Sunday 07 April 2019 19:08:31
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. Vi del 5.4.2019
Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 5 aprile 2019 ha affermato che “a norma dell'art. 324 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo amministrativo disposizioni sul giudicato formale in deroga all’art. 324 c.p.c. (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 3 luglio 2012 n. 24; Sez. IV 16 giugno 2008, n. 2986).
Inoltre, deve affermarsi che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).
Anche recentemente, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la giurisprudenza (Cass. 23 gennaio 2017 n. 1727) ha ritenuto che: “la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 19479 del 16/09/2014, Rv. 632159), dovendo ritenersi che il dies a quo, da cui computare il termine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizione della relativa domanda, è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale la violazione si assume consumata, definitività che va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l'impugnazione ordinaria.”
7.1 - In altri termini, la tesi di parte appellante, nel definire il concetto di pendenza, propone una segmentazione del giudizio che invece deve essere considerato unitariamente, indipendentemente dal grado, sino al passaggio in giudicato della decisione. Ne consegue che le considerazioni circa il momento in cui può dirsi istaurato il giudizio – con la notifica dell’atto di citazione, piuttosto che con il deposito in segreteria del ricorso notificato – per quel che rileva in questa sede, sono valevoli solo per il giudizio di primo grado, allorché può effettivamente parlarsi di istaurazione del giudizio.
Viceversa, a seguito dell’eventuale impugnazione della decisione di primo o secondo grado, ai fini del presente contenzioso, non può parlarsi di una “nuova” pendenza, bensì della continuazione del giudizio originario (già pendente); e che resta pendente fino al momento in cui non sono decorsi in termini per impugnare la decisione.”
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