Monday 04 August 2014 22:21:04

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Subentro delle Aziende sanitarie Locali alle soppresse USL: fino a quando non si disporrà l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già gestioni a stralcio), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione della situazioni pregresse

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994 le nuove aziende sanitarie locali non sono subentrate nei pregressi rapporti obbligatori dei quali erano parti le soppresse U.S.L. Per detti rapporti sono state previste apposite gestioni stralcio con individuazione dell’ufficio responsabile. Con la costituzione delle c.d. gestioni stralcio si è distinta l'attività di accertamento delle obbligazioni degli enti soppressi da quella delle aziende di nuova istituzione. Le regioni hanno attribuito le funzioni di commissari liquidatori ai direttori generali delle A.S.L. con competenza, tra l'altro, ad amministrare e liquidare le situazioni debitorie delle soppresse unità sanitarie locali esistenti alla data del 13 dicembre 1994. Sul punto la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte di Cassazione si è orientata nel senso che, fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già gestioni a stralcio), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione della situazioni pregresse (ex multis Cons. St., sez. III, n. 4366 del 2 settembre 2013;. sez V, n. 8548 del 6 dicembre 2010; n. 5264 del 12 settembre 2006; sez. VI, n. 6995 del 21 settembre 2010; Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 1999, n. 4847). Nella specie si controverte in ordine a pretese creditorie risalenti al 1993/1994 e l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato all’ A.U.S.L. Roma B, alla Regione Lazio ed al Comune di Roma, ma non alla Gestione liquidatoria della disciolta U.S.L. RM/5, competente alla ricognizione della posizione debitoria ed all’adozione di ogni conseguente determinazione sulla pretesa fatta valere, non surrogabile dalla Regione, anch’essa evocata in giudizio (cfr. art. 6 della legge n. 724 del 1994). Né la trasformazione delle originarie gestioni stralcio in gestioni liquidatorie, per effetto dell’art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, determina il venir meno dell’autonomia dell’organo commissariale agli effetti della legittimazione passiva e della corretta costituzione del contradditorio.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale *del 2012, proposto da Giustina Coccia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Petrosini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cimabue, 2; 

contro

 

- Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B, non costituitasi in giudizio;

- Regione Lazio, rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Ricci, con domicilio presso la sede dell’ avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;

 

nei confronti di

Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall' avv Carlo Sportelli, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n.21; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 05819/2012, resa tra le parti,

concernente riconoscimento delle funzioni superiori

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il consgiliere. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Petrosini e Reggio d'Aci. quest’ ultimo per delega dell’avv. Ricci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio la dott.ssa Giustina Coccia, aiuto di medicina generale di ruolo ed in possesso della relativa idoneità primariale, formulava domanda di annullamento del provvedimento di cui alla nota in data 21 aprile 1995, prot. n. 4433, a firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B, avente per oggetto: “riconoscimento funzioni superiori” a partire dall’ 8 marzo 1993, nonché dell’atto della Regione Lazio menzionato nella suddetta nota, con il quale la Regione medesima, in risposta a quesito posto dell’Azienda U.S.L. Roma B in merito ad istanza del 30 marzo 1995, avanzata dalla ricorrente, esprimeva al riguardo contrario avviso.

A sostegno del gravame la ricorrente deduceva motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, affermando il proprio diritto, ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969, al riconoscimento, ai fini sia della ricostruzione della carriera, che del trattamento economico, del periodo di servizio prestato con funzioni superiori nel posto di primario medico del Reparto Astanteria del Policlinico Casilino.

Con sentenza n. 5819 del 2012 il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile per non essere stato notificato alla Gestione liquidatoria della disciolta USL RM/5, cui fanno capo le reclamate pretese economiche.

Avverso la decisione del T.A.R. la dr.ssa Coccia ha proposto appello ed ha confutato la statuizione in rito di inammissibilità dell’impugnativa in prime cure e rinnovato i motivi di merito non esaminati dal T.A.R.

In sede di note conclusive di replica la ricorrente hanno insistito nelle proprie tesi difensive.

Resiste la Regione Lazio che ha contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

Il Comune di Roma si è costituito in resistenza formale.

All’udienza del 7 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. E’ noto che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994 le nuove aziende sanitarie locali non sono subentrate nei pregressi rapporti obbligatori dei quali erano parti le soppresse U.S.L.

Per detti rapporti sono state previste apposite gestioni stralcio con individuazione dell’ufficio responsabile. Con la costituzione delle c.d. gestioni stralcio si è distinta l'attività di accertamento delle obbligazioni degli enti soppressi da quella delle aziende di nuova istituzione.

Le regioni hanno attribuito le funzioni di commissari liquidatori ai direttori generali delle A.S.L. con competenza, tra l'altro, ad amministrare e liquidare le situazioni debitorie delle soppresse unità sanitarie locali esistenti alla data del 13 dicembre 1994.

Sul punto la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte di Cassazione si è orientata nel senso che, fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già gestioni a stralcio), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione della situazioni pregresse (ex multis Cons. St., sez. III, n. 4366 del 2 settembre 2013;. sez V, n. 8548 del 6 dicembre 2010; n. 5264 del 12 settembre 2006; sez. VI, n. 6995 del 21 settembre 2010; Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 1999, n. 4847).

Nella specie si controverte in ordine a pretese creditorie risalenti al 1993/1994 e l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato all’ A.U.S.L. Roma B, alla Regione Lazio ed al Comune di Roma, ma non alla Gestione liquidatoria della disciolta U.S.L. RM/5, competente alla ricognizione della posizione debitoria ed all’adozione di ogni conseguente determinazione sulla pretesa fatta valere, non surrogabile dalla Regione, anch’essa evocata in giudizio (cfr. art. 6 della legge n. 724 del 1994). Né la trasformazione delle originarie gestioni stralcio in gestioni liquidatorie, per effetto dell’art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, determina il venir meno dell’autonomia dell’organo commissariale agli effetti della legittimazione passiva e della corretta costituzione del contradditorio.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la sentenza del T.A.R. impugnata.

Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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