Thursday 16 June 2022 09:20:07
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 16.6.2022
Il Consiglio di Stato Sez. VII con sentenza del 16 giugno 2022 ha dato continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, così come per i provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell'incarico di Giudice di Pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell'amplissima discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale (così Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3584), con la conseguenza che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo è ancorato al giudizio di congruità della motivazione (cfr. già Cons. Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6858 e numerose altre decisioni successive conformi).
La previsione dell’art. 5, comma 3, della L. n. 374 del 1991 secondo cui "la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario" non reca una semplice elencazione di requisiti, ma impone all'Amministrazione giudiziaria, nella nomina o conferma dei giudici di pace (funzione onoraria e non rapporto di lavoro: v. l'art. 11 della L. n. 374 del 1991), l'applicazione di criteri nella discrezionale valutazione alla base della nomina, valutazione che richiede sia nel primo conferimento sia nella conferma una puntuale verifica dell'esistenza o permanenza di quei requisiti.(…)
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