Tuesday 28 March 2023 08:57:42
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 24 marzo 2023
Innanzi al Consiglio di Stato i ricorrenti, tra l’altro, contestano alla sentenza impugnata di non aver rilevato il difetto di motivazione nell’annullamento d’ufficio del titolo edilizio, intervenuto all’esito di un considerevole lasso temporale, oltre sette anni dopo il rilascio del titolo, nonostante il termine massimo di 18 mesi imposto dall’art.21 nonies della l. 241 del 1990.
Con sentenza depositata in data 24 marzo 2023 il Collegio ha ritenuto l’assunto infondato affermando che “In merito va segnalato che, nella domanda di condono, la parte aveva dichiarato che i lavori erano stati ultimati il 31 dicembre del 2003, diversamente da quanto invece emerso. Nel caso di specie si prospetta pertanto l’evenienza esaminata dal Consiglio di Stato nell’Adunanza plenaria del 17 ottobre 2017, n.8, secondo la quale “Nella vigenza dell'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 — introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 — l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi: a) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole' per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro; b) che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi); c) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.”(…).
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