Thursday 16 March 2023 14:46:22
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 10.3.2023
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 10 marzo 2023 in ordine al vincolo cimiteriale ha osservato che “L’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce, al comma 1, il divieto “di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”. All’ultimo comma, come sostituito dall’art. 28 della L. n. 166/2002, in vigore dal 3 agosto 2002, la norma prosegue affermando che “All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
Questa ultima norma, come noto, definiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistenti: nessuno, tra gli interventi edilizi previsti dall’art. 31 della L. n. 457/78, contemplava esplicitamente la demolizione e ricostruzione. Va rilevato, in particolare, che l’art. 31, lett. d), definitiva interventi di “ristrutturazione edilizia “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”: tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “la nozione di ristrutturazione edilizia, comprende anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, purché tale ricostruzione sia fedele, cioè dia luogo ad un immobile identico al preesistente per tipologia edilizia, sagoma e volumi, dovendo essere altrimenti l’intervento qualificato come di nuova costruzione (Consiglio di Stato; Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 4462; Sez. IV, 5 ottobre 2010 n. 7310; Sez. IV, sentenza 10 agosto 2011, n. 4765, Sez. IV, sentenza 4 giugno 2013, n. 3056; di recente, con riferimento sempre al periodo di vigenza della legge 457 del 1978, Sez. II, 18 maggio 2020, n. 3153).” (Cons. Stato, Sez. II, n. 721 del 2 febbraio 2022).
Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 l’art. 3, comma 1, lett. d) ha sostanzialmente recepito tale principio, includendo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”, in tal modo facendo rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione del fabbricato “fedele” nella volumetria e nella sagoma, non necessariamente anche nella tipologia.
E’ stato solo con le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013 che è venuto meno l’obbligo di conservare la sagoma dell’edificio preesistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia attuati attraverso la demolizione di un fabbricato preesistente e la ricostruzione.
Si deve ancora precisare che l’art. 338 , u.c., del R.D. n. 1265/1934, laddove allude a interventi di “ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento”, evidentemente si riferisce agli interventi di ampliamento all’esterno della sagoma di un fabbricato che viene conservato, interventi che l’art. 3, comma 1, lett. e.1.) del D.P.R. n. 38072001 classifica quali interventi di nuova costruzione: questa tipologia di ampliamento suppone che il fabbricato oggetto di ampliamento non venga demolito. In presenza di un intervento di demolizione seguito da ricostruzione occorre valutare se sussistano le ulteriori condizioni necessarie per poterlo qualificare quale ristrutturazione edilizia: diversamente l’intervento deve qualificarsi quale nuova costruzione, che impegna una volumetria pari a quella dell’intero nuovo edificio, e non solo quella dell’eventuale volumetria maggiore rispetto a quella dell’edificio preesistente.
La modifica introdotta dalla L. 166/2002 nel corpo dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 deve essere letta tenendo conto delle considerazioni che precedono nonché della lettera della nuova previsione, che riferisce gli interventi consentiti solo agli “edifici esistenti”, per consentirne il recupero o il miglior godimento (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 03/03/2022, n.1510): è dunque evidente che gli interventi di nuova costruzione consentiti dalla norma in esame sono solo quelli attuati per ampliamento di fabbricati che vengano mantenuti e modificati nella sagoma, e comunque con un incremento volumetrico massimo del 10%. Nessuna altra ipotesi di nuova costruzione è consentita dalla norma in esame, ragione per cui la demolizione totale seguita da ricostruzione risulta consentita solo nella misura in cui sussistano le condizioni per qualificarla quale intervento di recupero sub specie di “ristrutturazione edilizia”. (…)”
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