Monday 07 January 2019 15:53:30

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

L’allevamento di cavalli da corsa non rientra nelle attività agricole

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 3.1.2019

Con il ricorso in appello, una Società agricola ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure con cui era respinta la domanda tesa all’annullamento della determina regionale che dichiarava parzialmente inammissibile il programma di investimenti dalla stessa presentato per l’ottenimento dei contributi a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo.

La sentenza di primo grado respingeva il ricorso avverso la determinazione regionale che non riteneva ammissibile la domanda di finanziamento per la parte relativa all’addestramento di cavalli in quanto non riconducibile all’attività agricola, né a quelle connesse, alle quali è rivolta la Misura 121, sul presupposto che l’allevamento di cavalli da corsa non fosse funzionale all’attività agricola.

Avverso siffatta pronunzia, la Società agricola appellante ha proposto ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza del 3 gennaio 2018 ha ritenuto l’appello infondato osservando che “non si tratta, infatti, diversamente quanto vuol fare intendere la parte appellante, di far rientrare o meno l’allevamento di cavalli nell’ambito delle attività annesse o comunque riconducibili a quella agricola, a seguito della riforma di cui si è detto, bensì della specifica natura dell’attività di allevamento di cavalli da corsa, come risulta quella indicata dall’Azienda nella propria domanda e secondo quanto non smentito neppure in appello.

Orbene, va precisato a riguardo che sono da considerare imprenditori agricoli, secondo l’art. 2135 del Codice Civile anche i soggetti che esercitano l’attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola. In particolare, per quanto riguarda l’allevamento di bestiame, sono riconducibili alla pratica agricola le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso che utilizzano o possono utilizzare il fondo.

Infatti, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs 18 maggio 2001 n. 228, è ben vero che rientrano nell’attività agricola e come tali sono disciplinate, anche le cosiddette “attività connesse”.

Tuttavia, si considerano “connesse” le attività svolte dallo stesso allevatore dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’allevamento degli animali. Rientrano, dunque, nella definizione di attività agricola connessa, la fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda.

L’allevamento di cavalli da corsa, invece, non rientra nelle attività agricole, poiché – come correttamente indicato dal primo giudice - l’esercizio dell’attività in questione, infatti, richiede un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo (…)”.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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