Tuesday 08 January 2019 08:06:03
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2.1.2019
“La finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Cons. Stato, V, 26 settembre 2000, n. 5109).
Il diritto di accesso di cui trattasi, comunque, riguarda esclusivamente gli “atti, anche interni, formati dall’amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa” (art. 31, comma 2 del Regolamento cit.), non essendo previste specifiche deroghe per i consiglieri comunali (comma 4).
Ciò premesso, la richiesta a suo tempo inoltrata dall’odierno appellante non aveva ad oggetto degli atti interni dell’amministrazione comunale (ovvero da questi utilizzati ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale), bensì, innanzitutto, una nota della Procura regionale della Corte dei Conti con la quale venivano chiesti all’amministrazione alcuni riscontri nell’ambito di uno specifico procedimento istruttorio. In breve, la documentazione richiesta, come ben sintetizzato in sentenza, atteneva ad un procedimento aperto dalla magistratura contabile, ancorché tale indagine fosse collegata ad una determinata attività dell’Ente territoriale.
La vicenda per cui è causa, dunque, fuoriusciva dal perimetro di applicazione dell’art. 52 del citato Regolamento comunale (e, più in generale, dall’art. 43 Tuel), con l’effetto che le eccezionali prerogative riconosciute da tale norma ai consiglieri comunali dovevano considerarsi inapplicabili, tanto più a fronte di previsioni di legge che prevedessero invece un regime speciale di segretezza o riservatezza, nell’interesse generale o di terzi.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, un regime di tale natura, avente tra l’altro carattere speciale, sia rinvenibile nelle disposizioni del d.lgs 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile) che disciplinano – nell’ambito delle attività di indagine della Procura contabile – le ipotesi di accesso al fascicolo istruttorio (art. 71), la riservatezza della fase istruttoria (art. 57) e le comunicazioni dell’archiviazione dei procedimenti istruttori (art. 69).
Nel primo caso, in particolare, solamente il destinatario dell'invito a dedurre ha diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta, salva comunque la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1 (relativa all’obbligo di segretezza delle generalità del pubblico dipendente denunziante).
Alla luce di tali disposizioni, come ben nota il giudice di prime cure, deve concludersi che la possibilità dell’accesso alla documentazione istruttoria è riservata ai soli soggetti interessati dall’attività inquirente (in particolare, quelli invitati a dedurre), nel rispetto dei principi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ciò all’evidente fine di evitare che la gestione della documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio possa in concreto comportare nocumento alla riservatezza dei soggetti coinvolti negli accertamenti; del resto, ad ulteriormente ribadire tale esigenza, lo stesso provvedimento di archiviazione viene inoltrato solamente a chi abbia assunto formalmente la veste di “invitato a dedurre” (ex art. 69, comma 4, d.lgs. n. 174 del 2016), dovendo in linea di principio rimanere ignoto ai terzi.
Tale ultimo rilievo vale anche a smentire l’eccezione di parte appellante, secondo cui nessuna esigenza di riservatezza avrebbe più potuto essere opposta, dal momento che il fascicolo della Corte dei Conti indicato nella richiesta di accesso era stato archiviato.
Alla luce di quanto precede appare dunque corretta la conclusione del primo giudice, secondo cui alla vicenda per cui è causa doveva applicarsi la disciplina generale sull’accesso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, veniva in considerazione l’art. 24, comma 1, di tale legge, per cui gli atti in esame dovevano rimanere riservati, non avendo l’istante addotto alcuna esigenza di difendere i propri interessi giuridici, in forza del comma 7 dello stesso art. 24
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