Tuesday 22 December 2015 23:41:58

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: il parere sulla nuova norma che prevede la possibilità di assicurare gli amministratori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti

Il Sindaco del Comune di Cremenaga ha richiesto un parere in merito all'interpretazione dell'art. 86, comma 5, primo periodo del d. lgs. n. 267 del 2000, così come novellato dall'art. 7 bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Segnatamente, atteso che, ai sensi del novellato comma 5, primo periodo, dell'art. 86 TUEL, “gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”, si chiede se “il tenore della nuova norma in commento permette all'ente di farsi carico di detti oneri” in considerazione dell'inciso introdotto nel predetto articolo “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Il comma 5, primo periodo, dell'art. 86 del d. lgs. n. 267 del 2000 - che recitava “i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato” è stato novellato dall'art. 7 bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e recita attualmente che “gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 452/2015/PAR del 9.12.2015 afferma che "La modificazione avvenuta consiste, per quanto di interesse ai fini del presente parere, nell'inserimento della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” nel precedente testo legislativo, che già facoltizzava gli enti locali, seppur individuandoli non per categoria, come avviene attualmente, ma per singola tipologia, ad assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Tralasciando il profilo relativo ai rischi assicurabili, non oggetto del presente parere, per la cui individuazione si rimanda alla normativa in vigore e alla giurisprudenza sulla medesima formatasi, si tratta di individuare la portata del suddetto inciso. Al riguardo la Sezione osserva che il vincolo in esso contenuto impone che la suddetta copertura assicurativa non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo quindi finalizzato ad evitare che la stipulazione di polizze contro i rischi derivanti dal mandato di amministratore possa provocare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso. Nella prospettiva del singolo ente locale il vincolo non può che essere parametrato alle spese precedentemente sostenute dall'ente locale, individuando l'aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento. A tal fine la Sezione ritiene di poterlo individuare nelle spese di funzionamento dell'ente, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall'altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'Amministrazione. Tale aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spese preordinate a garantire l'esistenza dell'apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle voci di spesa per loro natura destinate all'espletamento dei compiti di cui l'ente è intestatario, preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l'azione pubblica è rivolta. Così individuato il termine di raffronto per la valutazione del nuovo o maggiore onere di cui all'inciso in esame e tralasciando gli aspetti relativi alla tipologia di rischi assicurabili, non oggetto del presente parere, la Sezione ritiene che non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. Tale impostazione risulta altresì in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che considera rispettosi dell'autonomia di spesa di regioni ed enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, “lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (Corte costituzionale n. 139/2012)".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

1

Lombardia/452/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.Giancarlo Astegiano Presidente f.f.

dott.ssa Laura De Rentiis Primo referendario

dott. Donato Centrone Primo referendario

dott. Andrea Luberti Primo referendario

dott. Paolo Bertozzi Primo referendario

dott. Cristian Pettinari Referendario

dott. Giovanni Guida Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 9 novembre 2015 e del 24 novembre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000,

che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17

dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

2

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito

i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della

legge n. 131/2003;

Vista la nota 16 ottobre 2015 (prot. Comune n. 2610), ricevuta dalla Corte dei conti in data 26

ottobre 2015 (prot. n. 11619), con la quale il Sindaco del Comune di Cremenaga ha chiesto un

parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Cremenaga ha formulato una richiesta di parere in merito all'art. 85,

comma 5, primo periodo del d. lgs. n. 267 del 2000, così come novellato dall'art. 7 bis, comma

1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.

125. Segnatamente, atteso che, ai sensi del novellato comma 5, primo periodo, dell'art. 86

TUEL, “gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti

all'espletamento del loro mandato”, si chiede se “se il tenore della nuova norma in commento

permette all'ente di farsi carico di detti oneri”.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art.

7, comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni

della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane

possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di

contabilità pubblica.

 

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri

generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati

alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo e di quello

oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che

il comune rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di

controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell'ambito

dell'amministrazione comunale, il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il

parere in quanto rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall'art.

7 della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione

consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si

connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione.

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per

l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere

n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi

come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile

pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria

e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. n. 78/2009,

convertito, con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di

contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l'attività

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico

anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri

(Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). In particolare, nella citata pronuncia, si è affermato

che l'espressione “in materia di contabilità pubblica” non può comportare una estensione

 

dell'attività consultiva “a tutti i settori dell'azione amministrativa”, ma va delimitata ai profili

che “risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici

obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica

[…] in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui

pertinenti equilibri di bilancio”.

Sulla base di questa premessa il quesito proposto si ritiene ammissibile.

Esame nel merito

Occorre preliminarmente precisare che la decisione da parte dell'Amministrazione sulle

modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell'Ente

medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle

previsioni legali e nell'osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile.

Cionondimeno il Comune richiedente potrà tenere conto, nelle determinazioni di propria

competenza, dei principi generali enunciati in sede interpretativa nel presente parere.

Con l'istanza di parere in esame il Sindaco del Comune di Cremenaga ha richiesto un parere in

merito all'interpretazione dell'art. 86, comma 5, primo periodo del d. lgs. n. 267 del 2000, così

come novellato dall'art. 7 bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Segnatamente, atteso che, ai sensi del

novellato comma 5, primo periodo, dell'art. 86 TUEL, “gli enti locali di cui all'articolo 2 del

presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i

propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”, si chiede

se “il tenore della nuova norma in commento permette all'ente di farsi carico di detti oneri” in

considerazione dell'inciso introdotto nel predetto articolo “senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica”.

Il comma 5, primo periodo, dell'art. 86 del d. lgs. n. 267 del 2000 - che recitava “i comuni, le

province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono

assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”

– è stato novellato dall'art. 7 bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e recita attualmente che “gli enti locali di cui

all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro

mandato”.

La modificazione avvenuta consiste, per quanto di interesse ai fini del presente parere,

nell'inserimento della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” nel

precedente testo legislativo, che già facoltizzava gli enti locali, seppur individuandoli non per

categoria, come avviene attualmente, ma per singola tipologia, ad assicurare i propri

amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Tralasciando il profilo relativo ai rischi assicurabili, non oggetto del presente parere, per la cui

individuazione si rimanda alla normativa in vigore e alla giurisprudenza sulla medesima

formatasi, si tratta di individuare la portata del suddetto inciso.

Al riguardo la Sezione osserva che il vincolo in esso contenuto impone che la suddetta

copertura assicurativa non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo

quindi finalizzato ad evitare che la stipulazione di polizze contro i rischi derivanti dal mandato di

amministratore possa provocare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza

pubblica nel suo complesso.

Nella prospettiva del singolo ente locale il vincolo non può che essere parametrato alle spese

precedentemente sostenute dall'ente locale, individuando l'aggregato più idoneo a fungere da

parametro di riferimento. A tal fine la Sezione ritiene di poterlo individuare nelle spese di

funzionamento dell'ente, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato

degli amministratori ma, dall'altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite

destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato

all'Amministrazione. Tale aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spese preordinate a

garantire l'esistenza dell'apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle

voci di spesa per loro natura destinate all'espletamento dei compiti di cui l'ente è intestatario,

preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l'azione pubblica è

rivolta.

 

Così individuato il termine di raffronto per la valutazione del nuovo o maggiore onere di cui

all'inciso in esame e tralasciando gli aspetti relativi alla tipologia di rischi assicurabili, non

oggetto del presente parere, la Sezione ritiene che non sia consentita, sulla base del novellato

art. 86, comma 5, primo periodo, l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame

allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e

al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel

rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni

interne.

Tale impostazione risulta altresì in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte

costituzionale, che considera rispettosi dell'autonomia di spesa di regioni ed enti locali i soli

vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, “lasciando

agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (Corte

costituzionale n. 139/2012).

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente f.f.

(Sara Raffaella Molinaro) (Giancarlo Astegiano)

Depositata in Segreteria

9 dicembre 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

 

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