Sunday 02 February 2014 11:32:32

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Risarcimento del danno da ritardo: i presupposti per il suo riconoscimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

Il primo giudice ha ricondotto la fattispecie risarcitoria nel danno da ritardo a provvedere, che trova specifica disciplina nell' art 2 bis della legge n. 241 del 1990 a mente del quale "le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 ter (della legge medesima), sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". Aggiunge il Consiglio di Stato che si tratta di disposizione che, come posto in rilievo in giurisprudenza, tutela in sè il bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la pubblica amministrazione, stante la ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla valutazione positiva della pubblica amministrazione, ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro espletamento (cfr. Cons. St., Sez. V. n. 3405 del 21 giugno 2013; V, n. 1271 del 28 febbraio 2011). Sul piano oggettivo l'illecito de quo riceve qualificazione dall'inosservanza del termine ordinamentale per la conclusione del procedimento; sul piano soggettivo il ritardo deve essere ascrivibile ad un'inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l'adozione dell'atto terminale.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ****del 2013, proposto dalla Regione Lazio, rappresentata e difesa per legge dall' avv Rosa Maria Privitera, con domicilio presso la sede dell’ avvocatura dell’ ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27; 

contro

Ars Medica s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Scognamiglio e Bruno Biscotto, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Pisanelli, 40; 

nei confronti di

A.S.L. Roma E, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, piazza Grazioli, n.5; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III quater n. 04473/2013, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento dei danni per ritardo nel rilascio autorizzazione all'esercizio di attività diagnostica tac-pet

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ars Medica s.p.aa e dell’ A.S.L. Roma E;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Privitera, Scognamiglio e Russo Valentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio la s.p.a. ARS Medica formulava, nei confronti della Regione Lazio e dell’ Azienda U.S.L. RM E domanda per la condanna - ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.80 del 1998 e in forza di quanto statuito nella Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999, in solido tra loro o per la quota che all'esito del giudizio risulterà imputabile a ciascuna di esse - al risarcimento di tutti i danni sofferti, comunque connessi e derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n.403/2007, e/o dall'inerzia colpevole della pubblica amministrazione, causati in particolare:

- dai reiterati ed illegittimi dinieghi disposti con le determinazioni del Direttore del Dipartimento sociale di tutela della salute e del sistema sanitario regionale della Regione Lazio del 21 aprile 2006 prot. n. D 1174 e n.2410 del 4 agosto 2006;

- dal ritardo nel provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività diagnostica TAC PET da svolgere presso la casa di cura privata "Ars Medica”;

Con sentenza n. 4473 del 2013, oggetto dell’appello in esame, il T.A.R. rilevava in punto di fatto che:

- la società ricorrente con istanza datata 1° settembre 2005, ricevuta dall'intimata AUSL in data 12.9.2005, aveva formulato richiesta di rilascio, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.64/1987, dell'autorizzazione regionale all'attivazione di un ambulatorio PET-TAC;

- la AUSL, dopo aver effettuato i prescritti accertamenti istruttori, con deliberazione n. 31 del 26 gennaio 2006 aveva espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della domanda ed aveva trasmesso, per il prosieguo di competenza, gli atti alla Regione Lazio; quest’ultima, tuttavia, con determinazione del 21 aprile 2006, confermata con successivo atto del 4 agosto 2006, rigettava l'istanza, perché in contrasto con gli indirizzi programmatori delineati dalla Giunta regionale in forza delle deliberazioni nn. 127 e 631 del 2005;

- il provvedimento di diniego regionale era impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio che, con sentenza n.14813 del 18 dicembre 2006, respingeva il ricorso

- il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione della n.4031 del 16 luglio 2007 accoglieva l'appello avverso detta sentenza;

- non essendo stata data attuazione alla sentenza di secondo grado la soc. ARS Medica in data 16.11.2007 proponeva giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato;

- nelle more del suddetto giudizio la resistente Regione in data 22 novembre 2007 rilasciava la richiesta autorizzazione.

Nel merito, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione Lazio, il T.A.R. rilevava che la legge regionale n. 64 del 1987 assegna per la conclusione del procedimento autorizzatorio de quo un termine di 180 giorni dalla produzione della domanda (nella specie 12 settembre 2005). Il termine per la definizione del procedimento scadeva, quindi, alla data del 12 marzo 2006, mentre la Regione, su parere favorevole della AUSL, rilasciava il provvedimento autorizzatorio solo in data 22 novembre 2007.

Alla luce di tali presupposti fattuali il giudice territoriale riconosceva gli estremi di danno in conseguenza del tardivo rilascio da parte della Regione Lazio della richiesta autorizzazione per il periodo 13 marzo 2006 – 26 novembre 2007.

Nessuna responsabilità per il ritardo era ascritta alla AUSL che aveva prontamente rilasciato il parere di competenza.

In accoglimento della domanda risarcitoria il T.A.R. ordinava alla Regione Lazio di formulare alla società ricorrente una proposta di risarcitoria per equivalente, tenendo conto di quanto prospettato nella perizia tecnica depositata nell’interesse della soc. ARS medica e dei criteri specificati in motivazione.

Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello la Regione Lazio e ha dedotto:

- che il T.A.R. con sentenza n. 14813 del 18 dicembre 2006 aveva respinto il ricorso della soc. ARS Medica rivolto ad ottenere l’annullamento del diniego opposto dalla Regione in data 21 aprile 2006 in ordine al rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’installazione dell’ apparecchiatura TAC – PEC. ;

- che in sede di appello il Consiglio di Stato, Sez. V, pur riformando la sentenza del T.A.R. ha comunque dichiarato l’inammissibilità della domanda risarcitoria;

- che nessun colpevole ritardo può essere ascritto all’ Amministrazione in presenza per il periodo indicato dal T.A.R. essendo stato il provvedimento diniego annullato solo con la decisone del T.A.R. prima richiamata pubblicata il 16 luglio 2007;

- che non sussiste l’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’ Amministrazione e che la soc. ARS Medica non ha fornito prova del danno sofferto.

Resiste la soc. ARS Medica che ha contraddetto il motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Si è altresì costituita in giudizio l’ Azienda U.S.L. RM E aderendo alle tesi difensive sviluppate in appello dalla Regione Lazio.

All’udienza del 28 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla soc. ARS Medica, per non avere la Regione Lazio articolato puntuali censure avverso le statuizioni della sentenza del T.A.R. secondo quanto prescritto dall’art. 101 cod. proc. amm.

In contrario a quanto eccepito dalla società convenuta la Regione istante ha ricostruito in dettaglio le vicende che hanno preceduto il rilascio dell’autorizzazione all’impiego dello strumento diagnostico tac/pec, onde negare l’insussistenza in punto di fatto del danno da ritardo a provvedere ed ha, inoltre, negato l’ascrivibilità del ritardo a titolo di colpa, elemento soggettivo cui resta condizionato la qualificazione come iniura datum del pregiudizio che la soc. ARS Medica assume aver sofferto nella propria sfera economica

2.1. Nel merito l’appello è fondato.

2.2. Il primo giudice ha ricondotto la fattispecie risarcitoria nel danno da ritardo a provvedere, che trova specifica disciplina nell’ art 2 bis della legge n. 241 del 1990 a mente del quale “le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 ter (della legge medesima), sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

Si tratta di disposizione che, come posto in rilievo in giurisprudenza, tutela in sé il bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la pubblica amministrazione, stante la ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla valutazione positiva della pubblica amministrazione, ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro espletamento (cfr. Cons. St., Sez. V. n. 3405 del 21 giugno 2013; V, n. 1271 del 28 febbraio 2011).

Sul piano oggettivo l’illecito de quo riceve qualificazione dall’inosservanza del termine ordinamentale per la conclusione del procedimento; sul piano soggettivo il ritardo deve essere ascrivibile ad un’inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l’adozione dell’atto terminale.

La ricostruzione cronologica degli eventi mostra che nel caso di specie non vi è stata violazione del termine a provvedere per il rilascio del titolo autorizzatorio che, ai sensi della L.R. n. 64 del 2007, il primo giudice ha individuato in 180 giorni, idoneo ad introdurre gli estremi di danno allegato.

A fronte della domanda di autorizzazione ricevuta dall’ AUSL competente il 12 settembre 2005 la Regione si pronunziava in senso negativo con determinazione del 21 aprile 2006, confermata a seguito di riesame con successivo atto del 4 agosto 2006.

Il provvedimento regionale, impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio, ha trovato poi asseveramento nella sentenza del T.A.R. per il Lazio n.14813 del 18 dicembre 2006. che rigettava il ricorso della soc. ARS Medica contro la determinazione negativa.

La decisione del T.A.R., in accoglimento di appello proposto dalla soc. Ars Medica, è stata riformata con sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. V, n.4031 pubblicata il 16 luglio 2007

Osserva la Sezione che, a fronte del carattere esecutivo della sentenza del T.A.R. n. 14813 del 2006, il comportamento dell’ amministrazione che ha mantenuto ferma, fino all’esito del giudizio di appello, la pronunzia negativa del 21 aprile 2006 – non essendo intervenuta misura cautelare in sede di appello - non può qualificarsi colposo ed anzi trova giustificazione nell’obbligo di prestare ossequio al dictum del primo giudice.

Solo con la pronunzia di riforma del Consiglio di Stato si è determinata la riemersione dell’interesse pretensivo di ARS Medica al rilascio dell’autorizzazione e del connesso obbligo della Regione di provvedere in conformità al decisum del giudice di appello che, in attenuazione del principio tempus regit actum, aveva sancito l’inapplicabilità alla domanda della ricorrente delle sopravvenute delibere di nn. 127 e 631 del 2005, di pianificazione e programmazione in ambito regionale dell’installazione di macchinari tac/pec.

A fronte di un quadro regolamentare composito - caratterizzato dal succedersi nel tempo di diverse normative generali sul piano programmatorio e pianificatorio in ordine al rilascio dell’autorizzazione de qua- nonché dell’esito del giudizio di primo grado conforme alla scelta provvedimentale dell’ Amministrazione di segno negativo, come tale impeditivo di ogni determinazione favorevole sulla domanda della ricorrente fino alla definizione del giudizio di appello, non emergono gli estremi di una condotta colpevole dell’ Amministrazione, secondo in noti parametri della correttezza, imparzialità, buon andamento cui deve conformarsi l’agire egli organi pubblici.

Il solo dato oggettivo della violazione di una norma di azione non integra, in conseguenza, gli estremi di una condotta cui possa collegarsi l’obbligo risarcitorio in assenza dell’elemento soggettivo della colpa.

Né risulta leso il bene della vita inerente al fattore tempo quanto alla definizione del procedimento in esito all’istanza presentata il 12 settembre 2005. La prima determinazione impeditiva dell’installazione del macchinario tac/per è stata adottata solo con un minimo scostamento dalla consumazione del termine di 180 giorni per provvedere dalla data di ricezione della domanda, tale da non introdurre un vulnus alla certezza del rapporto ed all’iniziativa economica della società interessata mentre, dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato di riforma della decisione del T.A.R. che aveva riconosciuto l’esistenza delle condizioni ostative all’installazione dei macchinari tac/pec, il provvedimento autorizzatorio è intervenuto entro il termine per la conclusione del procedimento decorrente dalla pubblicazione della sentenza n. 4031 del 2007 che ha definito i giudizio di appello.

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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