Wednesday 31 January 2018 07:38:21
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. lV del 19.1.2018
In via preliminare la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 19 gennaio 2018 rammenta che per “consolidata giurisprudenza l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512) e che detta verifica - che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) - comporta da parte del giudice dell'ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).
E’ jus receputm quello secondo il quale in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato,, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010 , n. 5817).
In sede di giudizio di ottemperanza, sono pertanto inammissibili, tutte le domande e censure che fuoriescono dal perimetro relativo alla corretta –o meno- esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva, in quanto non sospesa, n. 4051 resa dal T.a.r. per il Lazio in data 8 gennaio 2014 e pertanto, alla stregua del superiore principio:
a) è inammissibile il quarto motivo di appello, peraltro formulato in via cautelativa ed ipotetica, volto a stigmatizzare l’errato/lesivo svolgimento delle prove scritte da parte dell’appellante per presunte illegittimità commesse dall’Amministrazione: trattasi di censure di legittimità, (e non di vizi di nullità) non ammissibili in sede di ottemperanza (vedi in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2); esse inoltre sono censure “nuove”, prospettate in forma ipotetica ed incompleta (l’appellante anzi, si duole di non avere avuto ancora completo accesso agli atti)e proponibili, eventualmente, in un separato giudizio cognitorio;
b) va dichiarata del pari inammissibile la doglianza tesa allo scorrimento della graduatoria (all’evidenza, trattandosi di discrezionali deliberazioni dell’amministrazione, non si è in presenza di alcun vizio di nullità per violazione od elusione del giudicato).”
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