Tuesday 18 April 2017 13:22:24
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
segnalazione dell'ordinanza della Sez. VI della Corte di Cassazione pubblicata in data 5.4.2017
"In tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011); - tale prova, in giudizio, può essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni: unico limite è costituito dal fatto che non può essere fornita con una mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr. ex multis Cass. n. 703/2007; Cass. n. 15486/2007); - con le modifiche apportate all'art. 13 della l,. n. 118/1971 dall'art. 1, co. 35, della L. n. 247/2007, il requisito sociale è cambiato: non si richiede più la incollocazione al lavoro', ma semplicemente lo 'stato di inoccupazione'; la legge, infatti, individua il requisito) in questi termini: invalidi 'che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste'. Tra i due concetti vi è una differenza, perché il disabile incollocato al lavoro non semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l'assunzione obbligatoria (cfr. Cass. n. 19833/2013) - la nuova disciplina, pur non esigendo più l'attivazione del meccanismo per l'assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l'onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta; la sopra evidenziata impostazione in materia di prova è stata, così, ritenuta valida anche ai fini dell'applicazione del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, e della previsione di cui al citato art. 1, co. 35, della L. n. 247/2007, secondo la quale "attraverso la dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'I.N.P.S. ai sensi del T.U. di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 e segg., il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa...."; trattasi, infatti, di disposizione che vale a semplificare l'accertamento) amministrativo, ma non interferisce con i principi processuali che regolano l'onere della prova e non evidenzia una deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell'ambito amministrativo (cfr. Cass. n. 25800/2010; Cass. n. 19833/2013). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
Corte di Cassazione
Civile Ord. Sez. 6
Num. 8856 Anno 2017
Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 05/04/2017
omissis
con ricorso del 7/3/2012, * presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., per la verifica della condizione di invalida civile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile. Il c.t.u. officiato riteneva insussistente tale condizione. La Di Natale, manifestato il proprio dissenso, proponeva ricorso in base all'art. 445 bis, co. 6, cod. proc. civ.. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25/7/2013, accoglieva il ricorso e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa; - avverso tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione con un motivo;
- * è rimasta solo intimata;
- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- non sono state depositate memorie;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; considerato che
: - con l'unico motivo l'I.N.P.S. censura la sentenza per violazione dell'art. 13 della legge 118/1971 in relazione all'art. 445 cod. proc. civ., violazione dell'art. 1, co. 35, della legge n. 247/2007, degli arti-. 414, 416, 345 e 437, cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ.. Iamenta che il Tribunale abbia condannato l'Istituto all'erogazione della prestazione senza accertare se la richiedente avesse dato dimostrazione e prova del mancato svolgimento dell'attività lavorativa ed in ogni caso rileva che tale prova era stata dal ricorrente affidata alla sola produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- occorre premettere che, nella specie, non è in discussione la possibilità per il giudice adito a seguito di ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6, cod. proc. civ., di determinare l'oggetto del giudizio estendendolo all'accertamento del diritto alla prestazione ed alla condanna alla erogazione della medesima (non dunque limitandolo al mero accertamento del requisito sanitario); - ed infatti non è di questo che l'I.N.P.S. si lamenta, bensì solo del fatto che alla pronuncia di accertamento e condanna il Tribunale sia addivenuto senza la previa verifica anche del requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa (ulteriore rispetto a quello economico, la cui sussistenza è stata, nella specie, ritenuta adeguatamente provata); - ciò precisato, il motivo è manifestamente fondato e va accolto alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 25157/2015, Cass. n. 1606/2015; Cass. n. 17929/2015; Cass. n. 4026/2014);
- va ricordato che, in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011); - tale prova, in giudizio, può essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni: unico limite è costituito dal fatto che non può essere fornita con una meta dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo) solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr. ex multis Cass. n. 703/2007; Cass. n. 15486/2007);
- con le modifiche apportate all'art. 13 della l,. n. 118/1971 dall'art. 1, co. 35, della L. n. 247/2007, il requisito sociale è cambiato: non si richiede più la cincollocazione al lavoro', ma semplicemente lo 'stato di inoccupazione'; la legge, infatti, individua il requisito) in questi termini: invalidi 'che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste'. Tra i due concetti vi è una differenza, perché il disabile incollocato al lavoro non semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro. I la cioè attivato il meccanismo per l'assunzione obbligatoria (cfr. Cass. n. 19833/2013)
- la nuova disciplina, pur non esigendo più l'attivazione del meccanismo per l'assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l'onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta; - la sopra evidenziata impostazione in materia di prova è stata, così, ritenuta valida anche ai fini dell'applicazione del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, e della previsione di cui al citato art. 1, co. 35, della L. n. 247/2007, secondo la quale "attraverso) la dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'I.N.P.S. ai sensi del T.U. di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 e segg., il soggetto) di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa....";
- trattasi, infatti, di disposizione che vale a semplificare l'accertamento) amministrativo, ma non interferisce con i principi processuali che regolano l'onere della prova e non evidenzia una deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell'ambito amministrativo (cfr. Cass. n. 25800/2010; Cass. n. 19833/2013);
- il Tribunale di Torino non ha fatto corretta applicazione degli indicati principi; - in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Torino che, in persona di diverso giudice, deciderà la causa attendendosi ai sopra indicati principi di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017
Il Presidente
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