Thursday 04 May 2017 13:47:12
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 28.4.2017
Il Tar non aveva accolto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa diretta delle due DIA in quanto non aveva ritenuto che la disposizione di cui all’art. 19, comma 6 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - che ha stabilito la non impugnabilità diretta della D.I.A. - trovasse applicazione ratione temporis alle controversie che, come nel caso di specie, fossero state instaurate in data anteriore alla sua entrata in vigore. Il Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza del 28.4.2017 sul punto rilevato che: a) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui all’art.19, comma 6 ter della legge n. 241/1990, ha ritenuto inammissibile una domanda di annullamento di una DIA, atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919; 12 marzo 2009, n. 1474; 19 settembre 2008, n. 4513); b) è evidente la naturale portata retroattiva della norma sancita dal più volte menzionato art. 19 comma 6 ter. Tale giurisprudenza si è formata in epoca anteriore e coeva a quella degli atti impugnati (DIA del 4 aprile 2008 e DIA del 25 marzo 2010) e comunque precedente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011 (che pure ha confermato la natura privatistica della DIA), richiamata dal Tar nella motivazione della sentenza impugnata. Per approfondire scarica la sentenza per esteso.
Pubblicato il 28/04/2017
N. 01967/2017REG.PROV.COLL.
N. 07455/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7455 del 2013, proposto dalla signora Maura Belloni, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Acquarone, Lorenzo Acquarone, e Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio legale Lorenzo Acquarone in Roma, via Filippo Nicolai, 70;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
nei confronti di
signor Jean Maillard, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e Ludovico Ferdinando Villani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Asiago, 8;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione I, n. 851 del 29 maggio 2013, resa tra le parti, concernente la denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento edilizio in un immobile di proprietà della signora Belloni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Jean Maillard;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi l’avvocato Roberta Acquarone, per l’appellante, l’avvocato Pafundi, per il Comune di Genova e l’avvocato Massa, per la parte intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto dinanzi al Tar per la Liguria a seguito di opposizione, il signor Jean Maillard ha impugnato la denuncia di inizio attività presentata in data 4 aprile 2008 al Comune di Genova dalla signora Maura Belloni per la realizzazione sull’edificio antistante di un ascensore condominiale mediante la demolizione di parte della falda di copertura del tetto e la creazione di un terrazzino e di un volume tecnico per ospitare il fine corsa dell’ascensore e l’accesso al vano tecnico.
2. Con atto per motivi aggiunti ha poi esteso l’impugnazione alla D.I.A. in variante presentata dalla signora Belloni il 25 marzo 2010.
3. Il Tar di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed in via derivata i motivi aggiunti in quanto ha ritenuto l’installazione dell’ascensore non riconducibile alla manutenzione straordinaria, consentita previa presentazione di una DIA, ma un’ipotesi di ristrutturazione edilizia.
3.1. I relativi lavori, secondo il Tar, sarebbe stati anche eseguiti in violazione della disciplina edilizia dettata dal PRG per gli edifici esistenti nel centro storico di Genova.
4. Contro la suddetta sentenza la signora Belloni ha quindi proposto appello, formulando i seguenti motivi di censura.
4.1. Violazione dell’art. 76 c.p.a. e 276 c.p.c.. Omessa pronuncia sull’esistenza dei presupposti processuali. Violazione degli artt. 27 e 35 c.p.a. per mancata integrazione del contraddittorio.
4.1.1. Il Tar di Genova avrebbe violato il principio secondo il quale il Collegio giudicante decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.
4.1.2. Nella sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado nulla è stato detto in merito all’eccezione sollevata dalla signora Belloni di inammissibilità del ricorso per carenza della notifica anche nei confronti del condominio “soggetto che per la tipologia delle opere realizzate deve ritenersi senz’altro contro interessato”.
4.2. Violazione dell’art. 35 del c.p.a.. Erroneità della sentenza sotto il profilo della tempestività del ricorso.
4.2.1. La sentenza appellata ha erroneamente rigettato l’eccezione di tardività dell’originario ricorso straordinario notificato il 23 aprile 2010.
4.2.3. Secondo l’appellante, quest’ultimo è stato infatti notificato oltre il termine decadenziale di centoventi giorni, tenuto conto che il signor Maillard, già a partire dal 5 dicembre 2009, aveva chiesto di sospendere i lavori di cui è causa.
4.3. Violazione dell’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 35 c.p.a,. Insussistenza dei presupposti per pronunciarsi sul merito.
4.3.1. Il Tar di Genova ha respinto l’eccezione con la quale era stata eccepita l’inammissibilità del gravame proposto contro un atto di natura privata non impugnabile quale la DIA.
4.4. Erroneità della sentenza sotto il profilo della qualificazione edilizia dell’intervento. Violazione dell’art. 45 del PUC del Comune di Genova.
4.4.1. Non è fondata il presupposto dell’accoglimento del ricorso fondato sulla circostanza che l’installazione dell’ascensore abbia comportato un innalzamento della parete perimetrale con conseguente incremento volumetrico dell’unità immobiliare sottostante, incompatibile con la nozione di manutenzione straordinaria.
4.5. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 61 AC7 e AC8 del PUC di Genova.
4.5.1. L’intervento edilizio realizzato non sarebbe in contrasto con il PRG ed in particolare con la previsione che per gli edifici del centro storico rientranti nella categoria C fosse ammesso solo la ristrutturazione in presenza di gravi compromissioni strutturali.
5. Il signor Jaean Maillard si è costituito in giudizio il 31 ottobre 2013 ed ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 4 gennaio 2017, chiedendo il rigetto dell’appello. Ha altresì chiesto che sia dichiarata inammissibile la costituzione meramente formale del Comune di Genova.
6. Il Comune di Genova si è costituito in giudizio il 2 dicembre 2013 ed ha depositato ulteriori memorie, per ultimo una replica in data 5 gennaio 2017, ribadendo anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso del signor Maillard, formulate in primo grado, e contestando la fondatezza della sua richiesta di veder dichiarare l’inammissibilità della costituzione in appello.
7. La signora Maura Belloni ha depositato anch’essa ulteriori memorie, per ultimo il 20 dicembre 2016.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2017.
9. L’appello è fondato per le seguenti ragioni.
10. A prescindere dalla fondatezza dell’eccezione formulata dalla parte appellante di violazione dell’art. 276 c.p.c., conseguente all’omessa pronuncia del Tar di Genova in ordine alla mancata notifica del ricorso al condominio interessato all’installazione dell’ascensore, va preliminarmente rilevato che appare più liquida – secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015 – la ragione fondativa del motivo di appello incentrato sull’inammissibilità dell’impugnativa diretta delle due DIA presentate dalla signora Belloni.
11. Il Tar non ha accolto l’eccezione in quanto non ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 19, comma 6 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - che ha stabilito la non impugnabilità diretta della D.I.A. - trovasse applicazione ratione temporis alle controversie che, come nel caso di specie, fossero state instaurate in data anteriore alla sua entrata in vigore.
12. Tuttavia, sul punto va rilevato che:
a) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui all’art.19, comma 6 ter della legge n. 241/1990, ha ritenuto inammissibile una domanda di annullamento di una DIA, atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919; 12 marzo 2009, n. 1474; 19 settembre 2008, n. 4513);
b) è evidente la naturale portata retroattiva della norma sancita dal più volte menzionato art. 19 comma 6 ter.
13. Tale giurisprudenza si è formata in epoca anteriore e coeva a quella degli atti impugnati (DIA del 4 aprile 2008 e DIA del 25 marzo 2010) e comunque precedente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011 (che pure ha confermato la natura privatistica della DIA), richiamata dal Tar nella motivazione della sentenza impugnata.
14. La ritenuta inammissibilità del ricorso di primo grado, esaminata in ordine logico in via preliminare, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di appello.
15. L’assorbente inammissibilità dell’originario rende altresì superflua la valutazione della richiesta del signor Maillard di veder dichiarare l’inammissibilità della costituzione del Comune di Genova, il quale, peraltro, non ha comunque introdotto nuovi profili di impugnazione.
15. Per tale ragione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado ed in via derivata i relativi motivi aggiunti.
16. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Nicola D'Angelo | Vito Poli | |
IL SEGRETARIO
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