Thursday 23 December 2021 07:21:38

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su possibilità di assegnare posizioni organizzative a personale della categoria “C” ed eventuale compatibilità con l’istituto delle “mansioni superiori”.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con l’istituto delle mansioni superiori?

 

Testo del Provvedimento

L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con l’istituto delle mansioni superiori?

Premesso che:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del CCNL 21/05/2018 le posizioni organizzative possono essere assegnate – di regola - esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria “D”, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui un Comune sia privo di posizioni di categoria “D”, l’incarico può essere conferito ai dipendenti classificati nelle categorie “C” o “B”;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 3, nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria “D”, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria “D”, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”. In quest’ultima ipotesi, è orientamento consolidato di questa Agenzia che la determinazione della retribuzione di posizione dovrà seguire le regole ordinarie di cui all’art. 15 comma 2, potendo così variare da un minimo di € 5000 ad un massimo di € 16.000.

Nello specifico del quesito, ossia se tra i compensi spettanti all’incaricato di posizione organizzativa di categoria “C”, possano essere riconosciute anche le “mansioni superiori”, si evidenzia che l’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018,  in ordine al trattamento economico spettante al lavoratore, in applicazione della speciale disciplina derogatoria prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ha dettato una disciplina specifica, prevedendo che al dipendente deve essere erogata la sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa che viene conferita al dipendente di categoria “C” nonché, sussistendone i presupposti, anche i compensi aggiuntivi dell’art.18 del medesimo CCNL del 21/05/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori, di cui all’art. 8 del CCNL del 14/09/2000. Si ritiene, comunque, che siano sempre fatti salvi i casi in cui sussistono i presupposti di legge di cui all'art 52, comma 2, del Dlgs 165/01.

 

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