Tuesday 16 June 2026 12:52:21

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Codice dei contratti pubblici: il Legislatore nazionale ha recepito dalla Raccomandazione UE solo per gli indici dimensionali, ma non le modalità di calcolo che distinguono tra imprese autonome, associate o collegate

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12/06/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Annamaria Fasano

L’attuale art. 1, comma 1, lett. o) dell’Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, che definisce il concetto di ‘micro, piccole e medie imprese’ mediante il rinvio alla definizione contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la quale non specifica, rispetto alla precedente del d.lgs. n. 50 del 2016, gli elementi effettivi, quali bilancio e fatturato, per ogni singola tipologia. 

Ne consegue che questa distinzione non attribuisce il conferimento di rilevanza giuridica a eventuali forme di controllo o di collegamento con soggetti estranei alla gara, ai fini dell’imputazione dei criteri dimensionali delle P.M.I. previsti dalla Raccomandazione. 

In sostanza, il Legislatore nazionale ha recepito dalla Raccomandazione UE solo gli indici dimensionali, ma non ha richiamato le modalità di calcolo che distinguono tra imprese autonome, associate o collegate. 

Sotto un distinto profilo va evidenziato che, ai fini della verifica dei requisiti, il Codice considera di norma la singola impresa partecipante e non i dati aggregati del gruppo di appartenenza o altre forme di controllo. 

Pertanto, va confermato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata ai principi espressi da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 7662 del 2022, enunciati con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, ma certamente applicabili alla fattispecie in esame.

Nell’ambito del diritto dei contratti pubblici, la nozione di operatore economico è delineata a livello comunitario con riferimento alla singola soggettività giuridica, che partecipa alla gara non al gruppo societario nel complesso. Infatti, nella prospettiva privatistica e imprenditoriale si vuole garantire alle imprese un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori produttivi, alla quale corrisponde una unicità dell’offerta anche quando poggia su un mandato collettivo, indipendentemente dalla forma giuridica. 

Per tale ragione, nell’ottica del rapporto di diritto pubblico con l’Amministrazione ogni raggruppamento costituisce un operatore economico unitario, posto che rientrano nella definizione di operatori economici tutti i raggruppamenti temporanei di concorrenti in base all’art. 65, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023, conformemente all’art. 2, par. 1 n. 10 della direttiva n. 2014/24/UE, secondo una prospettiva univoca di partecipazione alla gara (C.G.U.E., Grande Sezione, 7 settembre 2021, C- 927/2019).

La Corte di Giustizia ha precisato, in più occasioni, che la nozione di impresa del diritto anticoncorrenziale, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, “costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione”, che considera l’unicità imprenditoriale, dal punto di vista economico, come idonea a superare l’alterità soggettiva (C.G.U.E., sez. II, 14 marzo 2019, C - 724/17). 

In particolare, la Corte, decidendo in merito alla partecipazione di più società di un gruppo alla medesima gara, ha affermato che: ‘l’esclusione sistematica delle imprese tra loro collegate dal diritto di partecipare ad una medesima procedura di aggiudicazione di appalto pubblico ridurrebbe notevolmente la concorrenza a livello comunitario’ (Sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/07, richiamata nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273), così rendendo evidente che quando le direttive si riferiscono al partecipante alla gara richiamano la nozione di singola soggettività imprenditoriale, non quella del gruppo. 

Anche il diritto italiano è informato al principio dell’alterità soggettiva di ogni persona giuridica, seppure facente parte del medesimo gruppo. L’appartenenza al gruppo, infatti, non è idonea a superare la soggettività della singola società che ne fa parte. 

Né depone in senso contrario il criterio della neutralità delle forme giuridiche assunte dagli operatori economici concorrenti alle procedure di affidamento di pubblici appalti, delineata dalla giurisprudenza e richiamata nel Considerando n. 14 e nell’art. 19 par. 1 della direttiva 2014/24/UE. 

In sostanza, ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le P.M.I., rileva la dimensione della singola entità giuridica che partecipa alla procedura e non quella dell’eventuale gruppo di appartenenza. Infatti, il Legislatore nazionale ed europeo intende promuovere attivamente la partecipazione delle P.M.I. agli appalti pubblici, proprio per consentire lo sviluppo della concorrenza e dell’innovazione. 

La voluntas legis di non operare un richiamo all’intero portato della Raccomandazione n. 2003/361/CE, recependo le tipologie di soglie ma da imputarsi alla comune nozione di impresa giuridicamente autonoma, al fine di facilitare maggiormente l’accesso delle P.M.I. alle procedure di gara, non contrasta con il primato delle fonti del diritto dell’Unione (Cons. Stato, n. 7667 del 2022). (…)

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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