Sunday 19 January 2014 19:24:32

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Contributi e sovvenzioni: se l'Amministrazione ritira il finanziamento concesso per inadempimento del destinatario la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

Sussiste la cognizione del giudice ordinario - configurandosi una posizione di diritto soggettivo del beneficiario del contributo o della sovvenzione - qualora la controversia sorga in relazione a comportamenti dell’Amministrazione che servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento concesso, sulla scorta dell’asserito inadempimento del destinatario degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo mentre sussiste una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ipotesi in cui il provvedimento di revoca del beneficio abbia avuto luogo per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico (Cass. Civile, Sezioni Unite, 8 gennaio 2007, n.117; Cons. di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6575; Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1875). Per saperne di più cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale * del 2009, proposto da:

Mac Metallurgica Assemblaggi Carpenterie s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Francesco Romanelli, Riccardo Ludogoroff e Vilma Aliberti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria, 5;

 

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, non costituito nella presente fase di giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 3689/2008, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato Romanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La società OSI s.p.a. ha impugnato, con ricorso al Tar per il Lazio n.11084 del 2001, la comunicazione del 30 maggio - 1 giugno 2001, tramite la quale le veniva trasmesso il decreto ministeriale n. 1022 del 16 febbraio 2001, con cui il Dirigente della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese aveva disposto la revoca del contributo concesso alla medesima società con il D.M. n. 2305 del 23 luglio 1993 e il D.M. n. 928 del 15 aprile 1994.

Il predetto provvedimento risultava motivato dal fatto che, a seguito di controlli espletati dal MedioCredito Centrale s.p.a., era emerso che la società appellante non aveva fatto pervenire, entro il termine previsto di 90 giorni, la documentazione completa richiesta con lettera del 24 marzo 1995.

2. Il Tar per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione con la sentenza n. 3689 del 2008.

3. La sentenza è stata appellata (Ricorso n. 5170 del 2009) dalla società M.A.C. Metallurgica Assemblaggi Carpenterie s.r.l. che nel frattempo ha incorporato la società OSI, originaria ricorrente in primo grado.

Nel ricorso in appello e nella memoria d’udienza del 30 ottobre 2013 la società ha rilevato che il Tar ha acriticamente aderito all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, fatto proprio anche dal Consiglio di Stato, secondo cui il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo” (Ex multis: Cass. Civ., Sezioni Unite, 8 gennaio 2007, n. 117; Consiglio di Stato, Sez.VI, 22 marzo 2007, n. 1375).

A giudizio dell’appellante, infatti, l’atto di revoca svolge per sua natura le funzioni tipiche dell’atto di autotutela amministrativa con la conseguenza che la verifica della sua legittimità non può che essere affidata al giudice amministrativo.

Quanto precede risulta confermato anche dalla ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 517 del 18 dicembre 2012 nella quale sono state prospettate considerazioni in favore della piena giurisdizione del giudice amministrativo nella materia de qua.

L’appellante ha, infine, chiesto che sia dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo il credito vantato dall’Ente ormai prescritto per decorrenza del termine decennale, non avendo l’Amministrazione dato alcun seguito al provvedimento del 30 maggio 2001 con cui veniva richiesta la restituzione del contributo originariamente concesso.

4. Preliminarmente il Collegio ritiene necessario precisare che l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha assunto una decisione in merito all’ordinanza di rimessione n. 517 del 2013 citata dall’appellante, affermando con la sentenza n. 17 del 29 luglio 2013 che nel caso sottoposto al suo esame la giurisdizione del giudice amministrativo andava affermata in applicazione dei principi ripetutamente enunciati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche e che da ciò derivava “l'irrilevanza…. della questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione, postulante la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla base del superamento nella materia de qua degli ordinari criteri di riparto fondati sulla natura delle posizioni soggettive azionate.”

L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, in altri termini, ha accolto l’appello in quanto vertente su una materia su cui la stessa Corte di Cassazione aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 dicembre 2012, n. 25398), confermando per il resto gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione.

In base a detti criteri sussiste la cognizione del giudice ordinario - configurandosi una posizione di diritto soggettivo del beneficiario del contributo o della sovvenzione - qualora la controversia sorga in relazione a comportamenti dell’Amministrazione che servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento concesso, sulla scorta dell’asserito inadempimento del destinatario degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo mentre sussiste una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ipotesi in cui il provvedimento di revoca del beneficio abbia avuto luogo per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico (Cass. Civile, Sezioni Unite, 8 gennaio 2007, n.117; Cons. di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6575; Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1875).

Osserva il Collegio che da quanto precede non può essere mossa al giudice di primo grado alcuna censura relativamente alla decisione adottata di declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, atteso che la fattispecie di cui è causa (revoca del contributo in seguito ad un’asserita violazione di un obbligo da parte del beneficiario del contributo che non aveva presentato nei termini previsti in maniera completa la documentazione richiesta) si configura come una situazione nella quale la posizione del privato assume il carattere del diritto soggettivo derivante dall’insorta controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. E ciò perché nel caso di specie non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento) ma di valutare l'osservanza degli obblighi assunti con l'erogazione del contributo a fronte dei quali viene lamentato un inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato.

5. Per quanto sin qui esposto l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

6. Atteso il carattere assolutamente pregiudiziale della questione di giurisdizione quale sopra risolta, resta impedito l’ingresso di ogni questione di merito.

7. Nulla è dovuto per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n. 5170 del 2009), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top