Sunday 23 February 2014 19:00:01
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V
In base al combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, c.p.a., l’appello su un giudizio di ottemperanza, in quanto procedimento che segue il rito della Camera di consiglio segue i termini ordinari dimezzati. Pertanto, in ipotesi di termine lungo per appellare la sentenza di ottemperanza, l’ordinario termine di sei mesi per l’impugnazione (ex art. 92 c.p.a. in relazione all’art. 327 c.p.c., che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, ha ridotto da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine lungo previsto per la proposizione dell'appello - cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6842) è ridotto della metà ed è, quindi, pari a tre mesi. Infatti, in base all’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (cfr., per analogo caso di procedimento trattato con il rito camerale, in materia di silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2012, n. 2929).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale**+ del 2013, proposto da:
Francesco Tipaldi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Salerno e Anna Maria Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Nocera Inferiore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maria Celotto, con domicilio eletto presso l’avv. Carmine De Vita in Roma, via Gallia, 122;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 02195/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza ordinanza, ex art. 553 c.p.c., n. 772/2011 del Tribunale di Nocera Inferiore - assegnazione somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati F. Muscatello su delega di A. Salerno e A. M. Gioia;
Con il ricorso in oggetto è stata impugnata la sentenza di ottemperanza del TAR Campania, Salerno, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 2195 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante Tipaldi Francesco per l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione somme R.G.E. n. 772-11 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12 ottobre 2011.
Ha osservato il TAR che il ricorso è inammissibile, non potendosi utilizzare lo strumento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale reso dal giudice ordinario in un giudizio civile di esecuzione.
Infatti, per il TAR, non è ammesso ordinare all’Amministrazione non già l’ottemperanza alla sentenza del giudizio di cognizione, bensì l’ottemperanza al provvedimento, nella specie, ordinanza di assegnazione somme, emesso dal giudice ordinario nell’ambito di un processo di esecuzione.
L’attuale appellante contestava tale sentenza assumendone l’erroneità; infatti, per l’appellante, come sancito anche dall’Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2), l'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una P.A. o soggetto ad essa equiparato ai sensi del c.p.a., avendo portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
Alla Camera di Consiglio del 30 luglio 2013, la causa veniva assunta in decisione.
Il Collegio ritiene l’appello sia irricevibile.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, c.p.a., l’appello su un giudizio di ottemperanza, in quanto procedimento che segue il rito della Camera di consiglio segue i termini ordinari dimezzati.
Pertanto, in ipotesi di termine lungo per appellare la sentenza di ottemperanza, l’ordinario termine di sei mesi per l’impugnazione (ex art. 92 c.p.a. in relazione all’art. 327 c.p.c., che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, ha ridotto da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine lungo previsto per la proposizione dell'appello - cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6842) è ridotto della metà ed è, quindi, pari a tre mesi.
Infatti, in base all’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (cfr., per analogo caso di procedimento trattato con il rito camerale, in materia di silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2012, n. 2929).
Nel caso di specie, la sentenza di ottemperanza è stata pubblicata in data 4 dicembre 2012 e l’appello è stato notificato in data 13/19 marzo 2013 ed è, quindi, evidentemente tardivo, in quanto notificato oltre il termine di tre mesi sopra indicato.
Pertanto, l’appello deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello relativo alla sentenza di ottemperanza come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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