Monday 20 June 2022 09:38:23
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 20.6.2022
“l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91, introducendo il comma 4-bis nel testo dell’art. 643 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”), ha disposto nel senso che “nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei tempi previsti dal presente codice”.
Più precisamente, il tema dello scorrimento delle graduatorie di concorso è stato affrontato dalla giurisprudenza raggiungendo conclusioni non omogenee. La divaricazione tra due opposte posizioni emerse in sede pretoria è ben descritta in una recente pronuncia di questo Consiglio, che così si esprime in ordine ad una controversia innescata dal mancato scorrimento di una graduatoria da parte del Ministero della difesa: “sulla questione scrutinata, è possibile rinvenire due differenti impostazioni in seno a questo Consiglio. La prima, secondo la quale la disciplina contenuta nel T.U. n. 165 del 2001 e, in particolare, l’art. 35, che prevedrebbe l’ultrattività triennale delle graduatorie concorsuali approvate, sarebbe derogata dalle norme specificamente previste per l’ordinamento militare (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 318; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792 Sez. IV, 15 settembre 2015, nn. 4330, 4331 e 4332). Secondo questa impostazione, alle Forze armate e di polizia si applicherebbero norme peculiari, dalle quali può farsi scaturire la regola secondo cui, quando l'amministrazione ha necessità di reclutare personale, essa deve dare prevalenza alla selezione concorsuale piuttosto che allo scorrimento di graduatorie ancora efficaci. La seconda, più recente, che invece ritiene che le previsioni specifiche contenute nelle norme che puntualmente disciplinano l'ordinamento militare non escludono la possibilità di applicare il T.U. n. 165 del 2001, quando esso disciplina aspetti da esse non specificamente regolamentati, sicché, non essendovi una disposizione che sancisce la periodicità dei concorsi per il reclutamento del personale dell'Arma dei Carabinieri o altra ragione per derogare al principio che postula la prevalenza del reclutamento del personale attraverso lo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti idonei, il principio in questione andrebbe ribadito anche nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7104)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2020, n.3242).
10.3 Le variabili indicate sono state poi superate da un approdo consolidato secondo cui lo scorrimento di una graduatoria ancora valida non costituisce per l’Amministrazione un obbligo incondizionato, in quanto il reclutamento di personale mediante procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile nelle ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso collegata a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., n. 14/2011; id., sez. IV, n. 4057/2017; sez. IV, n. 3242 cit. ove si avverte che “la soluzione prospettata dall’orientamento tradizionale è, infine, coerente con il quadro normativo attuale, sul quale ha inciso l’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 91 del 2016 che, inserendo il comma 4 bis dell’art. 643 del D. Lgs. n. 66 del 2010, ha espressamente previsto, in questo ambito, la preferenza per la regola dell'indizione e dello svolgimento di nuovi concorsi, per il reclutamento del personale”).
10.4 Nel comparto della difesa è stato affermato un analogo principio. L’autonomia normativa dell’ordinamento militare si manifesta infatti e si svolge con riferimento anche alle modalità di provvista del personale, sottratte alla generale regolamentazione apprestata per il pubblico impiego. Per questa ragione, a fortiori, non trova applicazione il disposto dell’art. 4, comma 3, d.l. 31 agosto 2013, n. 101 laddove prevede che, ai fini dell’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, la “avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”), i cui tratti di oggettiva specialità, oltretutto positivamente affermata, la rendono impermeabile alle disposizioni generali interessanti le modalità di reclutamento dei pubblici dipendenti, e ciò in quanto la struttura stessa dell’articolazione organizzativa delle Forze Armate impone una periodica, regolare, programmata e cadenzata immissione in servizio di nuove risorse oggettivamente incompatibile con il ricorso allo scorrimento della graduatoria dei precedenti concorsi (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2571/2017).(…)”.
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