Sunday 30 March 2014 08:18:09

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo va ricostruita con rigore comportando una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato nella sentenza in esame come l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, nr. 4140; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2012, nr. 5966; id., 25 agosto 2011, nr. 4805), per percepire come nella specie tale univoca volontà, da ricostruire con particolare rigore siccome comportante una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, non possa dirsi sussistente.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. *del 2013, proposto dal COMUNE DI LAIGUEGLIA, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massa, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

la signora Maria LAURERI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Alberto Quaglia e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118, 

nei confronti di

REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 14, 

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza 30 luglio 2013, nr. 1116, con la quale il T.A.R. della Liguria, Sezione Prima, ha disposto l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Liguria nr. 732/2011, di approvazione, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, nr. 1, della variante al P.U.C. relativa alle strutture alberghiere, in una con le deliberazioni del Consiglio comunale di Laigueglia nr. 19 del 27 maggio 2010 (adozione della variante) e nr. 48 del 20 dicembre 2010 (esame delle osservazioni ed approvazione delle controdeduzioni), accogliendo il ricorso nr. 1222/11, proposto dalla signora Maria Laureri, proprietaria dell’albergo “Marinella” di Laigueglia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata signora Maria Laureri e della Regione Liguria;

Viste le memorie prodotte dal Comune appellante (in date 16 ottobre 2013, 16 e 23 gennaio 2014), dall’appellata (in date 18 e 28 gennaio 2014) e dalla Regione Liguria (in data 17 ottobre 2013) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Giovanni Acquarone (su delega dell’avv. Massa) per il Comune appellante, l’avv. Paoletti per la appellata e l’avv. Pafundi per la Regione Liguria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Il Comune di Laigueglia ha appellato, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Liguria, in accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti proposti dalla signora Maria Laureri, ha annullato la delibera mediante la quale l’Amministrazione comunale, pur accogliendo l’istanza di non assoggettamento a vincolo di un immobile a uso albergo in proprietà della ricorrente, lo ha dichiarato assoggettato al regime di cui agli artt. 11, 12 e 13 delle N.T.A. (con conseguente necessità di rispettare obblighi di edilizia convenzionata e di reperimento di standard), nonché il successivo ordine di inibizione di lavori sul predetto immobile di cui alla d.i.a. presentata dall’interessata in data 11 novembre 2011.

L’impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi in diritto:

1) erroneità dell’appellata sentenza per violazione dei principi generali in tema di acquiescenza (in relazione alla reiezione dell’eccezione sul punto sollevata dal Comune);

2) erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, nr. 1; illogicità; violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica e di destinazione d’uso degli immobili (con riferimento alle conclusioni raggiunte dal T.A.R. in punto di interpretazione del comma 1 della norma innanzi citata, in frontale contrasto con l’indirizzo espresso da questo Consiglio di Stato in relazione a casi analoghi, e non smentito – anzi confermato – dalle modifiche normative introdotte con la più recente l.r. 18 marzo 2013, nr. 4).

Si è costituita la Regione Liguria, associandosi all’appello e concordando con le conclusioni del Comune istante.

Si è altresì costituita anche l’originaria ricorrente, signora Maria Laureri, la quale, oltre a opporsi con diffuse argomentazioni all’accoglimento dell’appello, ha altresì riproposto come segue le censure rimaste assorbite in primo grado:

I) violazione dell’art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento di potere; violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; violazione dell’art. 42 Cost.; incompetenza; violazione dell’art. 19 della l.r. 6 giugno 2008, nr. 16; violazione del d.m. 2 aprile 1968, nr. 1444 (in relazione alla inapplicabilità al caso di specie, e comunque alla illegittimità, delle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 delle N.T.A.);

II) violazione degli artt. 1 e 10-bis della legge nr. 241 del 1990; violazione dell’art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione del principio di divieto di aggravamento del procedimento (in relazione al provvedimento inibitorio intervenuto dopo la scadenza del termine di legge dalla presentazione della d.i.a., tenuto conto della natura giuridica di quest’ultima);

III) violazione dell’art. 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento; carenza di potere; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti (in relazione all’inapplicabilità del citato art. 11 delle N.T.A., trattandosi nella specie di svincolo di immobile alberghiero proposto dalla Regione e non dal Comune);

IV) violazione dell’art. 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria (in relazione alla carenza di adeguata motivazione nell’ordine di non proseguire i lavori);

V) violazione dell’art. 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione dell’art. 11 delle N.T.A. ex art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti (ancora con riguardo alla inapplicabilità della citata disposizione alla fattispecie che occupa);

VI) violazione dell’art. 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione dell’art. 11 delle N.T.A. ex art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti (stante l’inapplicabilità del citato art. 11 alla presente fattispecie, non trattandosi di mutamento di destinazione d’uso interessante l’immobile nella sua interezza);

VII) violazione degli artt. 1 e 3 della legge nr. 241 del 1990; incompetenza; violazione dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; violazione dei principi di legalità, tipicità e tassatività dei provvedimenti amministrativi; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per perplessità; violazione dell’art. 21-septies della legge nr. 241 del 1990; violazione dell’art. 1325 cod. civ. (stante la firma congiunta nel provvedimento inibitorio del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell’Urbanistica del Comune);

VIII) invalidità propria e/o derivata in relazione ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio (in particolare invalidità derivata dalla illegittimità dell’allegato B, art. 11 delle N.T.A.);

IX) violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 1, 3, 7, 10-bis, 19, 21-quinquies e 21-nonies della legge nr. 241 del 1990; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione del divieto di aggravamento del procedimento; violazione dei principi in materia di autotutela; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione (in relazione all’erroneità della motivazione addotta a sostegno dell’ordine di non proseguire i lavori di cui alla d.i.a.);

X) in subordine, violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento; carenza di potere; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti (non essendo comunque la disciplina urbanistica richiamata dal Comune ostativa all’ammissibilità dell’intervento per cui è causa);

XI) violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione dell’art. 11 delle N.T.A. ex art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008; violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti (ancora in relazione all’inapplicabilità alla presente fattispecie della richiamata disciplina urbanistica);

XII) violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. nr. 380 del 2001; violazione degli artt. 23, 26 e 30 della l.r. nr. 16 del 2008; violazione dell’art. 11 delle N.T.A. ex art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008; violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. nr. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta; eccesso di potere per illogica contraddittorietà tra atti (con riguardo alla mancata considerazione delle caratteristiche specifiche dell’immobile di proprietà della odierna appellata).

Ulteriori doglianze, pure riproposte nell’atto di costituzione della appellata, riproducono analoghe censure articolate nei motivi aggiunti in termini identici a quelli impiegati nel ricorso introduttivo, ovvero invocano l’invalidità derivata degli atti impugnati coi motivi aggiunti per effetto dei vizi di quelli gravati col ricorso originario.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2013, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questo è stato differito, sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

Di poi, le parti hanno affidato a memorie l’ulteriore svolgimento delle rispettive tesi e, in particolare, il Comune appellante ha eccepito l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle doglianze articolate dalla ricorrente in primo grado avverso le prescrizioni delle N.T.A. del P.U.C.

Infine, all’udienza del 18 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente contenzioso concerne la vicenda di un immobile già adibito ad albergo, sito nel Comune di Laigueglia e di proprietà della signora Maria Laureri, la quale ha a suo tempo proposto istanza di “svincolo” dalla detta destinazione d’uso, ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della legge regionale della Liguria 7 febbraio 2008, nr. 1).

L’istanza, originariamente respinta dall’Amministrazione comunale, è stata, però, accolta dalla Regione in sede di approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale, in modo da rendere improcedibile il ricorso presentato dall’interessata avverso le negative determinazioni del Comune.

Con un secondo ricorso, però, la proprietaria dell’immobile ha censurato le previsioni delle N.T.A. approvate da Comune e Regioni (artt. 11, 12 e 13), in ragione delle quali, per gli immobili ammessi allo “svincolo” dalla pregressa destinazione alberghiera, l’edificabilità restava subordinata ad apposito impegno, da assumere tramite convenzione, a riservare una percentuale della superficie a edilizia residenziale pubblica, nonché a soddisfare determinate quote di standard urbanistici e di aree a parcheggio.

Successivamente, in data 11 novembre 2011, è stata presentata al Comune una d.i.a. per opere interne intese a frazionare l’immobile de quo per ricavarne cinque appartamenti, ma il Comune, con comunicazione del 28 novembre, ha rappresentato all’istante le ragioni ostative all’eseguibilità dell’intervento, consistenti nella necessità di rispettare le anzi dette prescrizioni delle N.T.A.; di poi, avendo tuttavia l’interessata dato avvio ugualmente ai lavori, seguiva un vero e proprio ordine di non dar corso agli stessi.

Questi ultimi provvedimenti sono stati gravati dall’interessata con motivi aggiunti al ricorso già proposto avverso la disciplina urbanistica testé richiamata.

2. Il T.A.R. della Liguria, dopo aver dichiarato – come detto – l’improcedibilità del primo ricorso, ha invece accolto il secondo, sul rilievo che la previsione dell’art. 2, comma 1, della citata l.r. nr. 1 del 2008 non troverebbe applicazione per gli immobili, come quello della ricorrente, già adibiti ad albergo, ma con classificazione alberghiera cessata prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

Avverso quest’ultima statuizione si concentra l’appello oggi all’esame, proposto dal Comune di Laigueglia ed al quale ha sostanzialmente aderito la Regione Liguria.

3. Tutto ciò premesso, con un primo motivo di appello viene riproposta l’eccezione – respinta dal primo giudice – di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza: in estrema sintesi, si assume che, avendo l’istante formulato l’istanza di “svincolo” senza alcuna espressa riserva sul punto dell’applicabilità della disciplina di cui al comma 1 dell’art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008, ciò avrebbe comportato implicita accettazione di quest’ultima.

Il motivo è infondato, atteso che una cosa è la domanda di “svincolo” avanzata dalla proprietaria dell’immobile, tutt’altra questione quella del regime giuridico destinato ad applicarsi all’immobile stesso, una volta concesso lo “svincolo” richiesto; è su quest’ultimo profilo che è insorto il contrasto tra le parti, circostanza certamente non scontata, né ricollegabile in modo automatico all’accoglimento della domanda della parte privata, sicché non poteva pretendersi da quest’ultima un’apposita “riserva” preventiva (come vorrebbe l’Amministrazione appellante).

Al riguardo, è sufficiente richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, nr. 4140; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2012, nr. 5966; id., 25 agosto 2011, nr. 4805), per percepire come nella specie tale univoca volontà, da ricostruire con particolare rigore siccome comportante una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, non possa dirsi sussistente.

4. Col secondo mezzo, l’appellante affronta il merito delle ragioni addotte dal T.A.R. a fondamento dell’accoglimento del ricorso di primo grado, assumendone l’erroneità anche alla luce del loro frontale contrasto con l’avviso più volte espresso da questo Consiglio di Stato nel precisare la portata applicativa del richiamato disposto di cui all’art. 2, comma 1, della l.r. nr. 1 del 2008.

4.1. Al riguardo, la parte appellata ha eccepito l’improcedibilità dell’appello in parte qua per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla l.r. 18 marzo 2013, nr. 4, la quale – oltre a innovare il comma 1 dell’art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008 nel senso che sarà appresso precisato – ha introdotto nella medesima norma il comma 1-bis, il quale stabilisce delle deroghe al regime vincolistico per le strutture ex alberghiere aventi determinate caratteristiche tipologiche e dimensionali, fra le quali si assume rientrare quella dell’odierna appellata.

L’eccezione va disattesa, essendo evidentissimo che tale nuova previsione è destinata a operare de futuro, e quindi non si applica alla fattispecie per cui è causa: in sostanza, con previsione innovativa (al contrario della modifica introdotta al precedente comma 1, della quale si dirà subito appresso), il legislatore regionale ha inteso introdurre un temperamento al rigore del regime vincolistico di cui al precedente comma 1, come interpretato e applicato (salvo che dal T.A.R. della Liguria) nel regime anteriore alla riforma del 2013.

4.2. Ciò premesso, il motivo è fondato, in quanto è vero che già in precedenti occasioni questa Sezione, nel riformare decisioni del T.A.R. ligure di tenore analogo a quello della sentenza qui appellata, ha affermato – con indirizzo che qui non si ritiene di contraddire – che l’esegesi della disposizione testé citata, secondo cui essa si applicherebbe soltanto alle strutture la cui classificazione fosse ancora in essere al momento dell’entrata in vigore della normativa regionale del 2008, non è condivisibile in quanto “manipolatrice” del dettato normativo; infatti, essa finisce per assoggettare l’applicabilità della prescrizione ad un requisito ulteriore non previsto dalla norma stessa, la quale invece esclude dall’assoggettamento al proprio regime vincolistico le sole strutture cessate dall’attività, le quali avessero subito un mutamento di destinazione d’uso rispetto a quella alberghiera con atto anteriore all’entrata in vigore della legge regionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2013, nr. 4845; id., 4 febbraio 2013, nr. 658; id., 23 gennaio 2013, nr. 418; id., 20 giugno 2012, nr. 3607).

In altri termini, ai fini dell’esclusione dell’applicabilità del regime ex art. 2, comma 1, della l.r. nr. 1 del 2008, ciò che rileva è unicamente un effettivo mutamento di destinazione d’uso che sia intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa, e non anche il mero dato formale della cessazione della classificazione eventualmente avvenuta in epoca anteriore.

4.3. Nella sentenza qui appellata, il T.A.R. contraddice esplicitamente l’avviso espresso da questa Sezione nelle sentenze più sopra citate, assumendo fra l’altro che una conferma della giustezza del proprio avviso si trarrebbe dalle più recenti modifiche normative (pur non applicabili ratione temporis alla presente fattispecie) apportate all’art. 2 per opera della già citata l.r. nr. 4 del 2013, la quale ha introdotto, nel comma 1 dell’art. 2 della l.r. nr. 1 del 2008, l’espressa specificazione per cui il vincolo si applica agli immobili “già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto d’interventi di trasformazione in una diversa destinazione d’uso”: dal che, secondo il primo giudice, si evincerebbe che nel regime anteriore alla novella, al contrario, effettivamente sarebbe stata necessaria la perdurante classificazione ad albergo.

Orbene, anche questa questione è stata già esaminata dalla Sezione (cfr. sent. nr. 4845 del 2013, cit.), concludendosi nel senso che tale innovazione normativa non abbia fatto altro che confermare l’originariaratio legis dell’art. 2, comma 1, ponendosi quindi come norma interpretativa e chiarificatrice.

In tal senso depone non solo la genesi della novella, palesemente determinata dalla volontà del legislatore regionale di superare l’impasse causato dall’atteggiamento del T.A.R. ligure, ma anche il dato letterale ricavabile da una lettura globale del comma in esame, il quale resta ancor oggi introdotto dall’inciso: “...Dalla data di entrata in vigore della presente legge”, ciò che conferma che l’efficacia temporale della disposizione, anche nella versione novellata del 2013, è da farsi risalire pur sempre all’originaria entrata in vigore della l.r. nr. 1 del 2008 (non rinvenendosi altrove diverse previsioni sull’efficacia temporale della novella del 2013).

Sul punto, giova poi richiamare il noto indirizzo, secondo cui, perché una norma interpretativa possa qualificarsi tale, è necessario che essa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e infine che non adotti un’opzione ermeneutica non desumibile dall’ordinaria attività di esegesi della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, nr. 3754, con richiami di giurisprudenza costituzionale in materia).

Con tutta evidenza, le condizioni suindicate ricorrono tutte nel caso che qui occupa, essendo evidente – per quanto si è sopra evidenziato – come l’estensione della previsione alle strutture alberghiere la cui classificazione fosse cessata anteriormente all’entrata in vigore della legge del 2008 fosse risultato applicativo certamente già desumibile da un’ordinaria esegesi della norma, mentre semmai era la lettura proposta dal T.A.R. della Liguria a integrarne il precetto, introducendovi un presupposto di fatto ulteriore non espressamente previsto.

5. Se, dunque, risulta fondato il motivo d’appello appena esaminato, ciò non è ancora sufficiente a pervenire a una decisione di accoglimento dell’impugnazione, dovendosi delibare le doglianze di primo grado non esaminate dal T.A.R., qui ritualmente riproposte dall’originaria ricorrente ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.

6. Al riguardo, occorre però preliminarmente scrutinare l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui investe le N.T.A., sollevata dal Comune, sul rilievo di un asserito difetto di interesse a ricorrere; si assume in sostanza che, essendo nelle more intervenuto il nuovo Piano urbanistico comunale (P.U.C.), con l’introduzione di nuove e più rigorose prescrizioni in materia di interventi edificatori sugli immobili già destinati ad albergo, un’eventuale rivalutazione dell’istanza ad aedificandum proposta dalla originaria ricorrente, da compiere all’esito di un ipotetico annullamento degli atti censurati nel presente giudizio, non potrebbe che condurre a esiti sfavorevoli alla stessa.

La circostanza è contestata in fatto dall’originaria ricorrente ed odierna appellata, ma la Sezione reputa superfluo approfondire il punto di quale sia la disciplina urbanistica destinata a trovare applicazione in sede di futura rinnovazione dell’attività valutativa del Comune, in quanto l’eccezione de qua è manifestamente infondata.

Infatti, è jus receptum che l’eventuale mutamento della disciplina urbanistica, che intervenga nelle more del giudizio, non priva il ricorrente, il quale abbia impugnato un diniego di permesso di costruire, dell’interesse all’impugnazione, ponendosi semmai in sede di esecuzione della decisione di annullamento il problema ulteriore dell’individuazione della disciplina applicabile (se, cioè, l’istanza ad aedificandum debba essere riesaminata “ora per allora”, ovvero tenendo conto delle modifiche della disciplina urbanistica medio tempore sopravvenute).

7. La questione non è priva di rilevanza, in quanto è opinione della Sezione che nella specie ad essere fondate (e assorbenti) siano proprio le censure articolate dall’originaria ricorrente avverso la disciplina contenuta nelle N.T.A., come introdotte in sede di variante al P.R.G. comunale all’epoca vigente, sul presupposto della cui violazione l’Amministrazione comunale si è opposta all’eseguibilità degli interventi preannunciati dall’interessata con d.i.a. del 12 novembre 2011.

In particolare, l’art. 11 delle N.T.A. subordina gli interventi edilizi comportanti mutamento della destinazione sugli immobili già a uso albergo alla stipula di apposita convenzione, nella quale il proprietario si impegni a destinare almeno il 30 % della superficie agibile a edilizia convenzionata con vincolo ventennale, ovvero il 50 % della stessa a stabile residenza di famiglie disagiate tramite contratti di affitto a canoni concordati di durata minima di vent’anni; inoltre, gli alloggi così realizzati devono avere superficie agibile minima non inferiore a mq 55.

Orbene, l’originaria ricorrente lamenta l’illegittimità di tali previsioni per contrasto con l’art. 2, comma 8, della l.r. nr. 1 del 2008, il quale, nella versione vigente all’epoca della d.i.a. per cui è causa (essendo stato poi a sua volta modificato dalla già citata l.r. nr. 4 del 2013), recitava: “...Per le strutture alberghiere di cui al comma 4 di capienza superiore a 50 posti letto, il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione a destinazione d’uso residenziale è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione corrispondente alla convenzione tipo di cui all’articolo 7 e volta ad assicurare al Comune la realizzazione di una quota percentuale di edilizia da riservare a prima casa per i residenti pari al 30 per cento della superficie totale a destinazione residenziale, da disciplinare nell’atto convenzionale di cui sopra”.

Pertanto, non sarebbe consentito in sede di pianificazione introdurre in via generale condizioni del tipo di quelle contenute nella disposizione testé citata, estendendole anche alle strutture ex alberghiere di capienza inferiore a 50 posti letto (quale è incontestato essere quella per cui è causa).

A tale doglianza il Comune replica che l’indicazione contenuta nella citata norma regionale costituirebbe soltanto un requisito minimo rivolto alle Amministrazioni per la futura pianificazione, ma non precluderebbe affatto in tale sede la predisposizione di misure e condizioni più rigorose e restrittive; inoltre, il comma 5 dello stesso art. 2 consentirebbe, appunto, nell’esercizio della potestà pianificatoria, di incrementare il detto minimo di legge.

L’assunto dell’Amministrazione non persuade, e va invece ritenuta la fondatezza della doglianza attorea.

E, difatti, senza volere in questa sede approfondire le problematiche connesse all’incidenza della potestà pianificatoria del Comune sullo “statuto” del diritto di proprietà dei singoli sui suoli ed al rapporto fra normativa primaria (nazionale e regionale) e disciplina contenuta nel P.R.G., alla Sezione pare evidente che, con specifico riguardo alla disciplina degli immobili già aventi destinazione alberghiera e del loro mutamento di destinazione d’uso, il legislatore regionale ha dettato nel citato art. 2 una normativa analitica e dettagliata, provvedendo direttamente al bilanciamento fra le esigenze del territorio e i diritti dei privati detentori degli immobili, sì da escludere ogni ulteriore valutazione che autorizzi ulteriori vincoli e prescrizioni in sede di pianificazione al livello del singolo Comune.

In altri termini, e per quello che qui rileva, la precisa indicazione non solo del contenuto degli obblighi di convenzionamento (misura percentuale da destinare a edilizia convenzionata), ma anche della tipologia di immobili cui questi si applicano (strutture alberghiere con capienza superiore a 50 posti letto), esclude che il Comune possa in sede di pianificazione introdurre condizioni ulteriori e diverse, ancorché più restrittive e ispirate dal lodevole intento di impedire un eccessivo incremento del carico urbanistico nelle aree a destinazione alberghiera.

Tale conclusione appare confortata da quello che è l’assetto attuale della norma, a seguito del più volte richiamato intervento novellatore del 2013, laddove risulta soppresso proprio il comma 5, invocato dal Comune a sostegno del proprio operato (e che, comunque, riguardava non tutte le istanze di “svincolo”, ma soltanto quelle relative agli immobili già adibiti ad albergo condotti in fitto).

8. La fondatezza della censura testé esaminata, per le ragioni esposte, comportando l’annullamento in parte qua dell’art. 11 delle N.T.A., nonché per illegittimità derivata delle determinazioni assunte dal Comune in ordine al regime edificatorio dell’immobile per cui e causa ed alla d.i.a. presentata dalla ricorrente, esime dall’esame delle ulteriori doglianze da questa articolate in primo grado (ivi comprese quelle afferente a vizi formali e procedimentali delle dette determinazioni).

9. Dai rilievi fin qui svolti discende che l’appello del Comune deve essere respinto, dovendosi pervenire a conferma della sentenza, ancorché con diversa motivazione e con effetti diversi (annullamento dell’art. 11 delle N.T.A., oltre che della delibera di assoggettamento a vincolo e del provvedimento inibitorio adottato sulla d.i.a.).

10. In considerazione della complessità e della parziale novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione e con diversi effetti, annullando gli atti impugnati in primo grado come meglio precisato in motivazione.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top