Friday 21 April 2023 10:03:29

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

I rimedi alla “Fuga di cervelli”: rientro in Italia con assegni di ricerca esenti da Irpef. Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate

segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti n. 8/2023

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Principio di diritto n. 8/2023 avente ad “OGGETTO: Incentivi per  il  rientro  in  Italia  di  docenti  e  ricercatori  residenti  all'estero di  cui  all'articolo  44  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.78  –  Rientro  in Italia percependo assegni di ricerca esenti da Irpef”

In particolare nel provvedimento si richiama l’agevolazione introdotta dall'articolo  44  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122, il quale  stabilisce  espressamente che  «Ai  fini  delle  imposte  sui redditi  è  escluso  dalla  formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per  cento  degli  emolumenti  percepiti  dai  docenti  e  dai  ricercatori  che,  in  possesso  di titolo  di  studio  universitario  o  equiparato  e  non  occasionalmente  residenti  all'estero, abbiano  svolto  documentata  attività  di  ricerca  o  docenza  all'estero  presso  centri  di ricerca  pubblici  o  privati  o  università  per  almeno  due  anni  continuativi  e  che  vengono a  svolgere  la  loro  attività  in  Italia,  acquisendo  conseguentemente  la  residenza  fiscale nel territorio dello Stato».

L'agevolazione  in  esame  è  fruibile  dai  contribuenti  per  sei  anni  a  decorrere  dal periodo  di  imposta  in  cui  trasferiscono  la  residenza  fiscale  in  Italia,  ai  sensi  dell'articolo  2   del  TUIR,  e per i cinque  periodi  di  imposta  successivi  (cfr.  articolo  44,  comma  3,  decreto legislativo n. 78 del 2010). Gli  incentivi  in  esame  rispondono  alla  duplice  esigenza  di  porre  rimedio  al  c.d. fenomeno  della  ''fuga  dei  cervelli '  che  si  è  diffuso  negli  anni  passati  e  di  favorire  lo sviluppo  tecnologico  e  scientifico  del  Paese.  A  tal  fine,  la  disposizione  non  si  rivolge soltanto  ai  cittadini  italiani  emigrati  che  intendano  far  ritorno  nel  paese  di  origine  ma interessa  in  linea  generale  tutti  i  ricercatori  e  docenti  residenti  all'estero,  sia  italiani  che stranieri,  i  quali,  per  le  loro  particolari  competenze  e  conoscenze  scientifiche,  possono favorire lo sviluppo della ricerca e della docenza in Italia. 

"Per  quanto  riguarda  il  titolo  di  studio,  nella  circolare  17/E  del  23  maggio  2017 è  stato  precisato  che  «sono  ammessi  tutti  i  titoli  accademici  universitari  o  equiparati. I  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  non  sono  automaticamente  riconosciuti  in  Italia, pertanto,  il  soggetto  interessato  deve  richiedere  la  ''dichiarazione  di  valore''  alla competente  autorità  consolare». Per  i  soggetti,  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dall'articolo  44  del  decreto  legge n.  78  del  2010,  il  rientro  o  l'ingresso  in  Italia  con  assunzione  della  residenza  fiscale, può  avvenire  in  relazione  all'avvio  dell'attività  presso  università  e/o  enti  di  ricerca  anche nell'ambito  di  un  assegno  di  ricerca  di  cui  all'articolo  22  della  legge  30  dicembre  2020 n. 240. Per  i  suddetti  assegni  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca,  di  durata  compresa tra  uno  e  tre  anni,  l'articolo  22  della  legge  30  dicembre  2010  n.  240,  nel  testo  vigente  fino al  29  giugno  2022,  prevedeva  che  fossero  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche (IRPEF).

Il  successivo  articolo  24,  comma  3,  lett.  b),  della  legge  n.  240  del  2010  stabiliva, inoltre,  che  le  università  potevano  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato  (contratti  triennali),  riservati,  tra  l'altro,  a  candidati  che  hanno  conseguito l'abilitazione  scientifica  nazionale  alle  funzioni  di  professore  di  prima  o  di  seconda fascia,  ovvero  che  sono  in  possesso  del  titolo  di  specializzazione  medica,  ovvero  che, per  almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,  hanno  usufruito  di  assegni  di  ricerca  (ivi compresi  quelli  disciplinati  dall'articolo  22  della  medesima  legge)  o  di  borse  post dottorato,  ovvero  di  analoghi  contratti,  assegni  o  borse  in  atenei  stranieri.  L'efficacia delle  predette  disposizioni  è  stata,  peraltro,  prorogata  dall'articolo  6  del  decreto  legge  29 dicembre  2022,  n.  198  convertito  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  in  vigore  dal  25 febbraio  2023. Tale  norma  consente,  in  particolare,  alle  università  ed  agli  enti  pubblici di  ricerca,  di  indire  procedure  per  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  ai  sensi  del citato  articolo  22  della  legge  n.  240  del  2010  fino  al  31  dicembre  2023,  entro  i  limiti delle  risorse  già  programmate  e  deliberate  dagli  organi  preposti.

In  sostanza,  in  base  alle  disposizioni  da  ultimo  richiamate,  lo  svolgimento dell'attività  di  ricerca  per  effetto  della  corresponsione  dell'assegno  di  cui  al  citato articolo  22  della  legge  n.  240  del  2010  può  anche  risultare  propedeutico  alla  successiva stipula  di  contratti  di  lavoro  (retribuiti  con  redditi  tassabili  e  pertanto  agevolabili)  con ricercatori  e  docenti  provenienti  dall'estero  che,  altrimenti,  avrebbero  dovuto  essere  già in  possesso  di  un  titolo  di  dottorato  estero  dichiarato  equivalente  o  equipollente  al  titolo italiano  o  avrebbero  dovuto  aver  acquisito  più  anni  di  rilevante  esperienza  lavorativa successivamente al conseguimento del titolo. Il  riportato  contesto  delinea  particolari  situazioni  e  modalità  di  assunzione  da  parte degli  enti  di  ricerca  e  delle  università,  di  docenti  e  ricercatori  provenienti  dall'estero  che entrano  o  rientrano  in  Italia  per  svolgere  attività  di  ricerca  o  di  docenza,  nell'ambito  delle quali,  in  particolare,  la  percezione  degli  assegni  di  ricerca  in  questione  (esenti  da  IRPEF), in  occasione  dell'ingresso  o  del  rientro  in  Italia  prima  della  successiva  assunzione  può rappresentare  uno  dei  requisiti  per  la  stipula  di  contratti  di  ricerca  e  docenza  rientranti nell'ambito del citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.

Tali  peculiarità  portano  a  ritenere,  in  linea  con  la  ratio  agevolativa  del  regime  di cui  all'articolo  44,  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  non  ostativa  ai  fini  dell'accesso allo  stesso,  la  circostanza  che  i  suddetti  assegni  siano  esenti  da  IRPEF. In  tal  caso,  la  durata  del  periodo  di  godimento  delle  agevolazioni  in  argomento verrà  computata  a  partire  dal  periodo  d'imposta  di  ingresso  o  rientro  in  cui  il  contribuente interessato  acquisirà  la  residenza  fiscale  in  Italia  che,  nel  caso  specifico,  deve  essere  in connessione  con  l'avvio  dell'assegno  di  ricerca  di  cui  all'articolo  22  della  legge  240  del 2010."

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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