Saturday 16 March 2013 17:40:49
Provvedimenti Regionali Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
TAR Lazio
La sentenza in esame viene attenzionata in quanto affronta la questione afferente alla individuazione di ciò che può qualificarsi "documento amministrativo" ai fini della relativa accessibilità. Si legge nella statuizione che "problematica è la questione relativa all’accessibilità dello specifico “documento” del quale si chiede l’esibizione, tenuto conto che per espressa disposizione di legge (art. 22 della L. 241/90) si intende per «documento amministrativo», “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Nel caso di specie la ricorrente richiede alla Regione Lazio “la certificazione del numero di accessi e minuti complessivi di consultazione telematica dei progetti (sia pure in forma anonima) eseguiti tra il 18 giugno 2012 (data della nomina della Commissione) ed il 25 giugno 2012 (data della prima riunione della Commissione)”. La norma dell’art. 22 della L. 241/90 dà una nozione di “documento” molto ampia, non avente necessariamente natura cartacea, richiede però che si tratti di una rappresentazione del contenuto di atti; la norma regolamentare (art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/06), a sua volta, specifica che: “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. Entrambe le disposizioni chiariscono in modo incontrovertibile che l’accesso riguarda i soli documenti rappresentativi di atti già esistenti, non essendo tenuta l’Amministrazione ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le domande di accesso. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l' accesso è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti preesistenti e non può essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti in cui siano contenute le informazioni richieste (T.A.R. Lecce Puglia sez. II 8 marzo 2012 n. 453; TAR Campania - Napoli, Sez. V, 2 luglio 2008, n. 6673; TAR Calabria - Reggio Calabria, 21 settembre 2004, n. 712). Nel caso di specie, viene richiesta la predisposizione di una certificazione in merito agli accessi informatici da parte dei Commissari, al fine di verificare – in sostanza – quanto tempo abbiano dedicato alla disamina preventiva dei progetti. E’ del tutto evidente che per soddisfare la domanda di accesso della ricorrente la Regione dovrebbe predisporre una ricognizione ad hoc – servendosi all’occorrenza della società che si è occupata della gestione informatica della procedura - per ricavare i dati richiesti, e formare quindi il documento di cui si chiede l’esibizione, attività questa che fuorisce dal ristretto campo dell’accesso agli atti amministrativi, che presuppone – come già detto – la preesistenza del documento. Risulta quindi pienamente condivisibile la tesi della Regione Lazio secondo cui la certificazione richiesta fuorisce dal concetto di “documento amministrativo” di cui all’art. 22 della L. 241/90 con conseguente inammissibilità della domanda di accesso. Ciò però non esclude che il Collegio – ove lo ritenga necessario – possa acquisire le medesime informazioni in via istruttoria, non essendovi in questo caso preclusioni derivanti dalla particolare natura della certificazione.
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