Tuesday 15 April 2014 22:12:29

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Decide il giudice amministrativo sul silenzio dell’amministrazione sulla diffida per la stipulazione di contratto di compravendita di immobile

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 11.4.2014

Nel giudizio in esame la società ricorrente partecipava all’asta pubblica indetta da una Società cartolarizzazione immobili pubblici) per la cessione del lotto avente a oggetto l’immobile sito in Roma. Il 9 ottobre 2002 veniva comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva, in suo favore, del citato lotto. In data per il 23 maggio 2003 la ricorrente veniva invitata presso studio notarile per la stipula (che non interveniva) del contratto di compravendita. La società ricorrente diffidava le amministrazioni per stipulare il contratto di compravendita dell’immobile. Seguiva quindi il ricorso innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio proposto per ottenere una pronuncia che ordinasse alle amministrazioni evocate in giudizio di provvedere sulla istanza nel termine di giorni trenta. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione. Il Consiglio di Stato (Sezione IV, 30 gennaio 2006, n. 308), in vicenda analoga a quella in trattazione, ha ritenuto che: “La controversia in esame resterebbe validamente radicata davanti al giudice adito se ed in quanto possa intendersi riferita alla giurisdizione generale di legittimità, agevolmente riconoscibile nell’esercizio della funzione della contrattazione della pubblica amministrazione con i privati, dalla quale esulano i soli atti o comportamenti, relativi alla fase propriamente esecutiva del rapporto generato dalla stipula del contratto (fase peraltro non configurabile ontologicamente nella materia delle dismissioni di beni pubblici, posto che il procedimento finalizzato alla cessione del bene o dell’impresa esaurisce i suoi effetti con la stipula del contratto di rivendita, che produce i relativi e definitivi effetti traslativi della proprietà e che, successivamente a tale momento, non è dato ravvisare alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo)”. La Corte di cassazione (SS.UU. 12 marzo 2007, n. 5593) ha affermato che: “Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le procedure di «rivendita» di beni pubblici previste dall’art. 3 d.l. n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici”. E più di recente (Cass. SS.UU. 11 gennaio 2011, n. 391) è stato statuito che: “Nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto”. Alla luce di tali concordi orientamenti giurisprudenziali la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la stipulazione del contratto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2013, proposto da:

Giuseppe Mansueto & C. s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Guido Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Giacomo Porro, 26;

 

contro

Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

 

SCIP s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Scanzano e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio, 43;

Consorzio G6, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Celotto, Filippo Donati e Stefano Cianci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

INPDAP, non costituito in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, 31 maggio 2013, n. 5500, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine a silenzio serbato dall’amministrazione su diffida per la stipulazione di contratto di compravendita di immobile.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro), di SCIP s.r.l. e del Consorzio G6;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Cinti, per delega dell’avv. Pugliese, e Filippo Brunetti per sè e per delega dell’avv. Donati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente partecipava all’asta pubblica indetta per l’8 ottobre 2002 dalla S.C.I.P. (Società cartolarizzazione immobili pubblici) s.r.l. per la cessione del lotto n. 94, avente a oggetto l’immobile sito in Roma, viale delle Province, n. 184.

Il 9 ottobre 2002 veniva comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva, in suo favore, del citato lotto. In data per il 23 maggio 2003 la ricorrente veniva invitata presso studio notarile per la stipula (che non interveniva) del contratto di compravendita.

La società ricorrente, per quel che qui rileva, diffidava il 23 aprile 2008 le amministrazioni per stipulare il contratto di compravendita dell’immobile innanzi ricordato.

Seguiva quindi il ricorso innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio proposto per ottenere una pronuncia che ordinasse alle amministrazioni evocate in giudizio di provvedere sulla istanza nel termine di giorni trenta.

2. La sentenza qui impugnata ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione perché “la posizione giuridica fatta valere dalla società ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo, più specificamente trattandosi di pretesa volta alla stipula di contratto di compravendita fondata su pregressa procedura amministrativa, tuttavia definita proprio con l’aggiudicazione del citato lotto n. 94 alla odierna ricorrente”. “È essenziale che il silenzio rifiuto riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il detto ricorso è inammissibile allorché, come nella specie, la posizione giuridica azionata dal ricorrente consiste in un diritto soggettivo”.

3. Ha proposto ricorso in appello la società formulando un unico complesso motivo così epigrafato: violazione e falsa interpretazione dell’art. 23 bis, lett. e) legge n. 1034 del 1971. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 21 bis della medesima legge. Violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.

4. Il ricorso in appello è fondato alla luce della giurisprudenza richiamata dalla medesima società ricorrente.

4.1. Il Consiglio di Stato (Sezione IV, 30 gennaio 2006, n. 308), in vicenda analoga a quella in trattazione, ha ritenuto che: “La controversia in esame resterebbe validamente radicata davanti al giudice adito se ed in quanto possa intendersi riferita alla giurisdizione generale di legittimità, agevolmente riconoscibile nell’esercizio della funzione della contrattazione della pubblica amministrazione con i privati, dalla quale esulano i soli atti o comportamenti, relativi alla fase propriamente esecutiva del rapporto generato dalla stipula del contratto (fase peraltro non configurabile ontologicamente nella materia delle dismissioni di beni pubblici, posto che il procedimento finalizzato alla cessione del bene o dell’impresa esaurisce i suoi effetti con la stipula del contratto di rivendita, che produce i relativi e definitivi effetti traslativi della proprietà e che, successivamente a tale momento, non è dato ravvisare alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo)”.

4.2. La Corte di cassazione (SS.UU. 12 marzo 2007, n. 5593) ha affermato che: “Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le procedure di «rivendita» di beni pubblici previste dall’art. 3 d.l. n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici”.

4.3. E più di recente (Cass. SS.UU. 11 gennaio 2011, n. 391) è stato statuito che: “Nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto”.

4.4. Alla luce di tali concordi orientamenti giurisprudenziali anche la stipulazione del contratto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la causa va rimessa al giudice di primo grado rientrando la controversia in esame nella giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo e definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, c. 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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