Monday 25 October 2021 12:37:24

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Revocazione della sentenza: i tre requisiti dell’errore di fatto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 22.10.2021

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 22 ottobre 2021 ha richiamato la prevalente giurisprudenza in tema di presupposti per la revocazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 2 marzo 2018 n. 1297) evidenziando che “

- come noto, l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a .. e 395 n. 4, c.p.c., - deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa;

- inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive od indagini ermeneutiche;

- in tale ottica soltanto nell'attività preliminare di lettura degli atti acquisiti al processo è configurabile l'errore di fatto revocatorio, che attiene proprio all'esistenza ed al significato letterale degli atti, mentre tale errore non ricorre in caso di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di difformità del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio o, ancora, quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, in tutti questi casi semmai un errore di giudizio, che non è censurabile con la revocazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 24 maggio 2018 n. 3110);

- l’errore di fatto revocatorio può considerarsi tale soltanto quello che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ma che consiste in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, nel senso che il fatto oggetto dell'asserito errore non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato in quanto, in tal caso, sussisterebbe un vero e proprio errore di giudizio e con la revocazione verrebbe contestato in sostanza l'inesatto apprezzamento, in fatto o in diritto, delle risultanze processuali (…)

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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