Wednesday 06 September 2023 13:48:50

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su riproporzionamento dei permessi retribuiti per motivi personali nel caso di un lavoratore in part-time di tipo orizzontale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Come vanno riproporzionati i permessi retribuiti per motivi personali nel caso di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (ad es., 30h settimanali su 5 gg lavorativi)?

 

Testo del Provvedimento

Come vanno riproporzionati i permessi retribuiti per motivi personali nel caso di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (ad es., 30h settimanali su 5 gg lavorativi)?

Il contratto di lavoro a part-time di tipo orizzontale è quel particolare contratto in cui non vi è riduzione del numero di giornate ma solo della durata delle stesse.  La diversa durata della prestazione comporta la necessità di riproporzionare alcuni istituti, sulla base dei seguenti criteri generali:

1. gli istituti computati in giorni (ferie, festività soppresse, ecc...) non vengono riproporzionati (cfr. art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022) in quanto il numero di giorni lavorati dal lavoratore a tempo parziale orizzontale è uguale a quello del personale a tempo pieno;

2. con riguardo, invece, agli istituti che vengono concessi in ore, come i permessi retribuiti per motivi personali, deve applicarsi il criterio di riproporzionamento rapportando le ore settimanali del lavoratore in part time orizzontale con quelle del lavoratore a tempo pieno (nell’esempio, 30/36).

Con riguardo al punto 2, si ricorda che i permessi per particolari motivi personali e familiari si caratterizzano per la particolarità che, laddove fruiti per l’intera giornata lavorativa, l’incidenza sul monte ore viene determinata convenzionalmente in 6 ore, indipendentemente dal profilo orario del lavoratore a tempo pieno. Pertanto, per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi tra il personale in part-time ed il personale a tempo pieno, lo stesso criterio di riproporzionamento di cui al precedente punto 2 deve essere applicato anche al parametro di equiparazione convenzionale ore/giorni (6 ore uguale 1 giorno) di cui al comma 2, lett. e) dell’art. 25 del citato CCNL.

Quindi, nell’esempio in esame, da un lato, vanno riproporzionate le ore complessive (che saranno 15 ore all’anno) e, dall’altro, va riproporzionato il parametro di equivalenza giorni/ore, computando convenzionalmente dal monte ore complessivo 5 ore nell’ipotesi di fruizione cumulativa dei permessi per l’intera giornata.

 

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