Thursday 25 October 2012 09:48:02
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
L'art. 2 della legge n. 241/90, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni dall'art, 7 della L. 69/09) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge. Nel caso di specie osserva il Collegio l’art. 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (che è chiaramente da considerare una norma speciale) statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza n. 282/2009). Ne consegue che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento. Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la conferenza dei servizi si sia pronunciata disponendo incombenti istruttori a carico dell'interessata e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull'istanza per cui è causa. Come già precisato, infatti, il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi. Nel caso di specie vi era quindi l'obbligo della Regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto.
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