Monday 02 January 2023 15:45:37

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Scioglimento del Consiglio Comunale per omessa approvazione dei documenti contabili: illegittimità del provvedimento prefettizio

segnalazione della sentenza breve del TAR Lazio Sez. Latina del 24.12.2022 n. 1035

Il mero decorso del termine per provvedere assegnato dal Prefetto con la diffida impartita ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non determina, di per sé, la consumazione del potere dell’organo consiliare dell’Ente di provvedere, ancorché tardivamente, all’approvazione dei documenti contabili obbligatori previsti dalla legge, avendo tale termine carattere esclusivamente “acceleratorio-sollecitatorio””.

È questo il principio sancito dal TAR Latina, Sez. Prima, nella sentenza breve del 24 dicembre 2022 n. 1035 con la quale il Collegio ha dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento, in particolare gli articoli del T.U.E.L. 141, commi 2 e 7, e 227, comma 2 bis, evidenziando che “- quest’ultimo, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. l), d.l. n. 174/2012, conv. in l. n. 213/2012, prevede che “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141”;

- l’art. 141, comma 2, cit., a sua volta prevede che “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 (mancata approvazione nei termini del bilancio), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”;

- vi è anche, però, la disposizione del successivo comma 7, secondo la quale “Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente”;

- nella nota prefettizia suddetta, è richiamato anche l’art. 1 d.l. n. 13/2002, conv. in l. n. 75/2012, secondo cui: “Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente”;

- ebbene, confrontando la normativa applicabile e la successione dei fatti, il Collegio rileva la fondatezza del gravame sotto i seguenti profili;

- in primo luogo, il Collegio osserva che il provvedimento dissolutorio dell’organo comunale, preceduto dalla immediata sospensione dello stesso - che ha impedito il funzionamento ai fini della approvazione del rendiconto fissata prima della sospensione (del 3 giugno 2022, comunicata il giorno successivo) alla nuova seduta del 6 giugno 2022 - è stato adottato in base unicamente alla mancata approvazione del rendiconto, senza alcuna ulteriore motivazione;

- sulla base di tale presupposto, si rileva che la giurisprudenza ha osservato che il mero decorso del termine per provvedere assegnato dal Prefetto con la diffida impartita ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non determina, di per sé, la consumazione del potere dell’organo consiliare dell’Ente di provvedere, ancorché tardivamente, all’approvazione dei documenti contabili obbligatori previsti dalla legge, avendo tale termine carattere esclusivamente “acceleratorio-sollecitatorio”, giacché sono da considerarsi perentori solo i termini espressamente indicati come tali da una previsione normativa (TAR Lazio, sez. II bis, 2.3.22, n. 2484);

- ancor più specificamente, è stato osservato che l'inosservanza del termine fissato dall'art. 175, comma 3, del T.U.E.L. per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta, a norma dell'art. 141 comma 1 lett. c), del T.U.E.L., l'apertura di un procedimento sollecitatorio che può “anche” condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza da parte dell'organo consiliare all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'organo competente, che attesti l'impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio (Cons. St., Sez. III, 3.7.20, n. 4288);

- nel caso di specie, non risulta che la Prefettura abbia valutato l’impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio, dato che, in relazione alla prima fattispecie, è stata la stessa Prefettura a impedire il funzionamento del Consiglio mediante un’immediata sospensione dello stesso già in data 3 giugno 2022 e – per di più – senza alcuna motivazione in concreto sulle ragioni di “grave e urgente necessità” previste dalla norma su riportata, richiamate solo formalmente nel provvedimento di sospensione, pur in presenza della dichiarata volontà dell’Ufficio di presidenza del Consiglio di procedere a una nuova seduta all’uopo fissata per il 6 giugno 2022;

- in secondo luogo, non risulta alcuna considerazione di quanto descritto nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 13/2002, conv. in l. n. 75/2002, richiamato dallo stesso Prefetto, secondo cui “Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente”;

- non risulta, in sostanza, che il Prefetto abbia valutato quanto previsto dallo Statuto comunale sul punto, con conseguente necessità di una procedura di “mediazione” volta alla verifica della possibilità residua per il Consiglio Comunale di procedere all’approvazione, nel caso di specie sussistente in quanto era stata fissata la data del 6 giugno 2022 per procedere a detta approvazione;

- a ciò deve aggiungersi che lo scioglimento del Consiglio Comunale è stato disposto il 13 giugno 2022, prima ancora che il “Commissario ad acta” provvedesse a redigere il rendiconto in data 15 giugno 2022;

- ne consegue che la procedura di scioglimento, previa sospensione, oltre che immotivata in concreto, risulta eseguita in tempi ristrettissimi e non ha considerato l’assenza di una volontà di non procedere all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, immediatamente sospeso nelle sue funzioni già il 3 giugno 2022; (…)

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Testo del Provvedimento

Pubblicato il 24/12/2022

N. 01035/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2022 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2022, proposto da 
Annunziata Piccaro, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; 

contro

Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Latina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Francesco Talani in qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Roccagorga, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mario Romanzi, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Repubblica del 13.6.2022 – Direzione Centrale per Autonomie Uff. III Controllo sugli organi Prot. in uscita 17825 del 20.6.2022 comunicata al Comune di Roccagorga in data 23.6.2022 e con il quale si decreta “Il Consiglio Comunale di Roccagorga è sciolto. Il Dott. Domenico Talani è nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune suddetto sino all'insediamento degli organi ordinari …”;

- della relazione e proposta di scioglimento del Ministero dell'Interno;

- della nota della Prefettura di Latina Area 2 Elettorale prot. in uscita 35402 del 3.6.2022 comunicata al Comune di Roccagorga in data 4.6.2022 ed avente ad oggetto “Sospensione del Consiglio Comunale di Roccagorga. Nomina del Commissario Prefettizio”;

- del decreto della Prefettura di Latina Area 2 Elettorale prot. in uscita 35397 del 3.6.2022 comunicata al Comune di Roccagorga in data 4.6.2022 e con il quale si decreta “Il Consiglio Comunale di Roccagorga è sospeso. Il Dott. Domenico Talani, Viceprefetto, in servizio presso questa Prefettura UTG è nominato commissario prefettizio del Comune di Roccagorga per la provvisoria amministrazione dell'Ente. Restano ferme le attribuzioni conferite allo stesso dal decreto n. 35356 del 3 giugno 2022 in ordine all'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2021”;

- del decreto della Prefettura di Latina Area 2 Elettorale prot. in uscita 35356 del 3.6.2022 non conosciuto né mai comunicato neanche al Comune;

- della nota della Prefettura di Latina Area 2 Elettorale prot. in uscita 38996 del 22.6.2022 comunicata al Comune di Roccagorga in data 23.6.2022 ed avente ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Roccagorga”;

- della diffida all'approvazione della Prefettura di Latina prot. 29240 del 5.5.2022;

- di ogni altro atto prevedente, conseguente, connesso o presupposto attinente l'oggetto del giudizio, anche non espressamente menzionato e/o richiamato.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Latina e Francesco Talani, nella qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Roccagorga, con la relativa documentazione e la distinta memoria;

Vista l’ordinanza collegiale n. 879/2022 del 10 novembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

 

 

Rilevato che:

- con rituale ricorso a questo Tribunale, la sig.ra Annunziata Piccaro, già sindaco del Comune di Roccagorga, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe concernenti la sospensione e il successivo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Roccagorga, come disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi degli art. 227, comma 2 bis, e 141 del T.U.E.L., per la mancata approvazione, nei termini, del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;

- la ricorrente, ripercorrendo i presupposti della vicenda ed evidenziando la rapidità con cui erano stati assunti i provvedimenti impugnati, osservava, in sintesi, quanto segue;

- con un primo motivo erano lamentati eccesso di potere, violazione della legge costituzionale n. 3/2001 e norme attuative, violazione del d.lgs. n. 300 del 1999 e violazione del principio di leale

Collaborazione, in quanto, nonostante l’ente locale si fosse premurato di informare prontamente la Prefettura della problematica, rappresentandogli anche di aver fissato già una ulteriore seduta del Consiglio Comunale alla data del 6 giugno 2022 per il superamento dello stato di stasi originatosi dalla mancata approvazione nella seduta del 31 maggio 2022, lo stesso Prefetto aveva immotivatamente e repentinamente disposto il 3 giugno 2022 la sospensione del Consiglio Comunale e la contestuale nomina del Commissario ad acta;

- con un secondo motivo era lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 comma 2, del d.lgs. 267/2000 e del successivo art. 227 comma 2 bis, in quanto era posta in evidenza la natura non perentoria del termine, come per l’art. 175, comma 3, T.U.E.L., con nessuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma con la necessità della semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che poteva, sì, condurre all’adozione della (grave) misura dello scioglimento dell’organo, ma il cui presupposto non era la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, attestante l’impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il documento contabile: non era stata dimostrata l’inerzia dell’ente, ma si era agito per il mero trascorrere del termine;

- con un terzo motivo erano lamentati violazione dello Statuto del Comune di Roccagorga, violazione degli artt. 5 e 114, secondo comma, 118, secondo comma, 119 primo comma della Costituzione, eccesso di potere, violazione dell’art. 7 del d.P.R. 3.4.2006 n. 180, dato che, se era vero che la lettera c) del comma 1132 dell’art. 1 della “legge di Bilancio 2019” aveva reso permanente l’applicazione della procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del “commissario ad acta” in caso di inadempimento dell'ente locale all’obbligo di approvazione dei documenti contabili, era altrettanto vero che tale potere non poteva ledere il principio di autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali, per cui, la presenza a tutt’oggi nel testo dello Statuto comunale di una specifica norma che demanda la nomina del “Commissario ad acta” all’”organo regionale di controllo” comportava l’impossibilità per il Prefetto di azionare il procedimento di dissolvimento nei termini “ex lege” dal medesimo richiamati, visto che lo stesso Prefetto, nella diffida inviata ai consiglieri comunali, espressamente affermava che “Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato (venti giorni) si procederà a nominare un commissario ad acta - ove non diversamente prevista dallo statuto comunale - e avviare la procedura di scioglimento”; nella fattispecie in esame, la potestà prefettizia di sollecitazione e di impulso poteva semmai seguire le modalità d’esercizio disciplinate dall’art. 7 del d.P.R. 3.4.2006 n. 180, il quale dava risalto ad una preventiva attività di mediazione con l’Amministrazione locale volta proprio a mitigare l’attività di surroga del Prefetto nell’esercizio dell’attività amministrativa, favorendo, in virtù del richiamato principio di leale collaborazione, strumenti di mediazione;

- con un quarto motivo erano lamentati violazione dell’art. 141, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, omessa indicazione del termine di sospensione e difetto di motivazione, in quanto la Prefettura aveva ravvisato motivi di grave ed urgente necessità nel fatto che era stato convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione del rendiconto, ma la gravità ed urgenza idonei a giustificare l’intervento prefettizio non potevano riferirsi alla medesima causa, ma dovevano necessariamente collegarsi ad altri sintomi di disfunzione, ancorché esaminati nella loro giusta dimensione alla luce di tale grave evenienza, per cui, nel caso in esame, la Prefettura, anziché consentire all’ente locale l’approvazione del rendiconto, aveva immediatamente paralizzato l’attività del Consiglio Comunale, con rilevata disparità di trattamento con i Comuni di S. Felice Circeo e Bassiano, che erano stati nella medesima condizione;

- si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, dato che il decreto presidenziale impugnato era stato assunto nell’esercizio di poteri non riconducibili a quelli amministrativi e “politici” non liberi nei fini, nell’esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale; nel merito, evidenziavano l’infondatezza del ricorso, non risultando formalmente ulteriori convocazioni del Consiglio Comunale dopo il 31 maggio 2022;

- con l’ordinanza in epigrafe, la Sezione disponeva di acquisire dalle Amministrazioni costituite una dettagliata relazione sull’attività svolta dal Commissario prefettizio, dal momento del suo insediamento in poi, alla luce della descrizione della fattispecie normativa di cui all’art. 141, commi 2 e 7, d.lgs. n. 267/2000;

- le amministrazioni ottemperavano in data 6 dicembre 2022 e, alla camera di consiglio del 15 dicembre 2022, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che:

- il Collegio ritiene di pronunciarsi, ex art. 60 c.p.a., con sentenza “in forma semplificata”, alla luce della completezza del contraddittorio e della documentazione e per la presenza di una sola, principale, questione di diritto;

- preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione delle parti intimate, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, dato che, relativamente agli atti adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica nell'esercizio di un potere “neutrale” di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva deve infatti riconoscersi non già al Presidente della Repubblica, bensì all'autorità alla quale l'atto è ascrivibile nella sostanza, cui spetta la qualifica di “autorità emanante”, e all'esercizio di un simile potere di controllo neutrale deve appunto ricondursi anche l'adozione dei decreti che dispongono lo scioglimento di organi comunali, con conseguente estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica (per tutte, da ultimo: Tar Lazio, Sez. I, 11.10.22, n. 12900);

- passando all’esame del gravame, il Collegio ritiene necessario evidenziare la normativa applicabile e riassumere i presupposti di fatto della fattispecie;

- partendo da questi ultimi, dalla documentazione in atti, si rileva che, con nota del 6 maggio 2022, il Prefetto di Latina diffidava il Comune ad approvare il rendiconto per l’esercizio 2021, che avrebbe dovuto vedere l’approvazione entro il 30 aprile “ex lege”, entro il termine di venti giorni, per evitare l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, del T.U.E.L., ai sensi di quanto disposto dall’art. 227, comma 2 bis, del medesimo Testo, indicando che, in caso contrario, si sarebbe provveduto a nominare un “Commissario ad acta” ed ad “avviare” la procedura di scioglimento degli organi di amministrazione straordinaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 13/2002, conv. in l. n. 75/2002;

- il Consiglio Comunale si riuniva all’uopo in data 31 maggio 2022 ma, non riuscendo a trovare un accordo, si rinviava la seduta a nuova data, individuata in quella del 6 giugno 2022, come da comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale depositata in atti;

- nelle more, però, risultava che il Prefetto, nella stessa data del 3 giugno 2022, con nota comunicata il giorno successivo, disponeva la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina del “Commissario ad acta”, richiamando motivi di “grave e urgente necessità” nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento;

- quest’ultimo interveniva in data 13 giugno 2022, prima ancora che il Commissario, insediatosi il 6 giugno 2022 – come da sua relazione depositata in atti - provvedesse a redigere il rendiconto in data 15 giugno 2022;

- premesso ciò, è necessario riportare la normativa applicata nel caso di specie;

- in primo luogo si richiamano gli articoli del T.U.E.L. 141, commi 2 e 7, e 227, comma 2 bis;

- quest’ultimo, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. l), d.l. n. 174/2012, conv. in l. n. 213/2012, prevede che “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141”;

- l’art. 141, comma 2, cit., a sua volta prevede che “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 (mancata approvazione nei termini del bilancio), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”;

- vi è anche, però, la disposizione del successivo comma 7, secondo la quale “Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente”;

- nella nota prefettizia suddetta, è richiamato anche l’art. 1 d.l. n. 13/2002, conv. in l. n. 75/2012, secondo cui: “Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente”;

- ebbene, confrontando la normativa applicabile e la successione dei fatti, il Collegio rileva la fondatezza del gravame sotto i seguenti profili;

- in primo luogo, il Collegio osserva che il provvedimento dissolutorio dell’organo comunale, preceduto dalla immediata sospensione dello stesso - che ha impedito il funzionamento ai fini della approvazione del rendiconto fissata prima della sospensione (del 3 giugno 2022, comunicata il giorno successivo) alla nuova seduta del 6 giugno 2022 - è stato adottato in base unicamente alla mancata approvazione del rendiconto, senza alcuna ulteriore motivazione;

- sulla base di tale presupposto, si rileva che la giurisprudenza ha osservato che il mero decorso del termine per provvedere assegnato dal Prefetto con la diffida impartita ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non determina, di per sé, la consumazione del potere dell’organo consiliare dell’Ente di provvedere, ancorché tardivamente, all’approvazione dei documenti contabili obbligatori previsti dalla legge, avendo tale termine carattere esclusivamente “acceleratorio-sollecitatorio”, giacché sono da considerarsi perentori solo i termini espressamente indicati come tali da una previsione normativa (TAR Lazio, sez. II bis, 2.3.22, n. 2484);

- ancor più specificamente, è stato osservato che l'inosservanza del termine fissato dall'art. 175, comma 3, del T.U.E.L. per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta, a norma dell'art. 141 comma 1 lett. c), del T.U.E.L., l'apertura di un procedimento sollecitatorio che può “anche” condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza da parte dell'organo consiliare all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'organo competente, che attesti l'impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio (Cons. St., Sez. III, 3.7.20, n. 4288);

- nel caso di specie, non risulta che la Prefettura abbia valutato l’impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio, dato che, in relazione alla prima fattispecie, è stata la stessa Prefettura a impedire il funzionamento del Consiglio mediante un’immediata sospensione dello stesso già in data 3 giugno 2022 e – per di più – senza alcuna motivazione in concreto sulle ragioni di “grave e urgente necessità” previste dalla norma su riportata, richiamate solo formalmente nel provvedimento di sospensione, pur in presenza della dichiarata volontà dell’Ufficio di presidenza del Consiglio di procedere a una nuova seduta all’uopo fissata per il 6 giugno 2022;

- in secondo luogo, non risulta alcuna considerazione di quanto descritto nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 13/2002, conv. in l. n. 75/2002, richiamato dallo stesso Prefetto, secondo cui “Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente”;

- non risulta, in sostanza, che il Prefetto abbia valutato quanto previsto dallo Statuto comunale sul punto, con conseguente necessità di una procedura di “mediazione” volta alla verifica della possibilità residua per il Consiglio Comunale di procedere all’approvazione, nel caso di specie sussistente in quanto era stata fissata la data del 6 giugno 2022 per procedere a detta approvazione;

- a ciò deve aggiungersi che lo scioglimento del Consiglio Comunale è stato disposto il 13 giugno 2022, prima ancora che il “Commissario ad acta” provvedesse a redigere il rendiconto in data 15 giugno 2022;

- ne consegue che la procedura di scioglimento, previa sospensione, oltre che immotivata in concreto, risulta eseguita in tempi ristrettissimi e non ha considerato l’assenza di una volontà di non procedere all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, immediatamente sospeso nelle sue funzioni già il 3 giugno 2022;

- per quanto dedotto, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento;

- le spese di lite, per la peculiarità della fattispecie, possono eccezionalmente compensarsi, tranne quanto riguarda il contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando ex art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dispone l'estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica;

b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di sospensione, con conseguente nomina di “Commissario ad acta” e di scioglimento del Consiglio Comunale di Roccagorga.

Spese compensate, tranne quanto riguarda il contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.p.r. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Savoia, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Ivo Correale

 

Riccardo Savoi

 

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