non sono state segnalate nei due provvedimenti, poiché in essi non vi è alcun accenno alla tematica della comunicazione di avvio del procedimento. Di più, ragioni di incomprimibile urgenza non paiono trarsi neppure dalla tipologia delle condotte persecutorie contestate al sig. -OMISSIS-, non potendosi dalle stesse evincere concrete e significative avvisaglie di una esposizione della integrità della donna a imminenti rischi di grave pregiudizio.

 Per contro, la stessa esigenza di celerità è almeno apparentemente contraddetta sia dal lasso temporale intercorso tra l'istanza che ha dato avvio al procedimento (del 5 giugno 2014) e la data di adozione del primo ammonimento (31 luglio 2014); sia dal lasso temporale intercorso tra il primo e il secondo provvedimento (7 ottobre 2014), essendo quest’ultimo stato adottato in sostituzione del primo e con tempi che avrebbero consentito di colmare il segnalato vizio procedimentale.

 Peraltro, la funzione di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non può dirsi assolta nemmeno per effetto dell'invito ad apposita audizione rivolto al destinatario della misura dell'ammonimento orale, posto che tale momento di contraddittorio, pure invocato dal -OMISSIS-, non è stato mai concesso, nonostante, si ripete, alla stregua della tipologia delle condotte reputate lesive e ascritte al ricorrente, non emergessero estremi di un imminente e non altrimenti fronteggiabile periculum e nonostante l’adozione del secondo provvedimento di ammonimento avesse offerto l’occasione per un approfondimento istruttorio (v. Cons. Stato. sez. III, n. 5676/2011; n. 1069/2012; 4127/2015).

La sentenza di primo grado si disallinea dall’impostazione di principio sin qui evocata ed è pertanto in parte qua certamente censurabile, in quanto motiva la superfluità dell’avviso di avvio del procedimento in ragione della natura cautelare del provvedimento di ammonimento e, quindi, sulla base di una valutazione per categorie generali di atti che non trova conforto nel quadro delle coordinate ermeneutiche innanzi tratteggiate.

Neppure appare plausibile affermare l’irrilevanza di tale omissione in ragione della inidoneità delle deduzioni di parte ricorrente ad alterare la concludenza del quadro indiziario: appare evidente, infatti, che costituendo l’inflizione dell'ammonimento l'esito di un prudente apprezzamento circa la plausibilità e l’entità delle vicende esposte dalla persona denunciante, tutti gli elementi raccolti dal Questore concorrono a formarne il convincimento circa la fondatezza della richiesta di provvedere. Né vi è ragione per ritenere che, in concreto, la diversa prospettazione del ricorrente non potesse indurre l’autorità procedente a mitigare il proprio giudizio sul carattere persecutorio delle condotte di asserita molestia, ovvero sul profilo della insorgenza nella vittima di quello stato d'animo di ansia, di paura o di alterazione delle sue abitudini di vita che pure si richiede ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p..”

Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Sanità e Sicurezza Sociale - Friday 14 November 2025 11:49:08

Abilitazioni alla guida: come vengono accertati i requisiti fisici e psichici dalle Commissioni mediche locali

Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 13 novembre 2025 ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13/11/2025 Pres. Diego Sabatino- Est. Valerio Perotti, n. 8891

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 14 November 2025 11:34:50

Abusi edilizi: la sanzione pecuniaria per il “fatto compiuto” o sostituitiva della demolizione

La Settima Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 13 novembre 2015 ha evidenziato che la”sanzione pecuniaria opera...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 13/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Fabio Franconiero, n. 8904

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 12 November 2025 10:13:12

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su classificazione professionale – mutamento ed assegnazione di mansioni

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità - Tuesday 11 November 2025 16:29:56

IMU: l’esenzione dall’imposta non può essere estesa ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza depositata in data 27 ottobre 2025 ha ribadito che “in tema di IMU, l’esenzio...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 27/10/2025 Pres. Angelo Matteo Socci, n. 28475

Giustizia e Affari Interni - Tuesday 11 November 2025 15:51:04

Avvocati: i “parametri” che deve prendere in considerazione il giudice nella liquidazione delle spese legali

 vicenda giunta all’attenzione della Settima Sezione del Consiglio di Stato attiene al capo della sentenza di prime cure in ordine alla...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 10/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Daniela Di Carlo, n. 8697

Giustizia e Affari Interni - Tuesday 11 November 2025 15:30:11

Autorizzazioni di polizia al commercio di oggetti preziosi: l’affidabilità e la buona condotta dell’istante

La materia del commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza che giustifica la massima severità dell’Amministrazi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 10/11/2025 Pres. Rosanna De Nicholas - Est. Enzo Bernardini, n. 8738

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Tuesday 11 November 2025 15:16:02

L’annullamento d’ufficio: il Consiglio di Stato ribadisce i principi sul decorso del tempo e sulla motivazione

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 10 novembre 2025 ha richiamato l’Adunanza plenaria che con la sen...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 10/11/2025 Pres. Luca Lamberti - Est. Giuseppe Rotondo, n. 8755

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Tuesday 11 November 2025 15:03:45

Procedure di gara: fino a quando e perché la stazione appaltante può escludere il partecipante

Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 7 novembre 2025 con l...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 07/11/2025 Pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Est. Giorgio Manca, n. 8682

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Tuesday 11 November 2025 14:30:11

Permesso di costruire: l’amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente

Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 “Il permesso di costruire è rilasciato...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6/11/2025 - Pres. Luca Lamberti Est. Silvia Martino, n. 8644

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Tuesday 11 November 2025 14:12:21

Il Silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio

 

Per granitico orientamento della giurisprudenza, il silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive real...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 6/11/2025 - Pres. Claudio Contessa Est. Laura Marzano, n. 8648

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top