Saturday 15 December 2012 09:02:30
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza resa dal giudice di prime cure, ha statuito che e' infondata ogni doglianza volta a denunciare l'illegittimità ex se delle determinazioni regionali che fissino i tetti di spesa in corso d'anno (per di più in base ad un mera aspettativa di incremento del volume delle prestazioni erogabili), restando esse condizionate alla necessaria definizione del procedimento collegato e pregiudiziale diretto alla definizione nel quantum delle risorse utilizzabili. Più precisamente rileva il Collegio come l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni n. 3 e 4 del 12 aprile 2012 - in linea con l’indirizzo già segnato dalla precedente A.P. n. 8 del 2006 - ha ribadito che, nel quadro della disciplina dettata dall’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, “alle Regioni è stato affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria". Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni”. La finalità di siffatti provvedimenti è stata individuata nella necessità di assicurare l' equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista finanziario - in quanto alimentato dal Fondo nazionale sanitario - nonché organizzativo, con piani di rientro, di riorganizzazione e di razionalizzazione, volti al contenimento ed alla riduzione della spesa - con conseguenti risparmi e maggiore efficienza e qualificazione nell'erogazione delle prestazioni. L'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario è quindi, chiamata a svolgersi nella cornice di una pianificazione finanziaria. Tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta, quindi, un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate La stessa Corte Costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del sistema sanitario nel nostro ordinamento, ha da tempo sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa e ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore, deve essere necessariamente correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Costituzionale 28 luglio 1995, n. 416). La Corte ha ribadito in termini che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse” da misure di controllo e contenimento " (cfr. Corte Costituzionale, 23 luglio 1992, n. 356; etiam Consiglio di Stato, A. P. 2 maggio 2006, n. 8).
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