Thursday 16 June 2022 14:19:58
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 16.6.2022
L’ art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001 stabilisce espressamente che: “Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12”.
L’art. 8, co. 1 lett. a) della cit. legge n. 36 dispone che: “Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5”.
Giova, altresì, richiamare quanto sancito dall’art. 8, co. 6, della l. 36/2001, alla cui stregua: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tanto precisato, la Settima Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 giugno 2022 ha affermato che non è in discussione la sussistenza del potere dei Comuni di adottare regolamenti in materia. Deve invece essere indagato il perimetro che la norma primaria assegna all’esercizio di tale facoltà dell’ente locale.
Al riguardo, la giurisprudenza (cfr. Cons. St., 30 settembre 2015, n. 4577; 9 gennaio 2013, n. 44) relativa alle norme innanzi citate ha chiarito che:
- “la disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonché la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato”;
- “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile… quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi delineate, il Collegio ha ritenuto di confermare la statuizione del TAR che ha correttamente rilevato che l’art. 4 del regolamento comunale – in base al quale, in attesa dell’adozione di ulteriori atti pianificatori, non potranno essere installate antenne al di fuori dei siti individuati – integra una illegittima limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base.
Invero, il limite imposto dal comune appare assolutamente generico, risolvendosi nell’illogicità dello stesso, conformemente ai precedenti del Consiglio innanzi ricordati.(…)
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