Sunday 31 January 2021 12:20:58

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Incarichi dirigenziali nel settore sanitario: le controversie sull’affidamento e le proroghe appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 27.1.2021

"La proroga degli incarichi dirigenziali rientra, infatti, nella gestione del rapporto di lavoro: le relative controversie rimanendo, per l’effetto, devolute alla cognizione del giudice ordinario.

Come rilevato da Cass. SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6075, il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario “rimane sottratto all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico la quale si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati”: siffatto conferimento inserendosi, per l’effetto, in un’area “gestionale e costituisce esso medesimo esercizio di un potere privato, perché presuppone già compiute dai competenti organi di indirizzo le scelte organizzative di tipo strutturale, identificative dell’ufficio alla cui copertura il conferimento stesso è destinato”.

Anche la giurisprudenza di questo Consiglio ha, omogeneamente, riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie in materia di affidamento di incarichi della specie (cfr. Sez. III, 18 aprile 2019, n. 2531), in ragione della rilevata carenza della caratteristica essenziale del concorso, quale mezzo di reclutamento ai pubblici impieghi, ossia la selezione dei candidati più capaci e meritevoli tramite il superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità, affinché siano graduati in ordine decrescente di merito e, su questa base, avviati all’impiego.

Nel rilevare come l’orientamento di cui si è dato conto abbia, da ultimo, ricevuto conferma anche da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 19668), non può che ribadirsi, conclusivamente, l’infondatezza del proposto appello, con riveniente conferma della sentenza con la quale il T.A.R. Lecce ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo.(…)”

Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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